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Perché la Boschi non ha querelato De Bortoli

Su Banca Etruria, scaduti i termini per presentare la querela per un contenuto “diffamatorio” del libro “Poteri forti (o quasi) la Boschi ha annunciato, in sede civile, un’azione nei confronti dell’ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli. Ma come mai l’ex ministro ha aspettato tanto per agire?
A cura di Annalisa Cangemi
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Sulla vicenda Banca Etruria oggi in Commissione Banche si dovrà decidere se ascoltare o meno Federico Ghizzoni, l’ex ad di Unicredit, al centro del fuoco incrociato tra il giornalista Ferruccio De Bortoli e l’ex ministro e oggi sottosegretario Maria Elena Boschi. Ghizzoni, diciamo così, potrebbe essere il deus ex machina, colui che potrebbe finalmente sciogliere l’enigma principe su cui da giorni si arrovellano i media: chi avrà ragione? Chi avrà mentito? Secondo alcuni Boschi si sarebbe rivolta proprio a Ghizzoni per chiedere aiuto e salvare l’istituto aretino dal crac. All'epoca il padre della Boschi, Pierluigi, è vicepresidente. De Bortoli, nel suo libro "Poteri Forti (o quasi)", ha scritto: "L’allora ministra delle Riforme, nel 2015, non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all’amministratore delegato di Unicredit. Maria Elena Boschi chiese quindi a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all’amministratore delegato di una banca quotata. Ghizzoni, comunque, incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere". Questo l'oggetto del contendere. La Boschi non ci sta e promette una querela. Ma passa il tempo, quasi sette mesi, e De Bortoli non riceve nulla.

"Ho firmato oggi (4 dicembre, ndr) il mandato per l'azione civile – scrive la Boschi su Facebook –  di risarcimento danni nei confronti del dottor Ferruccio de Bortoli. A breve procederò anche nei confronti di altri giornalisti. Mi spiace dover adire le vie legali contro alcuni giornalisti, non lo avevo mai fatto prima. Nemmeno in presenza di affermazioni evidentemente diffamatorie. Ma credo che sia ormai necessario farlo perché sulla verità dei fatti si pronunci un tribunale in nome della legge. Perché la legge è uguale per tutti, davvero".

Fino a qui i fatti. Ora entriamo nel campo delle ipotesi. Volendo per un attimo ragionare per assurdo, è legittimo chiedersi cosa abbia trattenuto la Boschi dal muoversi prima. È chiaro che non possiamo conoscere le motivazioni di questa scelta. Ma, proprio a voler essere maligni, se diamo per assodato che per poter "adire le vie legali" e procedere con la querela per diffamazione, come la Boschi aveva minacciato, bisogna essere assolutamente certi che la circostanza contestata non sia vera, qui sta il vero inghippo. Perché in un procedimento penale, se le cose si fossero messe male e Boschi avesse perso la causa, si sarebbe esposta certamente a una contro-querela, cioè una calunnia. Il caso poteva essere spinoso e forse, ma volendo proprio essere malpensanti, De Bortoli non ha raccontato bugie.

"Il presupposto di partenza per poter esercitare un'azione per lesione dell'onore o della reputazione o per diffamazione è identico in sede civile o penale. Si lamenta sostanzialmente l'assenza della verità. La precondizione è che ci sia un dolo o colpa grave, un evento dannoso. Oppure che si sia violato il requisito della "continenza" nell'informazione, ovvero l'utilizzo di una terminologia appropriata, che non offenda oggettivamente colui che si sente diffamato. E naturalmente è necessario che non ci sia una verità putativa, cioè qualcosa che sembrava vera ma non lo era. Queste sono le condizioni per procedere" –  ci spiega l'avvocato Fulvio Sarzana, esperto di diritto dell'informazione. Elementi che a questo punto forse non si trovano nella pagina "incriminata" di De Bortoli. "Ma se in sede civile si perde la causa non si hanno conseguenze, se si perde in sede penale, se si accusa qualcuno di aver commesso un reato davanti all'autorità giudiziaria, il rischio è quello di ricevere una calunnia, che è procedibile d'ufficio". Mentre l'articolo 124 del Codice penale stabilisce che il termine per presentare la querela è di tre mesi, che partono da quando la persona offesa riceve notizia del fatto illecito.

Tra un procedimento penale e uno civile la differenza è che in sede penale le sanzioni sono molto più lievi, perché anche se è prevista in rari casi la reclusione (come in caso di recidiva), la querela per diffamazione ha più una funzione di punizione del soggetto, soprattutto in politica. E come spesso accade, ha lo scopo di intimidire attraverso una multa (che può arrivare a 1500 euro). In sede civile lo scopo è invece quello di ottenere un risarcimento più alto"Chi cerca denaro di solito fa l'azione civile, chi vuole punire fa l'azione penale" riassume l'avvocato Sarzana. L'azione civile è insomma un po' più light, e eviterà alla Boschi il rischio dei riflettori. Ora che i tempi per una querela sono scaduti, la verifica dei fatti potrebbe essere rimandata.

Dunque ricapitoliamo: minore esposizione mediatica, aggirare un possibile procedimento per calunnia, tempi di accertamento della verità più lenti, in poche parole meno rischi. 

"È un suo diritto farlo, so che una querela avrebbe portato ad una verifica dei fatti molto più veloce", ha commentato ieri l'autore di "Poteri Forti (o quasi)". E forse, ma solo con un volo di fantasia s'intende, in un procedimento a porte aperte, come si prevede quando siamo in presenza di un processo penale, dal punto di vista mediatico sfidare platealmente un giornalista del calibro di De Bortoli non sarebbe stata insomma una mossa cauta. Il rinvio a giudizio per l'ex direttore del Corriere della Sera, quella sì, sarebbe stata una notizia. Di cause civili in Italia ce ne sono a milioni.

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