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Un documento interno al Milan è finito nelle mani della Guardia di Finanza: il sospetto di una talpa

Ac Milan Investor Presentation è il fascicolo utilizzato tra gli strumenti d’interlocuzione con potenziali investitori. Come sia finito quel documento interno nelle mani degli inquirenti alimenta i sospetti sulla effettiva situazione societaria del club.
A cura di Maurizio De Santis
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Tra i vari documenti raccolti dalla Guardia di Finanza e finiti sul tavolo dei pm della Procura di Milano ce n'è uno in particolare che ha alimentato sospetti sulla effettiva proprietà del Milan e sulla attuale (presunta) sfera di influenza di ElliottAc Milan Investor Presentation è il fascicolo che è una sorta di presentazione dell'assetto societario del club rossonero da sottoporre a potenziali investitori (o addirittura acquirenti) interessati ad avvicinarsi e a entrare in società rilevando porzioni (anche maggioritarie) di quote.

La domanda che sorge spontanea anche in relazione alla natura dell'atto è: come ha fatto ad arrivare nelle mani degli inquirenti quella piramide di ruoli e incarichi che serve a introdurre possibili colloqui con i rappresentanti di finanzieri, uomini d'affari? Quel ‘ecco chi siamo e qual è il nostro know how‘ com'è stato trovato? Qual è la fonte? Perché viene ritenuto così rilevante ai fini dell'inchiesta? Nella relazione si parla di "interlocuzioni già intercorse con investitori del mondo arabo" e risalenti allo scorso 19 dicembre: si tratterebbe di pagine all'interno delle quali – secondo le deduzioni della Guardia di Finanza – a tirare veramente le fila della società non sarebbe RedBird (il fondo americano fondato da Gerry Cardinale) ma ancora Elliott Management Corporation di Paul Singer.

Perché si parla di "influenza dominante" da parte dell'ex fondo statunitense? Il sospetto molto forte è legato al cosiddetto "vendor loan agreement" (letteralmente, contratto di prestito al venditore) che è stato sottoscritto tra le parti al momento della vendita/cessione del Milan da Elliott a RedBird. In buona sostanza, all'epoca dei fatti Elliott aveva emesso prodotti finanziari per il valore di 560 milioni di euro al tasso del 7% annuo a beneficio di RedBird. A sua volta RedBird s'era impegnato a versare subito 600 milioni per raggiungere la cifra di 1,2 miliardi di euro quale saldo complessivo per l'acquisto del club.

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Ecco perché perché quel documento denominato Ac Milan Investor Presentation – è la tesi della Guardia di Finanza – confermerebbe che il prestito al venditore sancito per la cessione della società garantirebbe "a Elliott la proprietà di una parte del club" fino a quando quel finanziamento non sarà del tutto rimborsato. "Accusa falsa, Milan venduto a Redbird. Nessuna partecipazione azionaria o controllo sul club", è la nota di Elliott che reagisce al tam tam delle notizie.

Adesso gli inquirenti si chiedono, alla luce di quella sorta di "finanziamento" da parte del venditore a favore dell’acquirente per un ammontare pari a una porzione del prezzo di acquisto, "chi è il vero proprietario del Milan?". E hanno indagato l'attuale AD, Furlani (foto in apertura), e il precedente, Gazidis.

Oltre a implicazioni penali prefigurate con il reato "di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza" sulla realtà economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti al controllo, ci sarebbero ripercussioni anche in ambito sportivo per la violazione delle norme organizzative interne della FIGC. La Procura federale non ha ancora aperto alcun procedimento: non può perché non dispone ancora di atti ufficiali, ma alla luce di quanto emerso in queste ore si può solo ragionare considerando le prescrizioni previste.

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L'articolo 15, comma 7, delle NOIF fornisce una traccia interessante quando spiega che "all'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate".

È solo un aspetto della vicenda che trova esplicazione nell'articolo 31 (violazioni in materia gestionale ed economica) e dal punto di vista sanzionatorio nell'articolo 32 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) del Codice di Giustizia Sportiva oltre che nell'articolo 4 (sul mancato rispetto dei "principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"). Cosa rischia il Milan? Provvedimenti al momento solo ipotetici, che vanno dall'ammenda fino alla penalizzazione in campionato oppure l'esclusione dalle Coppe in ambito Uefa (per presunta violazione dell'articolo 5).

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