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L’Italia del delitto d’onore, 35 anni fa l’abrogazione

Il delitto d’onore è rimasto in vigore nel codice penale fino al 5 settembre 1981, data in cui il Parlamento decide finalmente di abrogare la «rilevanza penale della causa d’onore» come una disposizione retriva e umiliante in stridente contraddizione con i diritti civili conquistati nel corso degli anni Settanta.
A cura di Marcello Ravveduto
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Dite la verità quando pensate al delitto d’onore immediatamente vi vengono in mente scene di una primitiva società meridionale. Ma soprattutto pensate che si tratta di una faccenda del passato legata ai costumi di un’Italia premoderna dalla quale ci siamo mondati grazie alla civilizzazione industriale.

La verità è un’altra. L’articolo 587 del Codice penale fascista (approvato nell’ottobre 1930 su proposta del ministro della Giustizia, Alfredo Rocco) è stato abrogato appena 35 anni fa (5 settembre 1981).

Il testo recitava: «Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella».  Si accedeva alla riduzione della pena se l’omicidio della moglie (o del marito, nel caso ad esser tradita fosse stata la donna), della figlia o della sorella era diretto a difendere «l'onor suo o della famiglia».

L’applicazione dell’attenuante supponeva un presunto stato d’ira scatenato dalla scoperta di una «illegittima relazione carnale» da parte di una delle donne della famiglia; si dava per acquisito, quindi, che il tradimento della donna (nella casistica giudiziaria era in schiacciante maggioranza poiché il delitto d’onore era prevalentemente perpetrato dagli uomini) costituisse offesa all'onore: ovvero in una società maschilista da un lato minava la saldezza dell’istituto familiare (colpendo la dignità del capofamiglia), dall’altro depotenziava la virilità dell’uomo (infliggendo il ludibrio pubblico della corna). Naturalmente anche l'altro protagonista dell’illegittima relazione poteva essere ucciso godendo di un’identica attenuante. Come potrete notare qui l’amore non c’entra proprio niente. Si tratta di un’estensione del tabù sessuale (che acquista il valore di onore) la cui gravità ricade quasi unicamente sulle spalle della donna, il soggetto più debole all’interno della relazione coniugale.

Il risvolto accessorio del delitto d’onore era (quando non si trattava di donna già coniugata) il matrimonio riparatore che estingueva il reato di violenza carnale, nel caso lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, salvando l'onore della famiglia. Al contrario l’unica soluzione onorevole rimaneva la vendetta il cui movente era pienamente giustificato dalla disonorevole condotta. Da qui l’invenzione della “fuitina” da parte di giovani innamorati che non avevano ricevuto il consenso delle famiglie al proseguimento della relazione. Una notte insieme e poi il rientro nella comunità d’appartenenza con la certezza di essere costretti al matrimonio riparatore.

Insomma, le corna in Italia hanno una lunga storia di giustificazione della violenza, una legittimazione ampiamente consolidata nei costumi sociali al punto da essere già contemplata nel codice penale del ministro Zanardelli (in vigore dal 1890 al 1930) convinto assertore che «le leggi devono essere scritte in modo che anche gli uomini di scarsa cultura possano intenderne il significato; e ciò deve dirsi specialmente di un codice penale, il quale concerne un grandissimo numero di cittadini anche nelle classi popolari, ai quali deve essere dato modo di sapere, senza bisogno d'interpreti, ciò che dal codice è vietato».

È interessante questo richiamo alle classi popolari, in merito alla responsabilità penale individuale, soprattutto se pensiamo che questo reato era maggiormente diffuso in ambienti urbani e rurali di marginalità sociale e culturale. Nella canzone napoletana, per esempio, il carcere, come logica conseguenza del delitto d’onore, è sempre stato un tema consistente: l’uomo che non difende il suo onore viene emarginato dalla comunità ed è marchiato come indegno. Spesso sono le donne della famiglia ad istigare l’atto riparatorio. L’omicida, in ogni caso, è destinatario della commiserazione e dell’ammirazione della comunità per aver subito un duplice danno: il tradimento e la pena carceraria. Al termine della detenzione può essere nuovamente accolto con la massima benevolenza per avere ristabilito la legge dell’onore.

La canzone classica “Carcerato”, storia di un giovane che chiede la “carità” di poter baciare la madre sul letto di morte, gira proprio intorno a questa tematica: «Per una bella donna/ ho perso anch’io la libertà/… Io non sono un delinquente/ ma l’onore non me lo dovete toccare./ Mia mamma sta male/ ma ha capito per sono qua [in galera]./ Tutte le notti la sogno/ e le cerco perdono». Da notare la frase: «Per una bella donna/ ho perso anch’io la libertà» con la quale ci si riferisce ad una condizione di molti altri carcerati che stanno espiando la stessa pena per lo stesso motivo: «l’onore». Dunque è a causa della condotta disonorata di una bella donna che il giovane finisce carcerato; del resto nelle saghe popolari la bellezza femminile è sempre fonte di guai perché rimanda all’archetipo della tentazione demoniaca. Gli estremisti islamici hanno pensato di risolvere il problema alla radice con l’imposizione del burqa per impedire che il corpo delle donne “scateni l’inferno” tra i fedeli. Non è un caso che in quelle società viga tutt’ora la legge del delitto d’onore collegata al contenimento pubblico della sessualità femminile.

Ma la legge dell’onore, in questo paese, ci catapulta, proseguendo nella linea delle classi popolari, nei contesti mafiosi dove onore sessuale, onore familiare, onore maschile e onorabilità sociale si mescolano senza soluzione di continuità. Quanti omicidi di mafia sono passati nella categoria dei delitti d’onore? Quanti morti ammazzati sono stati considerati vittime di una vendetta derivante dalla loro straripante virilità? I giornali del secolo scorso sono pieni di articoli in cui s’ipotizza che l’assassinato infastidiva la donna di qualche uomo d’onore; articoli parossistici in cui il deceduto viene descritto come un donnaiolo che se l’è andata a cercare.

In quanti processi di mafia scaltri avvocati hanno usato l’art. 587 del codice penale per difendere i propri assistiti presentandoli alla Corte come coloro che, avendo scoperto «la illegittima relazione carnale», sono caduti «nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia» e hanno dovuto lavare l’onta con il sangue? Le corna, per lungo tempo, sono state lo strumento per giustificare faide, vendette e scontri tra clan bollati come eccessi violenti di contesti sociali marginali, che regolavano le relazioni comunitarie in base alla legge dell’onore, di cui lo Stato doveva farsi carico integrandoli con un surplus di tolleranza.

Il tradimento della donna e le corna dell’uomo sono, però, anche materia risibile proprio perché amara. E allora ecco che la tragedia si trasforma in commedia nelle abili mani di indimenticabili autori cinematografici: “Divorzio all’italiana” (1961) di Pietro Germi, tratto dal romanzo “Un delitto d’onore” di Giovanni Arpino; “Sedotta e abbandonata” (1964) sempre di Germi; “La ragazza con la pistola” (1968) diretto da Mario Monicelli; “La moglie più bella” (1970) di Damiano Damiani; “Pasqualino Settebellezze” (1976) in cui Lina Wertmuller narra un la storia di un delitto d’onore in epoca fascista e ottiene quattro nomination all’Oscar.

Ci avete fatto caso? L’arco temporale dei film (1961-1976) è all’interno di quegli anni in cui si sviluppa il processo di modernizzazione dei costumi nazionali; anni in cui il paese si trasforma da nazione rurale in potenza industriale, in cui i giovani si ribellano al conformismo dei padri e alle regoli sociali date liberando le donne da molti tabù sessuali; anni i cui si approva il divorzio e si riforma il diritto di famiglia; anni in cui la volenza non è più frutto dell’arretratezza economica ma un fattore ideologico antisistemico. Un’onda che non può essere frenata e che al sorgere degli anni Ottanta avrà completamente mutato il volto dell’Italia. Così nel 1981, dopo il referendum sull’aborto, il Parlamento sentirà finalmente l’esigenza di abrogare la «rilevanza penale della causa d’onore» come una disposizione retriva e umiliante in stridente contraddizione con i diritti civili conquistati negli anni Settanta.

Oggi il delitto d’onore non esiste più, eppure permangono conseguenze di lungo periodo in una società che continua ad essere maschio-centrica. Non ci sono più attenuanti per gli uomini che uccidono le proprie donne e soprattutto è venuta meno la “giustificazione” dell’onore. Del resto nulla di onorevole vi può essere nell’omicidio di una persona. Eppure il dominio maschile, attraverso lo strumento delle violenza, continua ad essere una delle costanti all’interno dei rapporti di coppia. Lo chiamiamo femminicidio ma si tratta piuttosto della sconfitta di una socialità bloccata intorno all’uomo che vuole mantenere il controllo in un mondo completamente cambiato. Ancora una volta l’amore non ha nulla a che vedere con questa nuova forma di violenza sulle donne ma almeno nessun giudice potrà mai più tirare in ballo la salvaguardia de «l'onor suo o della famiglia».

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