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Covid 19

Multe e zone rosse, quando si rischia un processo penale se si violano le misure del dpcm?

Se si violano le misure e i divieti del nuovo dpcm si rischiano anche da 1 a 6 anni di reclusione, come previsto dall’articolo 495 del codice penale. Ma questo avviene solo nei casi più gravi, per esempio se un cittadino, nel compilare l’autocertificazione, fornisce un nome o un cognome falso o un falso indirizzo di residenza.
A cura di Annalisa Cangemi
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Da domani, mercoledì 11 novembre, altre cinque Regioni, oltre a Sicilia e Puglia, diventeranno zona arancione: si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana. Inoltre diventerà zona rossa, come già la Calabria, la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta, anche la Provincia autonoma di Bolzano. Nelle prossime ore invece potrebbe essere deciso il cambiamento del colore della Campania, che da area gialla potrebbe diventare arancione, cioè a un livello di criticità più alto. Secondo l'Ansa poi in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, sulla base dei dati dell'ultimo monitoraggio Iss, potrebbero essere anticipate misure più restrittive, prima dello scadere dei 15 giorni previsti dall'ordinanza del ministro della Salute.

L'ultimo dpcm, in vigore da venerdì 6 novembre, che ha appunto diviso l'Italia in tre fasce di rischio fino al prossimo 3 dicembre, ha previsto un doppio scenario normativo, indicando alcune norme valide per l'intero territorio nazionale, come la limitazione negli spostamenti dalle 22 alle 5, il cosiddetto coprifuoco notturno, la chiusura di musei e mostre, l'obbligo di adottare la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, e altre norme valide esclusivamente nei territori più a rischio, e cioè le Regioni che ricadono in zona arancione o rossa, che abbiamo elencato sopra.

L'assegnazione di una Regione a una delle tre categorie non è esclusivamente collegata all'indice Rt, o al numero dei positivi, ma è connessa a ben 21 parametri, e potrà essere suscettibile di cambiamenti nel corso dell'evoluzione della curva epidemica, alla luce del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente dall'Istituto Superiore di Sanità, dal ministero della Salute e dai rappresentanti delle Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico.

All'inserimento delle Regioni nelle diverse aree consegue l'applicazione delle differenti misure previste per la relativa fascia/colore di rischio, restrizioni che aumentano progressivamente dall'area gialla all’area rossa. In quest'ultima le restrizioni riguardano soprattutto gli spostamenti, che sono vietati, sia quelli all'interno dello stesso Comune di residenza o domicilio, sia quelli verso i Comuni vicini (compresi quelli dell'area gialla o arancione). Sono consentiti solo quelli motivati da comprovate esigenze di lavoro situazioni di necessità, come fare la spesa, assistere un familiare malato o accompagnare il proprio figlio a scuola, o motivi di salute. Non ci si può incontrare, per strada o in casa, con parenti e amici. Naturalmente in zona arancione e rossa si può sempre far ritorno alla propria abitazione, per esempio se si lavora in ufficio, anche se il ministero della Salute raccomanda a tutti lo smart working, o di prendere ferie e congedi.

Per tutti gli spostamenti nelle ore del coprifuoco, tra Comuni vicini (se si è in zona arancione), o all'interno del proprio Comune (se si vive in zona rossa), è sempre necessario avere con sé l’autocertificazione per giustificare la propria uscita. Ricordiamo che è sempre possibile compilarla al momento del controllo, se si è sprovvisti del foglio scaricabile dal sito del Viminale. Cosa si rischia compilando l'autodichiarazione con informazioni false? E se si violano le norme anti Covid a quanto ammonta la multa? Lo abbiamo chiesto all'avvocato Giulia Peritore.

In quali casi si rischia un processo penale?

"Il mancato rispetto delle previsioni indicate nel dpcm comporta l’applicazioni di sanzioni. Si tratta per lo più di sanzioni amministrative che vanno da 400 a 1000 euro (con riduzione del 30% se si paga entro i 5 giorni)", ha spiegato l'avvocato Giulia Peritore contattato da Fanpage.it. "In alcuni casi però le condotte in violazione delle restrizioni previste nel dpcm possono essere penalmente rilevanti".

"La previsione delle nuove restrizioni alla libera circolazione, dalla forma prevista per l'intero territorio nazionale per la fascia oraria dalle 22 alle 5, alla forma più drastica dell’intera giornata per le regioni qualificate in area rossa, salvo per le ipotesi di lavoro, salute e necessità, ha determinato il ritorno delle autocertificazioni per dimostrare la sussistenza di una delle motivazioni che legittimino la circolazione".

Cosa è il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale? "Il modello di autocertificazione, che è possibile scaricare sul sito del governo, fa riferimento all’art. 495 c.p., ma tale fattispecie penale che prevede una pena da 1 a 6 anni di reclusione si integra solo nel caso in cui la falsità riguardi dati relativi all'identità della persona, o allo stato o qualità del dichiarante, non anche alle dichiarazioni relative alle motivazioni dello spostamento. Un caso in cui si integrerebbe la fattispecie di reato indicato all'art. 495 c.p. si avrebbe per esempio nell'ipotesi in cui il dichiarante indicasse un nome o un cognome falso o un falso indirizzo di residenza". E dunque la pena da 1 fino a un massimo di 6 anni di reclusione non è prevista per chi dichiara falsamente di andare in ospedale o al lavoro, ma è prevista solo se si forniscono per esempio false generalità. Vediamo invece quando la violazione è punita in maniera meno grave.

"Le dichiarazioni false relative alla motivazione dello spostamento determinano, comunque, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste e nei casi più gravi, in cui sia accertata la falsità della dichiarazione in relazione a condotte già poste in essere, all'applicazione del reato di falso di cui all’art. 483 c.p., che prevede la pena della reclusione fino, nel massimo, a 2 anni. Un esempio in cui si potrebbe incorrere in questo tipo di responsabilità penale si avrebbe quando un soggetto fermato dalla forza pubblica dichiarasse di essersi recato ad esempio al lavoro e risultasse invece poi accertato che lo stesso avesse dichiarato il falso e fosse in realtà andato a far visita ad un amico".

"Ricordiamo poi che la necessità della autocertificazione per gli spostamenti dalle ore 5 alle ore 22 è prevista al momento solo per le aree di zona rossa. Per le altre zone, l'autocertificazione è richiesta soltanto per gli spostamenti nella fascia oraria del cosiddetto ‘coprifuoco', compresa tra le 22 e le 5, o per le aree delle zone arancioni, anche, per gli spostamenti fuori dal comune di residenza. La finalità delle norme previste dal governo non è vessatoria, ma è quella di ridurre ai casi di necessità i contatti e dunque le occasioni di contagio in considerazione dell'aggravarsi dell'epidemia e del carico sul sistema sanitario".

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