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La Lipu spiega perché andare a caccia oltre il 10 febbraio è dannoso e sbagliato: 4 ragioni contro il DDL 1552

La Lipu ha spiegato le 4 ragioni per cui l’estensione della caccia agli uccelli oltre il 10 febbraio, come permetterebbe il ddl 1552 attualmente discusso al Senato, è estremamente dannosa e sbagliata.
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Uno dei punti più controversi del Disegno di legge (DDL) 1552, che punta a riformare la caccia, risiede nell’estensione della stagione venatoria oltre il 10 febbraio. Questo limite è considerato già tardivo dagli esperti; tuttavia riesce ancora, in parte, a tutelare la delicatissima fase iniziale della migrazione riproduttiva, che esplode in primavera ma che già nelle battute finali dell’inverno coinvolge un numero significativo di specie ed esemplari. A spiegare perché allungare il calendario venatorio oltre il 10 febbraio è profondamente sbagliato è Danilo Selvaggi, Direttore generale della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), una delle più importanti associazioni ambientaliste d’Italia e d’Europa, che si occupa principalmente di avifauna ma non solo. In un lungo post pubblicato su Facebook, il dirigente della Lipu ha sottolineato che mantenere il limite del 10 febbraio “è essenziale per almeno quattro ragioni, di grande importanza”: una ragione biologica, una giuridica, una gestionale e una costituzionale. Vediamole nel dettaglio.

Per quanto concerne la ragione biologica, Selvaggi sottolinea che andando oltre il 10 febbraio – un limite considerato già “eccessivo” e ad oggi legato al parere di ISPRA – si va a intaccare la migrazione preriproduttiva degli uccelli, ovvero “il viaggio degli uccelli migratori verso i luoghi di riproduzione”. “È una fase biologica molto delicata – spiega il Direttore generale della Lipu – nella quale, peraltro, i primi uccelli a partire sono spesso gli individui con maggiore fitness e dunque più importanti da proteggere.” Per fitness si intende il successo riproduttivo: in sostanza, gli uccelli che hanno una fitness più alta sono quelli più adatti a sopravvivere nell’ambiente e che generano più figli (il discorso si estende a ciascun animale).

Selvaggi sottolinea che la Direttiva Uccelli vieta rigorosamente di cacciare gli uccelli in questa fase delicatissima, ma con la cosiddetta “legge sparatutto”, che estende tale limite, si danneggiano gravemente le specie proprio andando a colpire i loro esemplari migliori in un momento critico del ciclo vitale. E con questo si entra nella ragione giuridica: si tratta infatti di un’aperta violazione dell’articolo 7 della Direttiva Uccelli, per la quale, fra l’altro, “l’Italia è stata oggetto di procedura di infrazione (2006/2131) e addirittura di condanna dalla Corte di Giustizia europea (11 novembre 2010, Causa C 164/09)”, sottolinea Selvaggi. L’Italia è attualmente sotto inchiesta per violazione del divieto di caccia durante la migrazione preriproduttiva; con un simile DDL peggioreremmo ulteriormente la nostra situazione (oltre a quella degli uccelli), andando incontro a ulteriori procedure e sanzioni.

La ragione gestionale spiegata dal Direttore generale della Lipu evidenzia il caos che scaturirebbe dal liberare le Regioni dal limite del 10 febbraio e dal parere vincolante di ISPRA. “Immaginate la pressione venatoria sugli amministratori! Immaginate i contenziosi, i ricorsi, il caos gestionale e, ovviamente, le violazioni della Direttiva Uccelli e gli interventi della Commissione europea. Un fatto di un’irresponsabilità veramente estrema”, sottolinea Selvaggi. Infine, spiega il dirigente della Lipu, c’è la ragione costituzionale: l’eliminazione del limite del 10 febbraio contenuta nel DDL 1552 rappresenta una palese violazione dell’articolo 117, lettera s, della nostra Costituzione. “Tale violazione diviene ancora più grave dopo l’inserimento della tutela della biodiversità nell’articolo 9 della Costituzione, nel senso che la violazione non è più ‘semplicemente’ ai danni di un bene di rango costituzionale (il che sarebbe già sufficiente), ma di un valore nobile della Costituzione, un bene supremo della Repubblica italiana”, spiega Selvaggi, chiedendosi come il governo e la maggioranza siano arrivati a fare un simile passo.

Sulla base dell’articolo 1 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, la fauna selvatica viene definita “patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”. Non è una proprietà privata, non può essere venduta, ceduta o posseduta da nessuno, ma appartiene alla collettività (a tutti noi) e viene gestita dallo Stato nell’interesse pubblico. La caccia è pertanto una deroga a questo principio, permettendo a poche persone autorizzate di effettuare i cosiddetti prelievi. La legge sopraindicata è stata introdotta oltre trent’anni fa per tutelare la fauna, ma con il famigerato DDL 1552 – attualmente discusso al Senato – si intende passare dalla tutela alla gestione attiva, con la caccia trasformata in uno strumento che, secondo chi lo ha ideato, concorrerebbe alla tutela ambientale e agli equilibri degli ecosistemi.

La riforma voluta dall’attuale maggioranza, un vero e proprio cambio di paradigma, risulta tuttavia radicalmente contrapposta al concetto di tutela, alla luce delle controverse “novità” che intende introdurre. Tra le principali criticità figurano: l’ampliamento delle specie cacciabili; la possibilità di cacciare all’interno delle aree demaniali; la riduzione delle aree protette; l’ampliamento dell’uso dei richiami vivi (piccoli uccellini tenuti a vita in gabbiette per attirare i simili che i cacciatori poi abbattono a fucilate); l’indebolimento del ruolo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il cui parere da vincolante diventa consultivo (in pratica, le Regioni potranno fare come vogliono); l’autorizzazione a visori termici e digitali; e soprattutto l’estensione della stagione venatoria oltre determinati limiti di cui abbiamo scritto approfonditamente. Molti di questi cambiamenti sono in aperta violazione delle direttive Habitat e Uccelli dell’Unione Europea, con il concreto rischio che l’Italia venga sottoposta a ulteriori procedure di infrazione (e in caso di multe, chiaramente, le pagheremo noi con le nostre tasse).

Non c’è da stupirsi che, innanzi a un simile scenario, si stia sollevando una protesta significativa e trasversale contro l’approvazione del DDL 1552. Le associazioni ambientaliste parlano chiaramente del più grave attentato alla natura dei nostri tempi: non a caso il 23 giugno a Roma ci sarà una manifestazione contro la cosiddetta “legge sparatutto”, organizzata da Lipu, WWF, LAV, LAC, Legambiente ed ENPA. Anche l’opposizione si è apertamente schierata contro il disegno di legge: “Il DDL 1552 non è una riforma della caccia: è un tentativo sguaiato e ideologico di frantumare il delicato equilibrio della legge 157. È una resa incondizionata alla frangia venatoria più estremista, in barba alla scienza, al diritto europeo e al dovere costituzionale di tutelare l’ecosistema e la biodiversità”, ha affermato la segretaria del PD Elly Schlein. L’ex presidente del Consiglio Antonio Conte, del Movimento Cinque Stelle, parla chiaramente di scempio: “Non si tratta di una modifica tecnica, ma della precisa scelta politica di sacrificare l’interesse generale per soddisfare interessi particolari”, nel caso specifico, come sottolineano le associazioni ambientaliste, quelli del mondo dei cacciatori e armiero.

Martedì 23 giugno, giorno della protesta delle associazioni ambientaliste, il testo potrebbe essere approvato al Senato – dopo la bocciatura delle pregiudiziali di costituzionalità e la mancata votazione per numero legale insufficiente dei giorni scorsi – e passare alla Camera dei Deputati, dove dovranno ripetersi le consultazioni dell’altro ramo del Parlamento. Se approvato anche qui, si torna al Senato per la valutazione di eventuali modifiche. Infine, quando Camera e Senato saranno concordi sul testo, la riforma sarà approvata in via definitiva. A quel punto sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a promulgarla dopo averne valutato la costituzionalità. Questo è un passaggio significativo, e in molti sperano che il Presidente Mattarella possa non firmarla qualora il testo arrivasse alla sua attenzione. In caso di firma, seguiranno la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e infine l’applicazione della legge.

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