87 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Settimana corta e riduzione orario di lavoro: alla Camera al via esame proposte di legge Pd, M5s e Avs

Questa settimana inizia l’iter delle proposte di legge delle opposizioni su settimana corta e riduzione orario di lavoro: giovedì in sede referente in Commissione Lavoro a Montecitorio parte l’esame delle proposte di legge di Pd, M5s e Avs.
A cura di Annalisa Cangemi
87 CONDIVISIONI
Immagine

Inizia il percorso in Parlamento delle proposte di legge delle opposizioni sulla settimana corta e sulla riduzione dell'orario di lavoro settimanale. Giovedì in sede referente in Commissione Lavoro della Camera parte l'esame delle tre proposte di legge delle opposizioni, presentate da Alleanza Verdi-Sinistra (Nicola Fratoianni, Movimento 5 stelle (Giuseppe Conte) e Partito democratico (Arturo Scotto).

Si tratta di testi con declinazioni diverse, ma che condividono lo stesso obiettivo, e che per questo motivo sono stati abbinati per un percorso comune nella XI commissione della Camera.

Cosa dice la proposta di legge di Avs: 34 ore settimanali e patrimoniale

Tra le tre proposte di legge è quella di Avs la più articolata. Il testo, depositato da Nicola Fratoianni a ottobre 2022, si compone di 22 articoli in cui viene dettagliato l'impianto della settimana corta da 34 ore lavorative "a parità di retribuzione" sia per i contratti di lavoro subordinato (nel settore pubblico e privato) sia quelli di collaborazione. La riduzione generalizzata dell'orario di lavoro, a parità di salario, "favorirebbe un aumento dell’occupazione in alcuni comparti produttivi", in quanto "c’è un rapporto chiaro fra orari ridotti e tassi di occupazione più elevati". Prevista anche l'istituzione di un Fondo di incentivazione alla riduzione dell’orario di lavoro "destinato ai datori che adottino una diminuzione di almeno il 10 per cento dell’orario settimanale".

Restano esclusi dall'ambito della proposta di legge alcuni settori. È il caso della "gente di mare", del "personale di volo nell’aviazione civile", del "personale della scuola" o delle "forze di polizia e delle forze armate". I contratti collettivi, si legge nel testo, "devono prevedere una riduzione dell’orario legale di lavoro fino a un orario medio settimanale di trentaquattro ore, fermi restando i vigenti limiti legali e contrattuali inferiori". In nessun caso, si precisa, "l’orario settimanale di lavoro comprensivo delle ore di lavoro straordinario può superare il limite massimo di quaranta ore e l’orario giornaliero quello di otto ore".

Il Fondo previsto dalla pdl di Avs verrebbe alimentato dalle somme pari al 15% delle maggiorazioni retributive relative alle ore di lavoro straordinario effettuate, dalle sanzioni comminate ai datori di lavoro che non rispettino le normative relative agli straordinari, ai limiti massimi degli orari di lavoro e al lavoro notturno. Ma un ulteriore canale di finanziamento deriverebbe dall'istituzione dell'imposta patrimoniale "a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari".

Il testo prevede che la base imponibile dell'imposta patrimoniale – con un’aliquota fissata allo 0,8% – "è costituita dalla ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e comprensiva del patrimonio non strumentale delle società". Non solo. La pdl di Avs propone anche di ridurre le aliquote contributive con oneri a carico del Fondo in funzione dell’entità della riduzione dell’orario di lavoro determinata attraverso la contrattazione collettiva.

Inoltre, "un’ulteriore riduzione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nella misura del 5 per cento, con oneri a carico del Fondo, è dovuta a favore delle imprese operanti nei territori delle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna". In caso di violazione dei limiti massimi di orario, la proposta di legge stabilisce un regime sanzionatorio che va dalla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro a carico del datore di lavoro "per ogni lavoratore interessato e per ogni ora di lavoro prestato oltre il limite massimo" fino a quella di 1.000 euro "in caso di violazione delle norme previste da leggi e da contratti sulle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario".

La proposta di legge M5s: settimana corta di 32 ore

Un'altra proposta di legge è a firma di Giuseppe Conte, e chiede di "Adeguare la disciplina dell’orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle conseguenze dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, incrementando la produttività e migliorando la possibilità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori".

Il testo riconosce alle "organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché alle loro articolazioni territoriali o aziendali" la facoltà di "stipulare specifici contratti per la riduzione dell’orario di lavoro", fino alla misura minima di 32 ore settimanali, a parità di retribuzione.

Si precisa poi che la riduzione dell’orario normale di lavoro può riguardare sia l’orario giornaliero sia il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4 giornate. In quest’ultimo caso, le ore di lavoro giornaliere eccedenti le 8 ore ordinarie non verrebbero conteggiate come lavoro straordinario. In mancanza di contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, tuttavia, "almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell’impresa o dell’unità produttiva o il datore di lavoro possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell’orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione".

In questo caso, si prevede che entro 90 giorni "dalla pubblicazione della proposta mediante una comunicazione aziendale portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell’impresa o dell’unità produttiva, la proposta è sottoposta all’approvazione del medesimo personale mediante referendum".

Si introduce poi, in via sperimentale (per tre anni), un esonero contributivo per la riduzione dell’orario di lavoro. Al datore di lavoro, infatti, viene concesso "l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile". In caso di assunzione, l’esonero contributivo è concesso anche cumulativamente "con altri incentivi riconosciuti per le assunzioni entro l’importo della contribuzione effettivamente dovuta per ciascun lavoratore assunto".

L’esonero, precisa la norma, è "riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026". Sempre in via sperimentale (dal 2024 al 2026), la pdl propone anche l’istituzione di un "Osservatorio nazionale sull’orario di lavoro" con il compito di "raccogliere e di elaborare dati statistici e socioeconomici" relativi, ad esempio, alle "modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l’attività lavorativa e gli orari di lavoro" e all’attuazione delle disposizioni della legge, al fine di verificarne i risultati.

La proposta del Pd per ridurre l'orario di lavoro settimanale

La terza proposta al vaglio della commissione Lavoro della Camera è del Pd, presentata a ottobre 2023, primo firmatario Arturo Scotto, cofirmata dalla segretaria dem Elly Schlein. Il testo propone di incrementare di 100 milioni di euro per il 2024 e di 200 milioni di euro annui per il 2025 e per il 2026 il ‘Fondo nuove competenze'.

L’obiettivo, si legge nella disposizione, di "favorire la sottoscrizione di contratti collettivi tra le imprese e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale finalizzati alla definizione di modelli organizzativi volti a sperimentare la progressiva riduzione dell’orario di lavoro, a parità di salario, anche nella forma di turni su quattro giorni settimanali".

Proprio per questo fine, viene introdotto un esonero parziale dal versamento dei contributi per i datori di lavoro privati "con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente cui si applicano i contratti collettivi" che prevedono la riduzione dell'orario. Ai datori di lavoro, infatti, viene concesso, "per la durata della sperimentazione prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata", l’esonero dal versamento dei contributi in misura pari al "30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

L’esonero è riconosciuto nella misura del 40% se, invece, le prestazioni lavorative interessate dalla sperimentazione dell’orario di lavoro siano comprese tra quelle considerate usuranti o gravose. Il testo, infine, precisa che i "criteri e le modalità di applicazione dell’agevolazione e di utilizzo delle risorse" saranno definiti con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

87 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views