Smart working, scattano le sanzioni per l’informativa sulla sicurezza: cosa cambia dal 7 aprile per i datori di lavoro

Non cambia lo smart working, ma si rafforzano le regole che lo accompagnano. Dal 7 aprile entra in vigore una norma che rende effettivo un obbligo già previsto: informare i lavoratori e le lavoratrici sui rischi legati al lavoro agile. La novità è che, da ora, la mancata consegna dell'informativa comporta sanzioni. Un intervento che si inserisce in un contesto in cui il lavoro da remoto è ormai strutturale, ma le misure di prevenzione sono rimaste spesso indietro o applicate in modo disomogeneo.
La norma: un obbligo che c'era già, ma senza sanzioni
Il riferimento è alla legge n. 34/2026 (Ddl Pmi), che interviene su quanto già previsto dalla legge 81 del 2017. Già oggi, infatti, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai dipendenti in smart working un'informativa scritta sui rischi connessi alla prestazione fuori sede. Il punto è che, finora, questo obbligo è stato spesso sottovalutato o comunque gestito in modo superficiale. Con la nuova legge, invece, diventa un adempimento centrale e soprattutto sanzionabile.
Cosa cambia dal 7 aprile
Da martedì 7 scatterà un vero e proprio regime sanzionatorio. I datori di lavoro che non forniranno l'informativa ai lavoratori in modalità agile, e ai rappresentanti per la sicurezza, potranno incorrere in:
- sanzioni amministrative fino a circa 7.500 euro;
- arresto da due a quattro mesi.
Numeri che hanno attirato l'attenzione, ma che rischiano però di spostare il focus: l'obiettivo della norma non è infatti punire, ma se mai rendere effettivo un sistema di tutela già previsto.
Perché l'informativa diventa centrale
Nel lavoro agile l'attività si svolge fuori dai locali aziendali e senza un controllo diretto sull'ambiente di lavoro. Questo rende più difficile applicare i modelli tradizionali di prevenzione. In questo contesto, l'informativa diventa uno strumento operativo: serve a indicare i rischi, definire comportamenti corretti e fornire al lavoratore gli elementi necessari per gestire in autonomia la sicurezza. È insomma quindi una componente essenziale del sistema di tutela e non un passaggio formale. In altre parole, sostituisce, almeno in parte, la supervisione diretta con la prevenzione.
Cosa deve contenere
La legge chiarisce che l'informativa deve essere concreta e aggiornata e deve includere:
- i rischi generali e specifici del lavoro agile;
- indicazioni sull'uso corretto dei videoterminali;
- prevenzione di affaticamento visivo e problemi posturali;
- attenzione allo stress lavoro-correlato.
E soprattutto deve essere aggiornata almeno una volta l'anno, per restare coerente con le reali modalità di lavoro.
L'impatto sulle imprese (soprattutto Pmi)
Per le imprese, soprattutto le Pmi, il cambiamento non sarà tanto teorico quanto organizzativo. Non basta più avere un modello standard da allegare a un contratto: servirà, come detto, costruire un'informativa che sia davvero coerente con le modalità di lavoro adottate e mantenerla aggiornata nel tempo. Questo significa rivedere procedure interne, formalizzare passaggi che prima erano lasciati alla prassi e, soprattutto, poter dimostrare che l'informazione è stata effettivamente trasmessa. È un salto di qualità nella gestione dello smart working: da adempimento spesso marginale a leva concreta di responsabilità. Perché anche quando il lavoro esce dall'azienda, la responsabilità resta, solo che diventa meno visibile e, proprio per questo, più delicata da gestire.