Riforma legge elettorale del Governo Meloni

Legge elettorale, dopo il via libera partono subito i ricorsi: il costituzionalista spiega cosa può succedere

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La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco: alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo Stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il costituzionalista Curreri in un’intervista a Fanpage.it spiega cosa potrebbe succedere.
Intervista a Salvatore Curreri
Costituzionalista

La legge elettorale è stata appena approvata in via definitiva. Non si è verificato l'incidente in Parlamento, la legge ha passato il test del voto segreto e ora il governo potrà ragionare sulla data del voto. Significa che alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo Stabilicum. Il condizionale è d'obbligo però, perché potrebbero arrivare i ricorsi dei giuristi a scombinare i piani della maggioranza.

Sono già pronti i ricorsi del Coordinamento dei costituzionalisti guidato da Roberto Zaccaria e da Enrico Grosso, che dovrebbero esser illustrati nei prossimi giorni, e che verranno presentati nei tribunali. Se i giudici accoglieranno i ricorsi e i rilievi di incostituzionalità, significa che la Corte Costituzionale dovrà esprimersi sui punti controversi della legge, che potrebbe essere bocciata prima del voto.

Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42% che viene assegnato alla coalizione più votata sia alla Camera sia al Senato: il premio assegna 70 seggi alla Camera (con un massimo complessivo di 220) e 35 al Senato (con un massimo complessivo di 113). Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del premier che si intende proporre al presidente della Repubblica (anche se questo non comparirà sulla scheda elettorale, ma deve essere depositato insieme al contrassegno e al programma).

Il testo prevede poi uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo, e uno sbarramento al 10% per le coalizioni. Mentre nessuna soglia è prevista per i partiti per contribuire al premio di maggioranza. Sono state poi innalzate a 6mila le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni ma che non è presente con un gruppo in Parlamento (prima erano 1500). Il testo poi reintroduce parzialmente le preferenze: ci saranno i capilista bloccati, e poi sulla scheda compariranno altri sei nomi a cui si potrà dare la propria preferenza (si possono scegliere fino a tre nomi con alternanza di genere). Ne abbiamo parlato con il costituzionalista Salvatore Curreri, professore di Diritto costituzionale e pubblico comparato presso l'Università di Enna "Kore".

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Professore, dopo l'approvazione della legge elettorale, cosa succede? Mattarella potrebbe rimandare il testo alle Camere perché alcune norme potrebbero essere ritenute incostituzionali?

No secondo me il Capo dello Stato Mattarella firmerà la legge. Il Presidente della Repubblica interviene soltanto in casi di manifesta incostituzionalità. Siccome in questo caso l'incostituzionalità è quantomeno dubbia – nel senso che ci sono opinioni diverse e non c'è un coro unanime – il Presidente della Repubblica  non interverrà. Tra l'altro, se il presidente della Repubblica avesse avuto un orientamento in tal senso, lo avrebbe sicuramente manifestato in anticipo e avrebbe indotto la maggioranza a correggere il testo. Come del resto ormai è solito fare ad esempio per i decreti legge.

Quindi cosa potrebbe succedere? I ricorsi alla Corte Costituzionale potrebbero bloccare il testo?

Tutto passa alla Consulta. Una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, subito partiranno i ricorsi, che a quanto pare sono già stati predisposti da un team di costituzionalisti, guidato dal collega Roberto Zaccaria, che potrebbe approfittare del cosiddetto "precedente Besostri", cioè di quello che è stato fatto in occasione della legge Calderoli (si fa riferimento alla strategia giuridica ideata dall'avvocato e costituzionalista Felice Besostri che nel 2013 portò alla bocciatura del Porcellum ndr).

Cosa significa?

In pratica ogni elettore può fare un'azione di accertamento del suo diritto elettorale, valutando se questo diritto viene leso dalla legge elettorale. Di fatto significa introdurre una sorta di controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali. Così è successo per il Porcellum con la sentenza 1/2014 della Corte, e così è successo anche con l'Italicum, che non è nemmeno entrato in vigore perché bocciato in anticipo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 35 del 2017.

Che tempi ci sono?

Io ritengo che queste azioni verranno subito depositate e i giudici le valuteranno. Certamente ci sarà qualche giudice che considererà fondate le eccezioni, e a quel punto la questione arriverà alla Corte. La Consulta – ed è un potere del Presidente – sicuramente la metterà subito all'ordine del giorno, per evitare il rischio di andare a votare con una legge poi dichiarata incostituzionale. Quindi la Corte farà il possibile, forse anche l'impossibile, per decidere queste eccezioni in tempi rapidissimi. Una volta fatte le elezioni quel Parlamento rimarrebbe in carica, come successo per la legge Calderoli. Dunque la Corte ha tutto l'interesse ad anticipare la decisione, per esprimere un verdetto prima dello scioglimento delle Camere. Tecnicamente si potrebbe arrivare a una decisione tra fine gennaio e primi di febbraio.

Ma se il Governo, per esempio dopo la legge di Bilancio, decidesse di staccare la spina alla legislatura in anticipo rispetto alla scadenza naturale, potrebbe farlo se ci sono ricorsi pendenti alla Corte Costituzionale?

Tecnicamente potrebbe farlo, però lì subentrerebbe il Capo dello Stato, perché il decreto di scioglimento è un atto del Presidente della Repubblica. È un atto complesso, ci deve essere l'accordo del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio. Non mi stupirei se il Presidente della Repubblica, in presenza di un ricorso pendente sulla legge elettorale, convincesse Meloni a non sciogliere le Camere prima della pronuncia della Corte.

Entrando nel merito, ci sono alcuni temi controversi che sono stati sollevati da diversi esperti, come l'obbligo per una coalizione di indicare preventivamente il nome del futuro premier già al momento della presentazione delle liste. Secondo un'interpretazione, visto anche il premio di maggioranza al 42%, questa norma sarebbe un modo surrettizio per introdurre il premierato, l'elezione diretta del presidente del Consiglio…

Non la penso così. Dal punto di vista strettamente costituzionale non mi sembra problematica l'indicazione del premier. Rimangono saldi i poteri del Capo dello Stato (che continuerà a nominare il presidente del Consiglio ndr) e si tratta poi di un'indicazione nel programma elettorale. Il vantaggio è che si rende trasparente ai cittadini il nome candidato premier.

Quindi non è secondo lei un "antipasto di premierato"?

Questa è una notazione politica. Dal punto di vista strettamente della legalità costituzionale io non lo trovo scandaloso. Ripeto, è una norma che va a vantaggio degli elettori perché a questo punto sanno chi è il candidato Presidente del Consiglio. È una cosa che di fatto nelle precedenti elezioni è già avvenuta, perché il leader della coalizione è quello che poi diventa presidente del Consiglio se il suo schieramento elettorale vince le elezioni. Come è accaduto per Meloni, per Bersani, per Rutelli, per Berlusconi. Quindi io personalmente non ci trovo niente di incostituzionale.

E per quanto riguarda il premio di maggioranza, che è stato definito "abnorme"?

Qualcuno ritiene che il premio di maggioranza sia "abnorme", e politicamente potrebbe essere una considerazione accettabile. Però dovremmo considerare che qui parliamo di un premio di maggioranza che porta una lista dal 42% a circa il 55%. Siamo, seppur forse ai limiti, nell'ambito di quel range che la Corte Costituzionale ha giustificato nella sentenza Calderoli: la Corte ha detto che si può avere un premio di maggioranza del 54% partendo dal 40%, perché, dice, ci sono anche delle esigenze di governabilità che possono essere prese in considerazione nella formulazione della legge elettorale. Purché il premio di maggioranza non costituisca un'eccessiva sovrarappresentazione delle forze politiche. Qui sembrerebbe che siamo entro quel margine, perché anziché dal 40% al 54%, in questo caso arriviamo dal 42% al 55-56%. Quindi anche su questo punto secondo me la Corte non avrà nulla da ridire.

Ci sono altri esperti costituzionalisti che considerano però "irragionevole" il fatto che il premio di maggioranza non scatti se quella percentuale del 42% non viene raggiunta sia alla Camera sia al Senato. Lei che ne pensa?

E perché questo dovrebbe essere irragionevole? Se il governo deve avere la fiducia da parte di entrambe le Camere, è ovvio che il premio di maggioranza ha senso se la maggioranza viene raggiunta in entrambe le Camere, perché altrimenti sì sarebbe irragionevole. È giusto secondo me che sia questa la condizione perché il premio di maggioranza scatti.

Poi c'è la questione della raccolta delle firme: il numero minimo di firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per correre alle elezioni sale da 1500 a 6mila.

Questo secondo me è il profilo di incostituzionalità più grave, cioè quello che mi sembra più fondato.

Perché?

La raccolta delle firme finora è stata prevista per evitare la presentazione di liste farlocche, cioè di liste prive di un minimo di consenso. Se si innalza questo numero minimo di firme da 1.500 a 6mila, quello che era un requisito tarato per evitare la presentazione di liste prive di consenso diventa un requisito addirittura per accedere al Parlamento. Perché 6mila voti moltiplicati per 49 collegi significa che un partito deve raccogliere 250mila firme. E 250mila firme significa praticamente quasi l'1% dei voti. Allora viene proprio snaturato il senso di questo requisito: non è più un requisito legato a un limite minimo per accedere alla competizione elettorale, ma viene fissato in misura tale da imporre ai partiti di raccogliere un numero di firme che addirittura è pari a quello che servirebbe per entrare in Parlamento, non per presentare una lista. Assolutamente eccessivo.

Se fosse stata consentita la raccolta digitale delle firme, si sarebbe potuto aggirare più facilmente l'eventuale blocco della Corte?

Secondo me no, perché il problema non sta nella modalità ma nello spropositato numero di firme richieste.

Questo è l'unico elemento che considera davvero problematico e che potrebbe portare la Corte Costituzionale a bocciare lo Stabilicum?

L'altro problema che vedo è che l'articolo 57 della Costituzione dice che il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Su questo ci sono discussioni tra colleghi costituzionalisti. Se il Senato deve essere eletto su base regionale, significa che i calcoli elettorali si devono fare all'interno della Regione. Secondo l'attuale legge appena approvata i calcoli vengono fatti a livello nazionale e poi i seggi vengono spalmati a livello regionale. Qualcuno dice che così verrebbe comunque rispettato il requisito della base regionale, perché gli eletti verrebbero sempre proclamati a livello regionale. Ma io ho qualche perplessità.

Vorrei ricordare un precedente: Ciampi, in occasione della legge Calderoli, molto prima della promulgazione, si oppose al premio di maggioranza nazionale al Senato. Visto il precedente di Ciampi, qualcuno sostiene che il fatto che Mattarella non abbia detto nulla significa che non ci saranno problemi, ma io sarei più cauto.

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