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Unioni civili, diritti, doveri ma niente adozioni: ecco cosa c’è nel ddl Cirinnà

Il testo approvato ieri dal Senato si compone di due capi: il primo dedicato alle coppie omosessuali, e il secondo alla convivenza di fatto, sia tra uomo e donna, che tra persone dello stesso sesso. Vediamo quali sono i contenuti principali.
A cura di Redazione
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Il ddl sulle unioni civili ha superato ieri l'esame del Senato. Il governo ha posto la questione di fiducia su un maxi emendamento messo a punto insieme al Nuovo Centrodestra, che ha mantenuto l'impianto della legge ma ha fatto saltare dal testo l'articolo sulla stepchild adoption (l'adozione del figlio del partner) e l'obbligo di fedeltà per i componenti l'unione civile, previsto all'articolo 3. Il ddl 2081 così come venuto fuori dall'esame del Senato non si discosta come struttura da quello originariamente firmato dalla senatrice Monica Cirinnà. Il testo si compone di due capi: il primo dedicato alle coppie omosessuali, e il secondo alla convivenza di fatto, sia tra uomo e donna, che tra persone dello stesso sesso. Vediamo quali sono i contenuti principali.

Le unioni civili

Come si costituiscono – Si perfezionano quando due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno una dichiarazione di volontà davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. A quel punto l'ufficiale provvede alla registrazione degli atti e rilascia una certificazione con i dati anagrafici, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza. Cause di impedimento per la costituzione dell'unione sono: la, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso: l’interdizione di uno dei due per infermità di mente; la sussistenza di rapporti di parentela; la condanna definitiva di una parte per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte. Nel caso sia presente una di queste cause, la conseguenza è la nullità dell’unione civile.

Obblighi – Entrambe le parti sono tenute all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione e a contibuire ai bisogni comuni, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo. Con il maxi emendamento è caduto, invece, l'obbligo di fedeltà.

Cognome – La coppia può stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i propri. Si puo' anche anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

Residenza – Le parti dell'unione civile concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano una residenza comune.

Regime patrimoniale – Il regime ordinario è la comunione dei beni, ma la coppia può anche decidere di fare diversamente.

Adozioni – Nel nuovo testo è saltato l'articolo 5, che prevedeva la stepchild adoption, ossia l'adozione del figlio del partner omosessuale. All'articolo 3 del ddl è stato inserito, però, che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti". Si tratta di un modo per "salvare" la giurisprudenza prodotta finora, che molto spesso si è espressa in maniera favorevole al riconoscimento di stepchild adoption. I magistrati, quindi, potranno continuare a decidere caso per caso.

Pensione, eredità, Tfr La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner. Se uno dei due componenti l'unione civile muore, per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni. Al partner superstite andrà la "legittima", cioè il 50%.

Scioglimento dell'unione civile – Valgono le regole della legge sul divorzio. Una differenza è che non sarà obbligatorio il periodo di separazione. Sarà, insomma, una sorta di "divorzio breve". Nel testo è poi previsto che "quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte", il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto un provvedimento di allontanamento.

Le convivenze di fatto

Cosa sono – Si tratta dell'unione tra due persone maggiorenni, unite "stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

Diritti – I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in carcere e in ospedale.

Casa – In caso di morte di uno dei due partner, l'altro può essere intestatario del contratto di locazione o può continuare a vivere nella casa di proprietà del compagno deceduto per un periodo che va da due a cinque anni, a seconda della durata della convivenza. L'altro partner può comunque essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

Regime patrimoniale – I due conviventi possono sottoscrivere un contratto circa il regime patrimoniale e decidere se procedere con la comunione dei beni.

Scioglimento – Il contratto di convivenza può risolversi per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona, oppure per morte di uno dei contraenti.

Eredità e pensione – Per i conviventi non sono previsti né diritti ereditari, né riguardanti la pensione di reversibilità.

Alimenti – Quando finisce la convivenza, il giudice può stabilire per una delle parti il diritto a ricevere gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. L'importo è calcolato in proporzione alla durata della convivenza.

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