Turista denuncia: “Bar del lido negato per chi viene dalla spiaggia libera”, l’esperto spiega perché non possono farlo

Ha chiesto di usufruire del bar del lido, ma i gestori si sarebbero rifiutati perché veniva dalla spiaggia libera. Si tratta solo dell'ultimo scontro tra lidi balneari e avventori della spiaggia libera avvenuto sulle nostre coste.
Questo genere di conflitti per l'uso dei servizi, e persino della battigia, si ripete ogni estate, eppure la legge parla chiaro. Lo spiega a Fanpage.it l'avvocato Davide Mustari, volto della trasmissione Forum: "La regola generale, valida per i pubblici esercizi come i bar, è che l’esercente non può rifiutarsi di servire il cliente, se non in un caso".
Perché il bar rifiuta di servire la bagnante della spiaggia libera
Gallipoli è una delle mete più frequentate e amate di tutta la Puglia. Qui si trovano alcune delle spiagge più belle d'Italia e, come avviene spessissimo lungo le nostre coste, grandi lidi si alternano a piccole spiagge libere. Mentre in quasi tutti gli altri paesi d'Europa la spiaggia è un bene pubblico, e gli esercenti possono limitarsi a offrire noleggio di lettini e ombrelloni, in Italia il sistema delle concessioni dà l'uso di pezzi di spiaggia a privati, escluso solo il tratto della battigia.
Questa situazione crea di frequente attriti tra chi vorrebbe usufruire delle spiagge senza pagare il lettino. Ma nel caso ricostruito sulle pagine pugliesi di La Repubblica, il gestore di un bar di Gallipoli è andato oltre: avrebbe rifiutato alla cliente, la 54enne Annamaria Pedaci, il caffè e l'acqua che chiedeva perché non era cliente del suo lido.
La donna avrebbe voluto acquistare come tutti gli altri, ma si sarebbe sentita rispondere che non poteva accedere al bar senza essere cliente del lido, quindi senza avere preso prima lettino e ombrellone.
L'avvocato: "Senza motivo legittimo è pratica scorretta"
In realtà, senza entrare nel caso specifico, le regole per gli esercizi aperti al pubblico sono chiare, e prevedono che chi entra debba essere servito, al netto di fondati motivi. È l'analisi dell'avvocato Davide Mustari: "L'esercente non può rifiutare senza legittimo motivo la prestazione richiesta dal cliente se quest'ultimo è disposto a corrisponderne il prezzo. Questo principio è espresso dall’art. 187 del regolamento di esecuzione del TULPS",
"I bar – aggiunge – non dovrebbe negare la vendita di una bibita solo perché il cliente non ha preso anche l’ombrellone, perché ciò integra, in termini sostanziali, un rifiuto della prestazione del pubblico esercizio richiesta dal cliente disposto a pagarla".
C'è poi anche un altro aspetto: "Il Codice del consumo stabilisce che sono vietate le pratiche commerciali scorrette e che è aggressiva la pratica che, mediante coercizione o indebito condizionamento, limita considerevolmente la libertà di scelta del consumatore inducendolo a una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso". Insomma, costringere il cliente a prendere l'ombrellone per permettergli di usufruire di un altro servizio adotta una pratica aggressiva.
"Subordinare l’acquisto della bibita all’acquisto dell’ombrellone potrebbe anche porre un problema di correttezza commerciale, se la condotta è tale da spingere il consumatore ad acquistare un servizio accessorio che non desiderava", conclude l'avvocato.
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