Youssef Siher rischia 15 anni di carcere, l’avvocato Di Fresco: “Un errore contestare un reato nato dopo i fatti”
È stato fermato su disposizione della Procura di Milano Youssef Siher, il ricercatore 30enne italiano di seconda generazione indicato dagli inquirenti come la presunta "mente" del Movimento 17 ottobre, legato agli scontri avvenuti nel centro di Milano lo scorso fine settimana. Nei suoi confronti vengono contestati l'istigazione a delinquere, con l'aggravante della finalità di terrorismo e dell'uso del mezzo informatico, la violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, prevista dall’articolo 420-bis del nuovo decreto-legge, e il reato di associazione con finalità di terrorismo.
La moglie, 32 anni, risulta indagata a piede libero per le stesse ipotesi di reato. Secondo gli inquirenti, infatti, entrambi sarebbero amministratori delle pagine Instagram e Telegram del movimento che ha organizzato le proteste. Sarebbe stato proprio grazie al cellulare della donna che gli investigatori, sabato mattina, sono riusciti a rintracciare Siher, che aveva invece il telefono spento e non risultava localizzabile. La 32enne, mediatrice interculturale, è nata e cresciuta a Como, dove risulta residente. La coppia si sarebbe sposata lo scorso settembre e vivrebbe in provincia di Milano, nonostante le residenze anagrafiche differenti: lui a Mazzano, nel Bresciano, lei a Como.
Ma quali sono le conseguenze penali che rischia Siher? E, soprattutto, le diverse contestazioni possono coesistere oppure ci sono possibili sovrapposizioni giuridiche tra i reati e le aggravanti? A fare chiarezza è l'avvocato Paolo Di Fresco che ha spiegato a Fanpage.it quali scenari potrebbero aprirsi per il ricercatore. Intanto, la pm Francesca Crupi chiederà domani, lunedì 26 ottobre, la convalida del fermo per Sehir.

Quali sono le conseguenze penali a cui rischia di andare incontro Youssef Siher alla luce delle contestazioni di istigazione a delinquere, terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche?
La contestazione più grave è quella dell'articolo 270-bis, primo comma. La norma punisce con la reclusione da sette a quindici anni chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un'associazione che si propone di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Chi si limita a partecipare all'associazione rischia invece da cinque a dieci anni.
La seconda contestazione riguarda, invece, l'istigazione a delinquere. La pena base dell'articolo 414 c.p. è da uno a cinque anni quando l'istigazione riguarda delitti. Se l'istigazione o l'apologia riguarda delitti di terrorismo, la pena è aumentata della metà; se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici può operare un ulteriore aumento fino a due terzi. Nel calcolo più severo, il massimo astratto per questa sola contestazione potrebbe quindi arrivare a circa dodici anni e sei mesi.
La terza contestazione è il nuovo articolo 420-bis, relativo alla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. La norma punisce da due a cinque anni, oltre alla multa, chi prende parte alle condotte violente descritte; per chi organizza o promuove il gruppo oppure incita o istiga alle condotte, anche online, prevede la reclusione da quattro a dodici anni. Su quest'ultima contestazione esiste però un problema decisivo. Il decreto-legge che ha introdotto l'articolo 420-bis è stato pubblicato il 22 ottobre 2026, mentre gli scontri principali risalgono al 17 e 18 ottobre. Una nuova fattispecie penale più sfavorevole non può essere applicata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Potrebbe essere utilizzata per autonome condotte di organizzazione, promozione o istigazione realizzate dopo l'entrata in vigore del decreto, per esempio per preparare nuove manifestazioni; non può invece trasformare retroattivamente in reato una condotta che si era già esaurita.
Che cosa deve dimostrare la Procura per sostenere l'articolo 270-bis?
La Procura deve dimostrare tre elementi distinti: l'esistenza di un'associazione, un programma di violenza e la finalità terroristica di quel programma. Non basta che molte persone seguano la stessa pagina, partecipino a una chat o condividano la stessa posizione politica. Occorre un vincolo organizzativo tra più persone e un programma comune che vada oltre la preparazione di un singolo episodio occasionale.
L'associazione può essere informale, fluida e persino prevalentemente digitale. La giurisprudenza sul terrorismo internazionale ammette strutture "aperte" o "polverizzate", nelle quali non esistono necessariamente tessere, sedi, gerarchie formali o un atto ufficiale di adesione. Ma anche in questi casi deve emergere qualcosa di più della semplice vicinanza ideologica: contatti organizzativi, distribuzione dei compiti, selezione degli aderenti, istruzioni operative, disponibilità stabile, propaganda funzionale al reclutamento o altri contributi concreti al funzionamento del gruppo. Una pagina Instagram o un gruppo Telegram possono costituire l'infrastruttura dell'associazione, ma non sono automaticamente un'associazione terroristica.
Occorre un programma di atti violenti?
Sì, l'articolo 270-bis c.p. non punisce un'associazione che si limita a sostenere idee radicali o a organizzare manifestazioni. Il gruppo deve proporsi il compimento di atti di violenza con finalità terroristica. La Procura non deve necessariamente dimostrare che tutti gli atti programmati sono già stati realizzati. Il reato associativo anticipa la soglia della punibilità: è sufficiente, in linea di principio, che esista una struttura idonea a perseguire il programma violento. Tuttavia, più il programma è generico e indeterminato, più diventa difficile distinguerlo dalla protesta politica, dalla propaganda o dall’istigazione individuale.
Va considerato, inoltre, che la finalità terroristica non coincide con la semplice violenza di piazza. Ai sensi dell’articolo 270-sexies c.p., la condotta deve essere idonea, per natura o contesto, ad arrecare un grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e deve perseguire uno degli scopi qualificati dalla legge: intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o non compiere un atto oppure destabilizzare o distruggere strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali. Per esempio, organizzare danneggiamenti, saccheggi o aggressioni contro la polizia può integrare reati molto gravi, ma non costituisce necessariamente terrorismo.
È sufficiente aver pubblicato messaggi sui social?
No. Bisogna distinguere ciò che i messaggi possono provare. Un post che invita esplicitamente a compiere atti violenti può integrare l'istigazione se è pubblico e concretamente idoneo a provocare quei reati. Non basta una frase genericamente aggressiva: devono essere valutati il linguaggio utilizzato, la precisione delle istruzioni, il numero e le caratteristiche dei destinatari, il momento della pubblicazione, la credibilità dell'autore e l'eventuale seguito prodotto.
Lo stesso post può essere un indizio dell'esistenza di un'associazione se contiene istruzioni, assegna compiti, comunica luoghi riservati, coordina soggetti già selezionati o proviene da un canale gestito stabilmente per reclutamento e organizzazione. La giurisprudenza ha riconosciuto che attività continuative di propaganda e proselitismo tramite Twitter, WhatsApp o canali riservati possono concorrere a dimostrare la partecipazione associativa quando sono accompagnate da concreti rapporti con gli associati e da un contributo funzionale al gruppo.
Nel caso in cui venisse riconosciuta la responsabilità per più reati, le pene si sommano oppure il giudice applica regole specifiche per determinare la pena complessiva?
Se Siher venisse riconosciuto colpevole di più reati, le pene non si sommerebbero necessariamente in modo automatico. Il giudice dovrebbe prima valutare se si tratta di reati distinti oppure se alcune accuse si sovrappongono perché riguardano gli stessi fatti. L'accusa di associazione con finalità di terrorismo, infatti, non esclude automaticamente gli altri reati. Per esempio, Siher potrebbe essere chiamato a rispondere sia del ruolo di organizzatore di un'associazione sia di un messaggio specifico con cui avrebbe incitato pubblicamente a commettere un'aggressione. Se, invece, le accuse si basassero sullo stesso comportamento, il giudice dovrebbe verificare se sia possibile contestare entrambi i reati. Anche quando vengono riconosciuti più reati, la pena complessiva dipende dalle regole applicabili. Se i reati sono legati da un unico disegno criminoso, il giudice può applicare una pena per il reato più grave, aumentandola per gli altri. Se, invece, si tratta di reati autonomi, le pene possono essere sommate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Qual è la pena massima che rischia il ricercatore?
Occorre distinguere tra massimo edittale dei singoli reati e pena complessiva realisticamente applicabile. Il reato associativo, da solo, espone Siher a una pena da sette a quindici anni; in presenza di autonome condanne anche per istigazione e per successive condotte rientranti nell'articolo 420-bis, la pena complessiva potrebbe aumentare sensibilmente.
A quali condizioni può rimanere in carcere?
Il fermo e la custodia cautelare in carcere sono due provvedimenti diversi. Il fermo può essere disposto quando ci sono gravi indizi che una persona abbia commesso determinati reati e ci sono elementi concreti che fanno temere che possa fuggire. Tra questi reati rientrano anche quelli commessi con finalità di terrorismo. La custodia cautelare in carcere, invece, richiede gravi indizi di colpevolezza e la presenza di specifiche esigenze, come il rischio che la persona fugga, ostacoli le indagini o commetta altri gravi reati.
Per l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, però, la legge prevede regole più severe. Se ci sono gravi indizi per il reato previsto dall'articolo 270-bis, il carcere è la misura prevista in via ordinaria, salvo che emergano elementi che escludano la necessità di misure cautelari. In altre parole, se il giudice ritiene che ci siano esigenze cautelari, non è sufficiente sostenere che gli arresti domiciliari siano adeguati per ottenere la scarcerazione. La possibilità di applicare una misura diversa deve essere valutata alla luce delle condizioni previste dalla legge
La moglie di Siher risulta indagata a piede libero per gli stessi reati. Quali elementi determinano la scelta di applicare una misura cautelare in carcere a una persona e di lasciare un'altra in libertà, pur in presenza delle medesime contestazioni?
La contestazione formale non determina automaticamente la stessa misura. Il giudice deve valutare separatamente gli indizi esistenti contro ciascuna persona. Nel caso di Siher, la Procura gli attribuirebbe un ruolo di promotore o organizzatore del movimento e di amministratore dei relativi canali. Per la moglie potrebbero essere ipotizzati un ruolo meno incisivo, una minore disponibilità degli account, un contributo occasionale o elementi probatori meno consistenti. La differenza può dipendere anche dalle esigenze cautelari. Una persona può essere ritenuta in grado di cancellare prove, riallacciare collegamenti, impartire nuove istruzioni o fuggire; per l'altra questi rischi possono non emergere. Essere indagati a piede libero non significa essere stati dichiarati estranei, così come essere detenuti non significa essere stati riconosciuti colpevoli.