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Migranti, diversi governi stessi errori: per i naufragi in mare diritti violati e prassi illegittime

Per la prima volta è stata applicata per 4 migranti, superstiti del naufragio di Lampedusa dello scorso 7 ottobre, la procedura accelerata per l’esame della domanda di protezione internazionale nelle commissioni territoriali. Ma tale procedura, prevista dal decreto Sicurezza di Salvini, è illegittima: non potrebbe infatti essere prevista per dei soggetti “vulnerabili”.
A cura di Annalisa Cangemi
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Solo 22 migranti sono sopravvissuti al naufragio del 7 ottobre, quando l'Abdel Kader è affondato portando con sé oltre 60 persone nei pressi dell'isola di Lampedusa. Quattro di loro, dopo essere stati per settimane nell'hotspot di Lampedusa, sono stati trasferiti nei giorni scorsi in strutture nell'agrigentino. Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) sta seguendo il loro caso, dopo aver appreso che in maniera del tutto illegittima per loro è stata applicata la procedura velocizzata per l'esame delle domande di protezione internazionale, nelle zone di transito e di frontiera. Una procedura che, stando al decreto Sicurezza dell'ottobre del 2018, lascito dell'ex ministro dell'Interno Matto Salvini, dovrebbe essere applicata solo nel caso in cui i migranti tentino di eludere i controlli alla frontiera. Ma procediamo con ordine.

Dopo giorni all'interno del centro d'accoglienza di Lampedusa, dove i migranti vivono in una condizione di semi-trattenimento, quattro migranti tunisini, tutti uomini, sono stati portati in Sicilia (lo scorso venerdì) in attesa della convocazione presso la commissione territoriale di competenza, per formalizzare la richiesta di asilo. I primi due sono stati sentiti nella mattina di lunedì. Ai due uomini in un primo momento è stato detto che la commissione avrebbe seguito la procedura accelerata, che secondo il decreto del ministero dell’Interno del 5 agosto 2019, può essere utilizzata in alcune province: Trieste, Gorizia, Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Trapani, Agrigento, nella città metropolitana di Cagliari e nel Sud Sardegna.

Cosa prevede la procedura accelerata per la richiesta di asilo

Rispetto all'iter ordinario questo processo porta a una contrazione dei diritti, ed è penalizzante per il migrante per almeno due motivi. La procedura breve infatti, modificando l'art. 28 bis del D.Lgs. 25/2008, prevede che il richiedente che "presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito […] dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli", sia ascoltato dalla Commissione competente entro 7 giorni, che la decisione venga adottata entro 2 giorni.

Bisogna considerare che i migranti salvati il 7 ottobre in mare sono rimasti fino al 25 ottobre nell'hotspot. Il cancello del centro è presidiato, ma di fatto i migranti potrebbero entrare e uscire da un buco nella recinzione. Eppure non tutti riescono a violare una regola non scritta del centro: soprattutto chi ha trascorso un periodo nei centri di detenzione libici non osa cercare di sfuggire alla sorveglianza armata. Questo significa che il migrante che ha trascorso le sue prime settimane in Italia all'interno dell'hotspot non ha il tempo di prepararsi adeguatamente al colloquio, né di consultare un legale, al di fuori delle organizzazioni con cui è in contatto, e che si trovano all'interno della struttura: Unhcr, Oim, Frontex sono organismi che hanno accesso al centro in virtù di accordi con il Viminale, e quindi dovendo sottostare a dei vincoli non possono fornire l'assistenza legale di cui queste persone avrebbero bisogno.

Ma i migranti sono meno tutelati anche per un'altra ragione: con la procedura accelerata in caso di diniego della protezione, il ricorso eventualmente presentato dal migrante contro il provvedimento non ha un effetto sospensivo automatico rispetto a quanto stabilito dalla commissione. Per cui le persone potrebbero essere subito rimpatriate, senza neppure attendere l'esito del ricorso.

La vicenda dei 4 migranti sopravvissuti al naufragio del 7 ottobre

Dopo l'udienza dei primi due stranieri sentiti lunedì mattina in commissione è stato il turno degli altri due migranti. Come ha denunciato Asgi, la commissione territoriale, che in un primo momento aveva appunto avviato la procedura accelerata ritenendo che le 4 persone avessero "eluso o tentato di eludere" i controlli di frontiera, dal verbale sottoscritto dai richiedenti asilo emerge un quadro diverso. Nel corso delle audizioni le autorità hanno infatti modificato la motivazione alla base della procedura accelerata. Ai richiedenti protezione è stato spiegato di essere sottoposti a tale procedura perché provenienti da paesi considerati sicuri, come è appunto la Tunisia, in base al decreto interministeriale del 4 ottobre 2019.

E i due migranti che erano stati convocati nella mattina di lunedì, e ai quali non era stato detto nulla a proposito della provenienza da un paese di origine sicuro, sono stati riconvocati il giorno successivo per sostenere una nuova audizione.
"Questa circostanza appare estremamente grave: ai cittadini stranieri sono infatti state fornite informazioni discordanti che hanno contribuito a creare una situazione di estrema confusione", ha spiegato Asgi.

Ai soggetti ‘vulnerabili' non si può applicare la procedura accelerata

Cosa è accaduto dunque? Probabilmente l'attuazione di una procedura accelerata in questa circostanza è apparsa alla stessa commissione territoriale che l'ha attuata palesemente in contrasto con le circolari ministeriali del 16 e del 18 ottobre, le quali esplicitamente escludono che tale iter rapido venga previsto per coloro che sono stati condotti in Italia in seguito a operazioni di soccorso in mare. Detto in altre parole, l'applicazione della procedura velocizzata era in contrasto persino con quanto detto dallo stesso Viminale. Un vero e proprio pasticcio normativo.

Ma c'è di più. L'attuazione di questa procedura per i migranti salvati in mare, è in contrasto anche con la Direttiva 2013/32/UE, la quale, all'articolo 24, fa riferimento ai soggetti considerati "vulnerabili", come appunto i superstiti di un naufragio, e come sono certamente i 4 migranti scampati al naufragio del 7 ottobre, per i quali non può in nessun caso essere applicata una procedura accelerata per esaminare la richiesta di asilo. Compresa quella prevista per provenienza da paese d'origine sicuro. Per cui il procedimento che è stato seguito in questa situazione è sicuramente illegittimo.

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