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Strage di Viareggio, le motivazioni della condanna: “Mai effettuata una valutazione dei rischi”

La Strage di Viareggio, che la sera del 29 giugno 2009 causò 32 morti in seguito al deragliamento e all’esplosione di un vagone che trasportava GPL nel pressi della stazione ferroviaria, avrebbe potuto essere evitata se Trenitalia e RFI avessero effettuato una corretta valutazione dei rischi inerenti il trasporto di materiale pericoloso.
A cura di Davide Falcioni
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La Strage di Viareggio, che la sera del 29 giugno 2009 provocò 32 morti a causa del deragliamento e dell'esplosione di un vagone che trasportava GPL nel pressi della stazione ferroviaria, avrebbe potuto essere evitata se Trenitalia e RFI avessero effettuato una corretta valutazione dei rischi inerenti il trasporto di materiale pericoloso. E' quanto stabilisce la Corte d'Appello di Firenze nelle motivazioni della condanna a Mauro Moretti – ex amministratore delegato di Ferrovie –  e altri 25 imputati, tra i quali Michele Mario Elia (ex ad di Rfi) e Vincenzo Soprano (ex ad di Trenitalia).

Secondo i giudici Trenitalia e Rfi avrebbero dovuto effettuare una “valutazione dei rischi”, ma non l’hanno mai fatto: “Una valutazione dei rischi complessiva, che avesse cioè ad oggetto, con una visione unitaria, la circolazione dei propri treni sul territorio nazionale quanto a Trenitalia e la gestione della sicurezza sull’intera rete da lei gestita quanto a Rfi”. Secondo la corte d’appello “è provato con certezza che le valutazioni dei rischi effettuate negli anni dalle due società non hanno avuto ad oggetto tutti i rischi rilevati connessi ad un deragliamento e quindi hanno effettivamente mostrato le lacune e le omissioni indicate dai giudici di primo grado”.

Per i giudici non è stato valutato "il maggior rischio di rottura di un componente conseguente ad una manutenzione non corretta eseguita da soggetti terzi, sui quali Trenitalia Spa non aveva un diretto controllo; rischio che doveva essere affrontato stabilendo in che forma attuare i controlli, aumentandoli a valle dell’intervento o almeno aumentando quelli di natura documentale, o in casi di impossibilità di un effettivo controllo valutando tali rotabili come meno sicuri e quindi sottoponendo la loro circolazione a idonee limitazioni ovvero escludendoli dai trasporti più rischiosi (ad esempio non utilizzandoli per il trasporto di passeggeri o merci pericolose)". Secondo la corte "non è stata valutata l’incidenza della velocità sulle conseguenze di un deragliamento, valutazione che richiedeva uno studio scientifico che tenesse conto degli effetti di un possibile impatto del rotabile deragliato su elementi fissi e delle conseguenze di un simile impatto nei diversi scenari sia relativi alle caratteristiche delle tratte percorse sai relativi alle caratteristiche del rotabile deragliato". Inoltre, "non è stata valutata la maggiore o minore pericolosità del deragliamento di un rotabile trasportante merce pericolosa rispetto a quello adibito al trasporto di altra tipologia di merce".

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