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Bonus da 1600 euro per i lavoratori stagionali nel dl Sostegni bis: a chi spetta e come fare domanda all’Inps

Il Decreto Sostegni bis, qpprovato lo scorso 20 maggio, ha previsto un bonus una tantum da 1600 euro per le stesse categorie che avevano ricevuto l’indennità Covid da 2400 euro: i lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione del settore termale e dello spettacolo, gli autonomi senza partiva Iva e gli intermittenti. Vediamo quali sono i requisiti necessari per ottenerlo e come fare domanda.
A cura di Daniela Brucalossi
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Nel Decreto Legge Sostegni bis, approvato dal governo lo scorso 20 maggio, è previsto un bonus una tantum da 1600 euro per alcune delle categorie più danneggiate dalla pandemia: i lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione del settore termale e dello spettacolo, gli autonomi senza partiva Iva e gli intermittenti. Ovvero quei settori che avevano già beneficiato del bonus da 2400 euro una tantum previsto dal primo Decreto Sostegni dello scorso 22 marzo. A questi soggetti l’incentivo dovrebbe essere erogato dall’INPS in automatico, senza bisogno di fare domanda. Tuttavia, il bonus andrà anche ai lavoratori appartenenti alle categorie interessate che non hanno ricevuto l’ultima indennità Covid ma che posseggono i requisiti necessari per ottenere l'incentivo.

Sostegni bis, bonus da 1600 euro: a chi spetta e quali sono i requisiti

Il bonus da 1600 euro previsto dal Decreto Sostegni bis sarà erogato dall'INPS alle seguenti categorie:

  • i lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo e che non erano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente o di NASpI alla data di entrata in vigore del Decreto;
  • i lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o titolari di pensione. Rientrano in questa categoria:
    a) i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
    b) i lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis;
    c) i lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis non erano titolari di contratti autonomi occasionali e che non avevano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto. Per tali contratti, questi soggetti dovevano essere già iscritti, alla data di entrata in vigore del Decreto, alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile
    d) i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata INPS alla data di entrata in vigore del Decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
    a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva di almeno trenta giornate;
    b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva di almeno trenta giornate;
    c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del Decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
  • i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto, un reddito nell'anno 2019 non superiore a 75mila euro e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità. Il bonus sarà erogato anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto e con un reddito nell'anno 2019 non superiore a 35mila euro;

Come e quando fare domanda per il bonus stagionali

Non sarà necessario fare domanda per ricevere il bonus da 1600 euro per coloro che avevano già beneficiato dell'indennità da 2400 euro previsto dal primo Decreto Sostegni dello scorso 22 marzo. A questi soggetti, infatti, l’incentivo dovrebbe essere erogato dall’INPS in automatico. Dovranno invece fare domada i lavoratori appartenenti alle categorie interessate che non hanno ricevuto l’ultima indennità Covid ma che posseggono i requisiti necessari per ottenere l'incentivo. L'INPS non ha ancora pubblicato la circolare con le istruzioni e le tempistiche per fare richiesta del bonus 1600 euro ma, verosimilmente, la procedura dovrebbe essere uguale a quella prevista per l'indennità da 2400 euro: presentazione della domanda tramite CAF, enti di patronato o il portale dell'Istituto.

Quando verrà effettuato il pagamento

La data prevista per l'erogazione del bonus da 1600 euro non è ancora stata stabilita. A comunicarla sarà l'INPS con un'apposita circolare pubblicata sul portale.

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