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Immigrazione, approvato in Cdm nuovo disegno di legge: le novità su CPR, Paesi sicuri e blocco navi migranti

Il governo Meloni ha approvato un disegno di legge sull’immigrazione che introduce la possibilità di blocco navale, una stretta sull’accoglienza e una limitazione del potere dei giudici di intervenire, tra le altre cose. In più, si recepiscono le nuove norme europee sull’asilo – incluso il principio di “Paese terzo sicuro”.
A cura di Luca Pons
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Il governo Meloni ha approvato, nel Consiglio dei ministri un nuovo disegno di legge che ha due parti. La prima recepisce le norme europee del Patto per la migrazione e l'asilo che entreranno in vigore a giugno – la sezione sui Paesi terzi sicuri, ma non solo. La seconda, invece, introduce una stretta su moltissime procedure di accoglienza. Si prevede anche un'ipotesi di blocco navale. Il testo passerà al Parlamento, che non ha termini di tempo prefissati per discuterlo, modificarlo e infine trasformalo in legge. Ecco quali sono i contenuti principali, stando alla bozza fatta circolare prima del via libera.

La nuova proposta di blocco navale per le Ong che salvano migranti

La proposta di legge prevede che il governo possa intervenire "nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale" per vietare ad alcune imbarcazioni di entrare nelle acque territoriali. Il divieto può durare da un mese fino a sei mesi.

Si parla di minaccia grave se c'è il "rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale", ma anche quando si verificano una "pressione migratoria eccezionale" oppure "emergenze sanitarie di rilevanza internazionale", così come "eventi internazionali di alto livello". La sanzione per chi non rispetta il divieto può andare fino a 50mila euro. In caso di reiterazione dell'illecito, scatta la confisca della nave.

Contro i giudici che non convalidano i trattenimenti

Una norma sembra mirata esplicitamente a limitare il potere dei giudici di valutare i trattenimenti delle persone migranti e, eventualmente, non convalidarli. Cosa che è sempre avvenuta, per esempio, con le persone trasportate nei centri costruiti in Albania.

Il termine "perentorio" di tempo è di 48 ore per decidere sulle richieste di convalida. La decisione deve sempre essere favorevole se non c'è "la manifesta insussistenza dei requisiti" necessari. E, qui scatta la modifica importante, il motivo di insussistenza non può essere "l’allontanamento verso un Paese di origine sicuro". Chi decide se un Paese è sicuro? L'Unione europea con una lista ‘di base', e anche il governo, con proprie valutazioni.

Anche quando scatta la richiesta di convalida, in attesa che il giudice decida, il trattenimento o di allontanamento resta comunque valido se si tratta di un "Paese di origine sicuro". Ma anche se la persona straniera in questione è "una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto è stato condannato, anche con sentenza non definitiva".

Regole stringenti per le strutture detentive

Per quanto riguarda le strutture in cui vengono trattenute le persone migranti – non è chiaro se siano inclusi i CPR e quindi anche le strutture in Albania – arrivano regole stringenti. Ad esempio, vietato portarsi dentro il proprio cellulare: lo tiene il personale di sicurezza, che lo restituisce solo nei momenti in cui si possono fare telefonate verso l'esterno. Se però si tratta di un cellulare dotato di una fotocamera – ovvero praticamente tutti – non lo si può riavere, e le telefonate vanno fatte con i telefoni fissi presenti nella struttura.

Le chiamate vanno richieste in anticipo e autorizzate. Lo stesso vale per le visite di familiari e difensori. Dentro la struttura non si possono effettuare riprese o registrazioni di nessun tipo.

Espulsioni automatiche in caso di condanna

Diventa molto più ampio lo spettro di reati che portano automaticamente all'espulsione di un cittadino straniero. Si parla di persone migranti ma non solo: inclusi tutti coloro che non hanno cittadinanza italiana. Se arriva una condanna per reati come resistenza a pubblico ufficiale con aggravanti generiche, oppure per qualunque reato contro l'ordine pubblico, contro la famiglia, contro la persona e contro il patrimonio, "il giudice ordina l'espulsione dello straniero". La legge non lascia margini di interpretazione o di valutazione per casi specifici.

Ci sono anche norme che rendono più difficili i ricongiungimenti familiari. Aumentano i requisiti da rispettare per essere raggiunti in Italia dal resto della propria famiglia, a partire dal reddito necessario, che si alza di parecchio.

I "Paesi terzi sicuri" e le nuove regole europee

Come detto, tutta la prima parte del disegno di legge è dedicata a recepire le nuove normative europee. Il governo viene delegato ad adottare i decreti che poi metteranno concretamente in atto le norme nel giro di sei mesi dal momento in cui la legge entra in vigore – difficile prevedere quando questo accadrà, anche se probabilmente il centrodestra cercherà di chiudere prima della fine della legislatura, dunque entro un anno o meno.

Le norme europee in questione toccano tantissimi temi. Dalle regole per assegnare la protezione internazionale alle procedure comuni per i rimpatri, dalla gestione dell'asilo (ad esempio, la possibilità di "assegnare i richiedenti a una specifica zona geografica" e controllare che non la lascino, anche se non sono detenuti perché non hanno commesso reati) alle "situazioni di crisi e di forza maggiore": quando queste scattano, un Paese può chiedere sostegno all'Unione europea per la gestione degli arrivi.

Uno dei punti più controversi è quello dei cosiddetti "Paesi terzi sicuri", su cui il Parlamento europeo si è già espresso ieri. Si legge, ad esempio, che vanno esaminate con la procedura accelerata (e quindi con meno tutele e garanzie) le domande di asilo delle persone che possono essere rimpatriate "nel Paese di origine, nel Paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un Paese terzo sicuro o in un Paese di primo asilo". La lista dei Paesi terzi sicuri viene stilata dall'Ue, ma arriva anche una nuova procedura per la "designazione, a livello nazionale, di Paesi terzi sicuri diversi da quelli designati a livello dell’Unione".

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