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Voucher per i viaggi cancellati causa pandemia, stop dell’Antitrust: “Devono essere rimborsabili”

L’Antitrust, inviando una segnalazione a governo e Parlamento, ha bocciato l’articolo 88 del Cura Italia, che consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher in luogo del rimborso in caso di viaggi cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse alla pandemia. Il Codacons: “L’Italia ha calpestato i diritti dei viaggiatori”.
A cura di Ida Artiaco
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Immagine di repertorio.
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I voucher turistici devono essere rimborsabili. Parola dell'Antitrust. L'autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha fatto chiarezza sull'uso di questo strumento, fino ad ora l'unico, di rimborso per tutti i voli cancellati a causa del Coronavirus, inviando una segnalazione a governo e Parlamento, con la quale di fatto ha bocciato l'articolo 88 bis della legge 27 del 2020, quella che ha cioè convertito in legge il Cura Italia. La norma in questione consente agli operatori del settore di emettere un voucher, in luogo del rimborso, per "ristorare" viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse alla pandemia. In altre parole, lo Stato dà alle compagnie di trasporti la possibilità di non rimborsare i clienti cui è stato cancellato un viaggio, le quali possono invece emettere un voucher dello stesso importo del biglietto, da usare entro un anno, e al quale il cliente non si può opporre.

Ma ciò è in conflitto con la normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso. La posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia che l'operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. I voucher, dunque, possono essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, soprattutto in un periodo di crisi economica del settore e di grosse perdite, ma dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.

Soddisfatto il Codacons, che tuttavia afferma che la bocciatura dell'Antitrust non sia abbastanza. "La segnalazione avviata a Parlamento e Governo accoglie le nostre richieste, riconoscendo le tesi sostenute nel nostro esposto secondo cui il voucher lede i diritti nazionali e comunitari dei consumatori – ha spiegato il presidente Carlo Rienzi –. La prassi del voucher obbligatorio come indennizzo in caso di annullamento del viaggio deve essere però considerata a tutti gli effetti una pratica commerciale scorretta, in aperto contrasto con le disposizioni dell’Ue, e in quanto tale vietata". In una nota sul sito dell'associazione dei consumatori si legge che "l’Italia che ha calpestato i diritti dei viaggiatori imponendo loro un voucher come unica forma di rimborso che migliaia di italiani non potranno utilizzare, perdendo i soldi già pagati. Intanto il Codacons ricorda che tutti i consumatori che si sono visti negare il rimborso in denaro per vacanze e viaggi annullati, possono ottenere supporto e assistenza al numero 89349966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17″.

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