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Detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie e per l’adeguamento energetico: Art. 11 Decreto Legge del 22.06.2012 n.83

La detrazione per le ristrutturazioni edilizie (anche per i lavori condominiali) arriva al 50 % (disposizione confermata anche nella legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11.08.2012.
A cura di Paolo Giuliano
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La detrazione per le ristrutturazioni edilizie (anche per i lavori di ristrutturazione condominiali) arriva al 50%.

Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83    Misure urgenti per la crescita del Paese. in G.U. del 26 giugno 2012 n. 147 (supplemento ordinario n. 129 / L )

 Art. 11  Detrazioni per interventi di ristrutturazione  e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013,  relative  agli
interventi di cui  all'articolo  16-bis,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda pari  al  50  per  cento,  fino  ad  un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute
nel citato articolo 16-bis.
2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Per  le  spese
sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno  2013,  fermi  restando  i
valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al  50  per
cento delle spese stesse».
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, l'ultimo periodo  e'  soppresso;  la  presente  disposizione  si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il Decreto legge è stato convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11.08.2012

con queste modifiche

Art. 11
Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

2. (( All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. ))

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2012.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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