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Sugar Tax, per la Corte Costituzionale è legittimo tassare le bevande edulcorate

La Corte costituzionale con una sentenza depositata oggi ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della manovra 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi 661-676) che ha introdotto nel nostro ordinamento l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, la cosiddetta Sugar tax.
A cura di Annalisa Cangemi
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La Corte Costituzionale si è espressa oggi sulla sugar tax, dando il suo via libera. Nella sentenza n. 49 depositata oggi, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate. Con la legge di bilancio 2024, la sugar tax, insieme alla plastic tax, istituite dalla legge di bilancio 2020, sono slittate a luglio 2024.

In pratica il Tar Lazio aveva censurato la disciplina, per violazione del principio di eguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.), in quanto la nuova imposta è destinata a colpire solo certe bevande analcoliche (fra cui i succhi di frutta) ottenute con l’aggiunta di edulcoranti e non anche altri prodotti alimentari diversi contenenti le medesime sostanze. La Consulta ha, invece, ritenuto la scelta disincentivante del legislatore non irragionevole, né arbitraria.

Nella nota della Corte Costituzionale viene ricordato che "la Seconda Sezione del TAR Lazio aveva censurato tale disciplina, per violazione del principio di eguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.), in quanto la nuova imposta – non ancora applicata in conseguenza di reiterate proroghe del termine di decorrenza, ad oggi fissato il 1 luglio prossimo – è destinata a colpire solo certe bevande analcoliche (fra cui succhi di frutta e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; nonché acque, comprese quelle minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ottenute con l'aggiunta di edulcoranti, di origine naturale o sintetica, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti le medesime sostanze".

"Considerata la dichiarata finalità extrafiscale dell'imposta in oggetto – volta al contrasto del fenomeno dell'obesità e del diabete, nonché della diffusione degli effetti collaterali dannosi degli edulcoranti sintetici -, il TAR Lazio sosteneva che il diverso trattamento applicato a due fattispecie ritenute omogenee (bibite e altri prodotti alimentari, entrambi edulcorati) non trovasse alcuna giustificazione né nel testo della legge, né nella relazione illustrativa della medesima e fosse, quindi, irragionevolmente discriminatorio".

Respingendo l'eccezione di incostituzionalità, la Corte ha ritenuto invece che "la scelta disincentivante del legislatore – operata con l'introduzione della sugar tax – non risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo. Come risulta, infatti, dalla relazione illustrativa della disciplina di legge istitutiva della sugar tax, tale imposta è stata disegnata raccogliendo l'invito dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), contenuto nel suo Rapporto del 2015 [‘Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases (Ncds)'], ad introdurre una specifica tassazione delle bevande analcoliche prodotte con l'aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica, anche in virtù dei risultati, attestati dalla medesima organizzazione e da studi scientifici realizzati nei numerosi Paesi in cui la sugar tax viene applicata da tempo".

Di conseguenza, ha proseguito la Corte, "la medesima giustificazione scientifica risulta [..] sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità, rispetto alle citate bevande, di altri prodotti alimentari edulcorati raggiungano una soglia di evidenza tale da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva del legislatore".

Premesso che la sugar tax rientra nel novero dei tributi indiretti sulla produzione e sul consumo di certi prodotti ritenuti dannosi "per la salute, il cui eccessivo utilizzo può, pertanto, generare un aggravio di spesa pubblica, connesso alla conseguente necessità di assicurare appropriate cure attraverso il SSN", secondo la Corte, proprio le specifiche giustificazioni scientifiche che stanno a fondamento di tale imposta dimostrano che, con la disposizione censurata, il legislatore ha fatto uso ragionevole dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria.

Peraltro, anche la genericità del termine di riferimento individuato dal rimettente (altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti i medesimi edulcoranti) come fattispecie apparentemente omogenea a quelle delle bevande analcoliche conferma l'infondatezza della supposta violazione del principio di eguaglianza tributaria: "si tratta, infatti, di un insieme di prodotti con caratteristiche funzionali e nutrizionali assai eterogenee fra loro, oltre che del tutto differenti da quelle delle bevande edulcorate, insieme come tale. E ciò a maggior ragione in quanto la nuova imposta non grava sulle sostanze edulcoranti in sé considerate, ma propriamente sulle bevande edulcorate e in funzione della quantità di edulcoranti aggiunti evidentemente calcolata in base alla tipologia di prodotti alimentari (liquidi) interessata".

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