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Movida a Chiaia, il Tar dice no ai locali: resta lo stop notturno voluto dal Comune

Il Tar respinge il ricorso dei baretti: resta lo stop notturno del Comune dopo il rumore record rilevato dall’Arpac.
foto di repertorio
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Niente da fare per i gestori dei locali di via Cavallerizza, uno dei cuori pulsanti della movida di Chiaia, quartiere "bene" di Napoli: il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto la richiesta di sospendere in via d'urgenza l'ordinanza con cui il sindaco Gaetano Manfredi aveva imposto un giro di vite contro il rumore notturno nella zona. Tutto nasce da un'ordinanza firmata dal sindaco lo scorso 30 maggio, con cui il Comune ha deciso di intervenire per contenere l'inquinamento acustico prodotto dalle attività della zona, dopo un sopralluogo dell'Arpac (l'agenzia regionale per l'ambiente) che aveva misurato livelli di rumore ben oltre i limiti consentiti dalla legge.

Cinque attività della zona, tra bar, locali e chioschi, non ci sono stare e hanno fatto ricorso al Tar, chiedendo di bloccare subito il provvedimento del Comune in attesa che la questione venga decisa nel merito. A dar man forte al Comune si è schierato anche il Comitato "Chiaia Viva e Vivibile", che riunisce residenti della zona esasperati dalla movida notturna.

I numeri del rumore dei baretti

Il punto centrale della vicenda sono le misurazioni fatte dai tecnici dell'Arpac durante un sopralluogo notturno l'8 maggio scorso. Il risultato, secondo l'agenzia, è stato netto: nella fascia oraria tra le ore 22 e le 6 del mattino il rumore prodotto dalle attività ha superato di gran lunga i limiti di legge. Per capirci: la normativa fissa un tetto massimo di 3 decibel di differenza rispetto al rumore di fondo in orario notturno, mentre i tecnici hanno rilevato uno scarto di ben 15,5 decibel, cioè cinque volte oltre il consentito.

I gestori dei locali avevano presentato una loro perizia tecnica per contestare i dati, ma secondo i giudici quella relazione non solo non smentiva davvero i numeri dell'Arpac, ma non era nemmeno supportata da controlli e analisi adeguati.

Perché il Tar ha detto no

I giudici amministrativi hanno spiegato che il sindaco aveva tutti i poteri per intervenire in questo modo. Non si tratta infatti di una normale ordinanza "anti-movida", ma di uno strumento previsto da una legge specifica sull'inquinamento acustico (la legge 447 del 1995), che permette ai sindaci di agire rapidamente quando sono in gioco la salute pubblica e la quiete dei cittadini. Per il Tribunale non conta nemmeno che il problema del rumore in zona fosse noto da tempo: quello che conta è che il pericolo per la salute dei residenti sia attuale, ed è quello che risulta dai dati raccolti dall'Arpac.

Il Tar ha poi fatto un bilanciamento tra gli interessi in gioco: da una parte i danni economici che i locali potrebbero subire, dall'altra la salute e la tranquillità di chi vive in quelle strade. E ha stabilito che a vincere è il diritto alla salute e al riposo dei residenti, anche perché – ricordano i giudici – un eventuale danno economico ai gestori potrebbe comunque essere risarcito in un secondo momento, se il ricorso dovesse essere accolto nel merito.

Con questa decisione, l'ordinanza del Comune resta pienamente valida ed esecutiva: i locali dovranno continuare a rispettare le restrizioni imposte contro il rumore notturno. Questa però è solo la fase "cautelare", quella urgente: la battaglia legale vera e propria tra i gestori e il Comune di Napoli andrà avanti, e sarà un altro giudizio a stabilire definitivamente se l'ordinanza sindacale sia legittima o debba essere annullata.

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