Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la Corte Costituzionale salva la Fondazione: “Lo status privato era legittimo”

La Corte Costituzionale ha salvato la Fondazione Milano-Cortina. Nella giornata di ieri, giovedì 16 luglio 2026, ha depositato la sentenza – precisamente la numero 129 – con la quale ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costituzionali sollevate dalla gip Patrizia Nobile. A redigere la sentenza è stato Francesco Saverio Marini, consulente giuridico della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Le questioni di legittimità erano state sollevate nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano, nella quale erano contestati, tra gli altri, anche i reati di corruzione propria e turbata libertà degli incanti proprio relativamente ad alcune procedure della Fondazione per affidare servizi a terzi. All'epoca, i pubblici ministeri Francesco Cajani e Alessandro Gobbis erano stati costretti a chiedere l'archiviazione, ma nella richiesta inviata alla gip avevano chiesto di sollevare la questione di incostituzionalità. E così è accaduto.
La giudice, infatti, aveva accolto le istanze della Procura e sollevato dubbi di costituzionalità sul decreto legge del 2024, conosciuto come "Salva-Olimpiadi", presentata come "disposizione di interpretazione autentica". In particolare era contestato il fatto che questa disposizione fosse una "falsa interpretazione autentica" della normativa precedente e che la legge avesse trasformato la Fondazione in un ente di diritto privato evitando così che venissero applicate le "procedure di evidenza pubblica" e che quindi potesse incorrere in qualsiasi tipo di inchiesta per reati contro la pubblica amministrazione.
Per la Corte, però, la giudice si sarebbe basata su una "erronea ricostruzione del quadro normativo" perché, di fatto, già nel 2020 c'era una norma che aveva stabilito come la Fondazione Milano-Cortina fosse un ente privato.
Questa aveva stabilito che la Fondazione è "operante in regime di diritto privato" e ha escluso che potesse svolgere attività di diritto pubblico. Il motivo? In questo modo, avrebbe potuto agire più rapidamente nel settore delle gare "sottraendola alle procedure di evidenza pubblica".
La Corte ha menzionato i lavori parlamentari che hanno permesso la conversione del decreto-legge del 2020 e dalle finalità che persegue l'articolo 2 comma 2 del decreto. All'interno, infatti, è menzionata l'esigenza di assicurare che l'Italia avrebbe osservato gli impegni assunti, che avrebbe attuato le direttive del Comitato Olimpico internazionale, che avrebbe rispettato i principi della Corta Olimpica, tra i quali c'è l'autonomia dell'ordinamento sportivo.
La norma del 2024 ha quindi, per la Corte Costituzionale, solo confermato quanto disciplinato dal decreto del 2020: ha semplicemente chiarito un assetto normativo su cui erano emersi dubbi dopo il procedimento istruttorio dell’Autorità nazionale anticorruzione sulla natura giuridica della Fondazione e delle stesse indagini della Procura di Milano. Inoltre anche se la Corte avesse dichiarato illegittimo la norma del 2024, avrebbe dovuto comunque applicare il decreto-legge del 2020.