Giusy Ferreri brevetta la sua voce contro l’AI, l’avvocato Tozzi: “Utile soprattutto per gli eredi“

La notizia di Giusy Ferreri che ha deciso di registrare la propria voce, il proprio timbro vocale, come marchio sonoro presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale), la rende tra le prime in Europa ad aver compiuto questo passo. Nel recente passato, i "marchi sonori" erano utilizzati quasi esclusivamente dalle grandi aziende che registravano jingle o suoni legati alla comunicazione del proprio brand, come una sigla. Questa volta, invece, la cantante ha deciso di seguire l'esempio, negli Stati Uniti, di Taylor Swift, che ha brevettato la propria voce come marchio sonoro.
L'avvocato Tozzi sul brevetto della voce come "marchio sonoro"
Una decisione che apre a un ventaglio di motivazioni molto ampio e che abbiamo deciso di chiarire con l'avvocato Ferdinando Tozzi: giurista e tra i maggiori esperti di diritto d'autore in Italia nei settori della musica, dell'audiovisivo e dell'editoria. A pesare sulla decisione di Giusy Ferreri c'è sicuramente l'evoluzione sempre più progressiva della clonazione vocale grazie ad applicativi AI, ma non solo. Proprio Tozzi suggerisce che l'argomento non è certo nuovo, anzi. La tutela della voce, come elemento della propria personalità, sembra arrivare da lontano: "Questo tema è stato già affrontato in passato: uno dei precedenti è per esempio la legge sul diritto d'autore della Città del Vaticano che tutela non solo l'immagine, ma anche la voce del Santo Padre".
Tozzi suggerisce che il perimetro fornito dal deposito del marchio sonoro all'EUIPO è, per adesso, un buon parametro di riferimento, ma è l'applicazione pratica della tutela ad avere delle carenze. Infatti, le difficoltà sistemiche, soprattutto negli anni passati, si riferivano agli strumenti adoperati per scovare l'uso della propria voce: "Rispetto a prima, a quando si facevano perizie tecniche anche con i musicologi, adesso abbiamo strumenti e software per isolare le tracce ed avere qualche certezza in più". Ma proprio in merito alla decisione di Ferreri, sottolinea come rappresenti solo un passaggio ulteriore nella tutela della propria natura artistica, anche perché "la voce è un diritto anche della persona, come l'immagine e il nome: chiaramente il brevetto fa acquisire all'artista una maggiore forza e una tutela più facile. Ma questo non vuol dire che se la voce non viene registrata, gli artisti non vengano tutelati su quel fronte".
Come viene normata per legge la clonazione della voce non autorizzata
In Italia, il diritto d'autore viene normato dalla legge n.633 del 1941. Inizialmente era nato per proteggere l'immagine dell'artista, ma nelle modifiche subite negli anni, le norme sono state estese anche alla voce come tratto inscindibile della propria identità personale. Soprattutto con l'avvento degli applicativi generativi come quelli basati sull'AI, la voce è stata classificata come dato biometrico nel 2016, con il regolamento europeo 679, e poi resa operativa nel 2018. Con questo regolamento si è sottolineato come qualsiasi "trattamento, manipolazione o creazione di un modello vocale tramite reti neurali richiede una base giuridica solida e, nella maggior parte dei casi, il consenso esplicito e informato del titolare". Nel 2025, grazie alla legge 132, sono stati introdotti i primi riferimenti normativi ai contenuti generati tramite AI, in cui risalta anche il reato penale di voice cloning non autorizzato, l'articolo 612-quater del Codice Penale. La legge infatti punisce chiunque ceda, pubblichi o diffonda, senza il consenso dell'interessato, immagini, video o voci falsificate o alterate mediante sistemi di Intelligenza Artificiale, che siano "idonee a indurre in inganno sulla loro genuinità". È prevista come pena la reclusione da 1 a 5 anni.
Proprio in merito a questo, Tozzi sottolinea come sia un punto di partenza anche un accordo, nei propri contratti di tutela, in merito all'utilizzo della propria voce per addestrare i modelli AI: "Io scrivo nei contratti che la voce dei miei assistiti non deve essere utilizzata per addestrare modelli AI e questo potrebbe già rappresentare un ulteriore passo". Ma la registrazione della voce dell'artista non serve solo nell'immediato, come suggerisce l'avvocato Tozzi, che invece definisce il potenziale utilizzo futuro come fondamentale: "La registrazione serve sicuramente per tutelare nel presente la propria identità e la propria creatività, ma ha anche una funzione post-mortem che molti non capiscono".
Brevettare la voce per gli eredi
Infatti, secondo il giurista, la registrazione della voce permetterebbe una regolamentazione dell'utilizzo post-mortem della voce dell'artista: "Brevettando la propria voce si dà la possibilità, un domani, agli eredi di poter creare cose nuove con l'utilizzo e l'elaborazione autorizzata della propria voce". Questo trasformerebbe la voce in un ulteriore ambiente di guadagno, soprattutto in un momento in cui, attraverso strumenti AI, gli utenti sono già in grado di far cantare artisti scomparsi, abusando della loro immagine e della voce senza remunerazione. Questo brevetto invece permetterebbe di autorizzare qualsiasi utilizzo futuro, anche con strumenti generativi AI, di essere autorizzato, certificato e soprattutto remunerato secondo le volontà dell'artista e dei suoi eredi aventi diritto.
Ma cos'è importante registrare come marchio? Tozzi sottolinea come sia necessario avere due elementi caratterizzanti: "Da una parte c'è sicuramente il file che contiene la voce, che deve essere seguito da un documento descrittivo". Ma affinché avvenga tutto questo, il consiglio da dare ad artisti con determinate peculiarità vocali, come sottolinea l'avvocato, è che vengano evidenziate nel brevetto: "Per un artista che ha una voce caratterizzante è opportuno che vengano stabilite alcune caratteristiche, come la sua espansione (per esempio per un tenore), ma anche il suo timbro". Questo permetterebbe di tracciare un confine valido per l'artista e tutelarsi in un momento in cui il diritto d'autore internazionale sta affrontando uno stato evolutivo, forse, senza precedenti.