
Un cane corre verso un uomo, lui arretra per evitarlo, perde l'equilibrio e cade, fratturandosi un polso e procurandosi una lussazione al gomito. Non c'è stato alcun morso e, secondo quanto ricostruito durante il processo, nemmeno un contatto fisico tra l'animale e l'uomo. Eppure l'umano di riferimento del cane dovrà risarcirlo con oltre 112mila euro.
È quanto stabilito dal Tribunale civile di Macerata per un incidente avvenuto a Corridonia nel 2020, durante il lockdown. L'uomo, un operaio del settore calzaturiero, si trovava davanti alla propria abitazione insieme alla moglie e alla cognata. Da un portone rimasto socchiuso era uscito l'American Staffordshire Terrier di un vicino, libero e senza guinzaglio, che aveva cominciato a correre nella sua direzione.
L'uomo aveva quindi fatto alcuni passi indietro, era caduto e si era procurato una frattura al polso e una lussazione del gomito sinistro, con conseguenze che avrebbero inciso anche sulla sua capacità lavorativa. In seguito aveva perso il posto di lavoro e aveva chiesto un risarcimento complessivo di 235.500 euro.
Il vicino aveva però fornito una ricostruzione differente. Secondo la sua versione, il cane si sarebbe avvicinato semplicemente per fare le feste e l'uomo, interpretandone diversamente le sue intenzioni, sarebbe arretrato inciampando contro un cordolo del marciapiede. I testimoni sentiti durante il procedimento hanno però riferito che la caduta era avvenuta in mezzo alla strada, una circostanza che ha portato il giudice a escludere la ricostruzione legata al cordolo.
L'avvocato Cappai: "C'è una responsabilità di natura oggettiva"
Il punto centrale della vicenda, tuttavia, è un altro: perché la persona di riferimento del cane è stata ritenuta responsabile se il suo Amstaff non ha né morso né toccato l'uomo?
"La decisione del Tribunale di Macerata si inserisce nel solco consolidato della normativa civilistica vigente", spiega a Fanpage.it l'avvocato Salvatore Cappai, esperto in diritto degli animali. Il riferimento è all'articolo 2052 del Codice civile, secondo cui il proprietario di un animale, o chi lo custodisce in quel momento, risponde dei danni causati dall'animale anche quando questo è smarrito o fuggito, salvo che riesca a dimostrare il cosiddetto "caso fortuito".
"Parliamo di una responsabilità di natura oggettiva – sottolinea Cappai -. Non si fonda su un comportamento o su un'attività del proprietario, ma sulla relazione di proprietà o di uso con l'animale". In altre parole, non è sufficiente dimostrare di essere stati prudenti o di aver normalmente custodito il cane in maniera corretta. Chi ha subito il danno deve provare il legame tra il comportamento dell'animale e ciò che è accaduto; spetta invece al proprietario dimostrare l'esistenza di un caso fortuito, cioè di un fattore esterno imprevedibile e inevitabile capace di interrompere questo legame.
"Dimostrare di aver custodito il cane con la massima diligenza non basta", precisa l'avvocato. E anche un comportamento improvviso o inatteso dell'animale non rappresenta automaticamente un caso fortuito. È proprio questo il passaggio centrale della vicenda di Corridonia. "Nessun morso, nessun contatto – continua Cappai -. Ma il fatto che il cane, privo di guinzaglio e museruola, si sia lanciato correndo verso il danneggiato, costringendolo ad arretrare e a cadere, come pare abbiano confermato i testimoni, è sufficiente a radicare il nesso causale".
"Il risarcimento dipende dalla gravità delle lesioni"
Questo non significa però che ogni incidente che coinvolge un cane comporti automaticamente risarcimenti di questa entità. Nel caso di Corridonia il Tribunale ha riconosciuto all'uomo un'invalidità permanente dell'11% e ha quantificato in 35.906 euro il danno biologico e morale, a cui si aggiungono 1.787 euro di spese sanitarie. Altri 74.373 euro sono stati riconosciuti per il danno patrimoniale e il mancato guadagno, portando il totale a 112.066 euro, oltre a circa 7mila euro di spese legali.
"L'ammontare del risarcimento dipende dalla natura e dalla gravità delle lesioni, dai postumi accertati in sede medico-legale e dai pregiudizi effettivamente allegati e provati", spiega ancora Cappai. Entrano quindi in gioco, caso per caso, le spese sanitarie, il danno non patrimoniale, quello patrimoniale e l'eventuale perdita di reddito.
Il consulente nominato dal giudice ha riconosciuto che le conseguenze dell'incidente avevano inciso sulla capacità dell'uomo di svolgere il proprio lavoro, ma non ha attribuito esclusivamente alla caduta la successiva dichiarazione di totale inidoneità alla mansione, legata anche ad altri fattori. Per questo il Tribunale ha riconosciuto una cifra molto inferiore rispetto agli oltre 235mila euro inizialmente richiesti.
C'è infine un altro aspetto da tenere presente. "Il piano civile non esaurisce necessariamente le conseguenze", conclude Cappai. In determinate circostanze, infatti, le lesioni provocate da un animale possono assumere anche rilevanza penale come lesioni colpose, previste dall'articolo 590 del Codice penale. In questo caso, però, le regole cambiano: "In sede penale non è sufficiente la presunzione civilistica e l'inversione dell'onere della prova: occorre l'accertamento positivo della colpa".