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Il dl “svuotacarceri” è legge: ecco cosa cambia

Il Senato approva il decreto che introduce una riduzione controllata dei detenuti. Tra i provvedimenti principali l’ampliamento dell’affidamento in prova e l’obbligatorietà del braccialetto elettronico.
A cura di Biagio Chiariello
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Il Senato con 147 sì e 95 no ha approvato, in seconda lettura, il decreto che introduce una riduzione controllata dei detenuti. A favore ha votato la maggioranza Pd, Ncd, Sc, Pi, Autonomie e di Gal. Contro Forza Italia, Lega Nord, Sel e M5S, che ha inscenato una protesta in Aula con uno striscione. Grazie a una serie di provvedimenti come l'ampliamento dell'affidamento in prova, di sconti di pena per i detenuti più meritevoli e dell'utilizzo dei braccialetti elettronici, lo ‘svuotacarceri' ha appunto l'obiettivo di sfoltire le galere.

Questo le principali novità del provvedimento.

Braccialetti elettronici – Gli strumenti elettronici di controllo saranno obbligatori. Attualmente, nel caso degli arresti domiciliari, il giudice li prescrive solo se necessari; ora dovrà disporne sempre l'utilizzo, a meno che (valutato il caso concreto) non ne escluda la necessità.

Piccolo spaccio – L'attenuante di lieve entità nella detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa reato autonomo. In questo modo il piccolo spaccio non prevede il bilanciamento delle circostanze, con il rischio (com'è succede oggi) che l'equivalenza con le aggravanti come la recidiva porti a pene troppo dure. Via il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale dei condannati tossico/alcool dipendenti. Ai minori tossicodipendenti accusati di piccolo spaccio sono applicabili provvedimenti cautelari con invio in comunità. Torna anche la differenziazione tra droghe pesanti e leggere, "unificate", invece, nella legge Fini-Giovanardi.

Affidamento in prova – Il limite di pena (anche residua) che consente l'affidamento in prova ai servizi sociali arriva fino a 4 anni, ma su presupposti più gravosi (periodo di osservazione) rispetto all'ipotesi ordinaria che rimane sui 3 anni. Si rinforzano inoltre i poteri d'urgenza del magistrato di sorveglianza.

Liberazione anticipata speciale – In via temporanea (dal 1 gennaio 2010 al 24 dicembre 2015) passa a 75 giorni (dai 45 attuali) per ogni 6 mesi di reclusione la detrazione di condanna concessa con la liberazione anticipata. La possibilità di ‘sconto', che non vale in caso di affidamento in prova e detenzione domiciliare, si applica se il condannato viene considerato ‘meritevole'. Sono esclusi dal beneficio coloro sui cui pendono reati di mafia o di gravi delitti (omicidio, violenza sessuale, rapina aggravata, estorsione).

Carcere domiciliare – Acquisisce carattere permanente la disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva (anche se parte residua) non superiore a 18 mesi. Restano ferme, peraltro, le esclusioni già previste per i delitti gravi o per altre particolari circostanze (ad esempio, la possibilità di fuga o la tutela della persona offesa).

Espulsione detenuti stranieri – Si allarga il campo dell'espulsione come misura alternativa al carcere. Non solo vi rientra (com'è oggi) lo straniero che deve scontare 2 anni di pena, ma anche chi è condannato per un reato previsto dal testo unico sull'immigrazione purché la pena non sia superiore nel massimo a 2 anni e chi è condannato per rapina o estorsione aggravate.

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