Riforma PA, cambiano le fasce di assegnazione dei bonus: le novità sui premi produttività legati ai voti
L'applicazione della legge "Merito" (legge 119 del 2026) introduce un cambiamento significativo nel sistema di incentivi per i dipendenti del settore pubblico e degli enti locali. La nuova normativa interviene sulla disciplina del decreto legislativo 150 del 2009 con l'obiettivo di legare in modo più preciso la retribuzione di produttività al punteggio individuale conseguito nelle schede di valutazione. Si tratta di una misura già in vigore e direttamente applicabile, che obbliga cioè le amministrazioni a rivedere subito i criteri di calcolo nei contratti integrativi in fase di sottoscrizione, garantendo che a ogni differenza di voto corrisponda una reale variazione dell'importo economico riconosciuto.
Come vengono assegnati i premi produttività nella PA con la nuova legge Merito
Per comprendere la portata della novità occorre guardare al funzionamento tradizionale dei fondi per la produttività negli enti pubblici. Nella maggior parte dei casi, le amministrazioni utilizzavano un sistema basato su ampie fasce di merito. Per esempio, chiunque ottenesse un punteggio compreso tra 90 e 100 punti incassava il cento per cento del premio massimo, mentre chi si collocava nella fascia tra 80 e 89 punti riceveva l'ottanta per cento. Con questa impostazione, un lavoratore valutato con 91 punti e un collega valutato con 99 punti finivano per percepire esattamente la stessa cifra in busta paga, azzerando l'impatto della differenza di giudizio espressa dai dirigenti.
La legge Merito vieta proprio questo appiattimento, stabilendo che il premio debba essere "strettamente corrispondente" e progressivo rispetto al voto ottenuto. La norma non impone un automatismo matematico rigido in cui, per esempio, 87 punti debbano per forza equivalere all'87% dell'importo, lasciando agli enti la libertà di definire le proprie formule economiche o i propri coefficienti. La regola vincolante è che due valutazioni differenti non possano più produrre lo stesso identico risultato economico, garantendo un premio proporzionato per ogni livello di rendimento.
Come cambiano i contratti integrativi e l'applicazione delle maggiorazioni
L'adeguamento ai nuovi criteri non richiede l'emanazione di successivi decreti attuativi e risulta pertanto vincolante per le trattative integrative in corso. Sebbene non sia possibile modificare in modo retroattivo gli obiettivi o gli indicatori già assegnati al personale per l'anno 2026, la fase di ripartizione economica delle risorse deve recepire da subito le nuove disposizioni legislative. La riforma mantiene poi anche distinto il calcolo della produttività ordinaria dai meccanismi di maggiorazione previsti dai contratti collettivi nazionali per chi ottiene le valutazioni più elevate. Gli enti dovranno quindi procedere in due momenti sequenziali: in primo luogo calcoleranno la quota base del premio rispettando la proporzione individuale del punteggio, e successivamente applicheranno l'ulteriore bonus economico riservato ai dipendenti che si sono collocati nelle posizioni di vertice della valutazione.