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Stipendi, da oggi scatta la trasparenza salariale: come sapere quanto guadagnano i colleghi in busta paga

Da oggi, 7 giugno, in Italia entra in vigore la trasparenza salariale grazie a una direttiva dell’Unione europea. Si potranno conoscere gli stipendi medi dei colleghi con stessa mansione e le offerte di lavoro dovranno indicare la retribuzione iniziale. L’obiettivo è ridurre le disparità salariali tra uomini e donne.
Immagine di repertorio.
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Da oggi, 7 giugno, entra ufficialmente in vigore in Italia la trasparenza salariale. A stabilirlo è il decreto legislativo n.96/2026 che recepisce la direttiva europea 2023/970. La riforma introduce un principio destinato a incidere in modo diretto sui rapporti sul posto di lavoro: sia tra dipendenti che tra lavoratori e aziende.

Ora sarà possibile conoscere lo stipendio medio dei colleghi che svolgono la nostra stessa mansione e per le aziende che pubblicano un annuncio di lavoro sarà obbligatorio indicare la retribuzione iniziale prevista. Non solo, le piccole aziende, che hanno meno di cento dipendenti, dovranno comunicare i dati sul divario di retribuzione di genere – cioè quanto guadagnano uomini e donne a parità di incarichi – e agire quando il divario supera il 5%, pena sanzioni amministrative.

Parità e trasparenza salariale in Italia, cosa cambia con la direttiva Ue

La direttiva europea 2023/970 nasce  con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze retributive tra uomini e donne e, di conseguenza, per rafforzare il principio di parità salariale a parità di ruoli. In molti Paesi dell'Unione europea il tema del gender pay gap è già centrale e varie Nazioni hanno già adottato delle misure per imporre lo stesso trattamento salariale per uomini e donne. La Commissione europea, però, quasi tre anni fa ha deciso di intervenire con uno strumento vincolante che possa imporre uno standard unico in tutti i Paesi comunitari e obblighi più stringenti per aziende e Stati membri.

Il testo dell'Ue, recepito dall'Italia, inciderà su vari aspetti della vita lavorativa dei dipendenti delle aziende italiane: dagli annunci di lavoro, ai colloqui, passando per la possibilità di richiedere al datore di lavoro lo stipendio medio dei colleghi.  L’obiettivo dichiarato è rendere più difficile la disparità salariale non giustificata e aumentare la consapevolezza dei lavoratori sul valore economico delle proprie prestazioni.

Come conoscere lo stipendio medio dei colleghi da oggi: le modalità di richiesta

Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità, per i lavoratori, di accedere alle informazioni relative al livello retributivo medio dei colleghi che svolgono mansioni equivalenti. L'articolo 7 del decreto, prevede infatti che ogni lavoratore possa chiedere al proprio datore di lavoro la retribuzione media, divisa per genere, dei propri colleghi. La richiesta deve arrivare al titolare dell'azienda in forma scritta, massimo una volta l'anno, e ha due mesi di tempo per rispondere. Il dipendente, in ogni caso, può sempre chiedere ulteriori chiarimenti.

Anziché far fronte alle richieste, i titolari delle aziende possono scegliere di pubblicare direttamente questi dati sulle piattaforme interne alle aziende, qualora presenti. Sempre lo stesso articolo 7 vieta ai datori di lavoro di imporre la riservatezza contrattuale sulle retribuzioni: i dipendenti, quindi, potranno parlare apertamente dei loro stipendi.

Obbligo di indicare la retribuzione iniziale negli annunci di lavoro

Come abbiamo detto, un altro punto centrale della riforma riguarda la fase di selezione del personale. Da oggi, infatti, gli annunci di lavoro dovranno indicare la retribuzione iniziale prevista per il ruolo a cui si concorre oppure la retribuzione annuale lorda, chiamata anche Ral.

Non solo, a chi si presenta per un colloquio "non possono essere chieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro", neanche "indirettamente". Inoltre, tutti gli annunci di lavoro d'ora in poi dovranno essere scritti senza alcuna specificazione di genere. Ciò significa che non si potrà più chiedere espressamente il profilo di un uomo o di una donna, anche in relazione ai titoli professionali necessari.

Le aziende con almeno 100 dipendenti dovranno comunicare i dati sul divario retributivo di genere

La normativa introduce anche obblighi specifici per le imprese di dimensioni medio-grandi. Le aziende con almeno 100 dipendenti dovranno infatti comunicare periodicamente i dati relativi al divario retributivo di genere. Il testo prevede però delle regole precise per varie fasce e non tutte le aziende dovranno rispondere a questo obbligo da subito.

  • Dal primo giugno del prossimo anno scatterà l'obbligo di comunicare ogni tre anni i dati sul gender pay gap per le aziende fino a 250 dipendenti.
  • Sempre dal primo giugno 2027 entra in vigore l'obbligo di comunicazione per chi ha più di 250 dipendenti, che però dovranno comunicare i dati ogni anno.
  • Dal 2031, invece, al via la procedura triennale anche per chi ha tra i 100 e i 149 dipendenti.
  •  Nessun obbligo per chi ha meno di 100 dipendenti, la comunicazione rimane facoltativa.

Valutazioni congiunte quando il divario salariale supera il 5%

Se dall'analisi dei dati fornita dalle aziende emerge un divario retribuito tra i dipendenti e le dipendenti superiore al 5%, l'impresa è tenuta a dare il via a una "valutazione congiunta" con i rappresentanti dei lavoratori. Questi tavoli avranno la funzione di analizzare le cause dello squilibrio e individuare eventuali misure correttive.

Sanzioni e tutela giudiziaria rafforzata per chi non si adegua

Un ultimo, ma non meno rilevante, punto inserito nel decreto legislativo italiano, è l'introduzione di un apparato sanzionatorio per le imprese che non rispettano gli obblighi previsti dalla direttiva. Le sanzioni variano in base alla gravità delle violazioni e alla dimensione aziendale e possono raggiungere un massimo di 50mila euro. Parallelamente, viene istituito un "organismo di monitoraggio" che possa sorvegliare sull'applicazione di tutti i punti del decreto e sulla giusta applicazione delle sanzioni.

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