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Bocciato alle medie fa ricorso perché mancano corsi di recupero ma il Tar dice no: “Conta la preparazione”

Il caso di un giovane studente umbro bocciato in prima media con cinque insufficienze. Il Tar ha rigettato il suo ricorso ricordando che l’ammissione alla classe successiva si basa esclusivamente sulla preparazione raggiunta dall’alunno nel corso dell’anno.
A cura di Antonio Palma
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Bocciato in prima media con ben cinque insufficienze, un giovane studente umbro aveva fatto ricorso al Tar di Perugia insieme ai genitori sostenendo di dover essere ammesso perché la scuola non aveva predisposto sufficienti corsi di recupero. La sua richiesta però è stata bocciata dal Tribunale amministrativa regionale dell’Umbria che ha confermato la bocciatura sottolineando un principio chiave e cioè che l’ammissione alla classe successiva si basa esclusivamente sulla preparazione raggiunta dall’alunno nel corso dell’anno.

Il caso riguarda l’anno scolastico 2024/2025 al termine del quale il ragazzino era stato bocciato e costretto a ripetere la prima classe della scuola secondaria di primo grado. Il consiglio di classe aveva valutato per lui insufficienze gravi in inglese, seconda lingua, matematica, scienze e geografia e lo aveva bocciato, pur confermando un miglioramento rispetto al primo quadrimestre.

Insieme ai genitori, il giovane si è rivolto a un legale per contestare la decisione e presentando a sua favore diversi elementi. Secondo la famiglia, la scuola non aveva predisposto sufficienti corsi di recupero né un piano di apprendimento personalizzato e oltretutto non avrebbe comunicato in tempo le lacune del ragazzo.

Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale però hanno dato una versione decisamente diversa dei fatti ricordando che già dal mese di ottobre erano stati avviati corsi pomeridiani in più materie. Inoltre, seppur informata attraverso il registro elettronico, la famiglia ha iscritto il minore a un solo corso limitandosi a “scarsi colloqui” con i docenti pur conoscendo i rischi dello studente.

In generale, però, come ricostruisce Orizzonte Scuola, il Tar ha sottolineato che “Le mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione alla classe successiva, che si basa esclusivamente sulla preparazione raggiunta dall’alunno”. Quindi anche la mancanza di corsi la bocciatura sarebbe rimasta.

I giudici infine hanno valutato non utile una certificazione DSA per disgrafia di grado lieve associata a difficoltà mnestiche per il minore perché redatta soltanto dopo la conclusione dell’anno scolastico.

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