Malata terminale vuole rivedere le figlie date in adozione, ma il giudice lo vieta: l’esperta spiega la decisione

Sperava di poter salutare le figlie, date in adozione negli anni passati, prima che sia troppo tardi, ma il tribunale per i minorenni lo ha impedito. La donna ha una malattia terminale e, tramite i suoi legali, aveva chiesto di poter incontrare un'ultima volta le sue figlie in colloqui alla presenza dei servizi sociali, del tutore e con il coinvolgimento della famiglia adottiva. Il giudice però lo ha impedito perché "pur prendendo atto umanamente della situazione drammatica in cui versa la madre, non si ritiene opportuno un riavvicinamento con le minori, in quanto risulterebbe pregiudizievole per le stesse". Alla donna erano state tolte le figlie a causa del suo passato segnato dalla tossicodipendenza e da una situazione di forte degrado familiare. Era riuscita a risolvere i suoi problemi, poi la malattia terminale. Ma perché alla donna non è stato concesso un ultimo saluto con le sue figlie? A Fanpage.it lo spiega l'avvocata esperta in diritto di famiglia Gabriella Di Fresco.
Perché anche quando il genitore biologico è vicino alla morte si decide di tenere lontane le minori?
In questi casi si guarda sempre al preminente interesse delle minori ed è quello che indirizza le decisioni del Tribunale per i minorenni nel valutare caso per caso. Seppure apparentemente non condivisibile, la scelta del Tribunale per i Minorenni guarda anche all’iter processuale e all’istruttoria svolta, alle decisioni che hanno indotto a pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale, lo stato di abbandono ed in seguito l’adottabilità delle bambine. In Italia ci sono casi di adozione in cui è necessario recidere i rapporti con la famiglia di origine al fine di evitare interferenze destabilizzanti per il minore e consentirgli di integrarsi nella nuova famiglia e casi in cui è possibile prevedere una forma di contatto protetta quando sussiste un forte legame affettivo con il genitore biologico, anche se di fatto incapace di crescerlo.
In questi casi il parere delle minori potrebbe cambiare la decisione del Tribunale?
In linea di massima il minore potrebbe esprime il desiderio di incontrare il genitore biologico ma non ha il diritto legale di richiederlo in via autonoma, in sostanza non si tratta di un obbligo di legge. Ogni richiesta, in tal senso deve essere decisa dal Tribunale per i Minorenni, l’unico deputato a valutare, caso per caso, il preminente interesse dei minori.
Se le figlie fossero già maggiorenni, spetterebbe a un giudice comunque decidere oppure no?
Bisogna vedere che tipo di adozione è stata pronunciata. Nel caso di adozione piena, quando il Tribunale ha dichiarato lo stato di abbandono del minore (es. per gravi carenze familiari o decadenza della responsabilità genitoriale), l'adozione cancella ogni legame giuridico con i genitori biologici. Sebbene l’adottato conosca nome e cognome dei genitori biologici, fino a 25 anni non può avviare canali ufficiali di incontro tramite il Tribunale senza gravi motivi di salute. Se decide di cercarli privatamente via social o di persona al compimento dei 18 anni, lo fa sotto la sua esclusiva responsabilità, fuori da ogni tutela o mediazione legale.
Cosa succederebbe se la donna decidesse di violare la decisione e presentarsi dalle figlie?
In Italia, se un genitore biologico contatta o incontra il figlio dato in adozione violando un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, va incontro a possibili conseguenze civili e penali, mirate a proteggere la stabilità e la sicurezza del minore.
Dal punto di vista penale, si potrebbe configurare il reato di cui all’articolo 650 cp sulla mancata osservanza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o ancora nei casi più gravi, se il genitore biologico trattiene e/o allontana il figlio dalla famiglia adottiva, si potrebbe prospettare la sottrazione di minore. Dal punto di vista civilistico, il Tribunale per i Minorenni può emettere provvedimenti restrittivi vietando al genitore biologico di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai minori o ancora i genitori adottivi possono richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e presentare una formale denuncia; in alcuni casi, in via preventiva, può essere attivata una procedura di ammonimento per bloccare sul nascere comportamenti intrusivi prima che sfocino in reati peggiori. Resta inteso che se il contatto avviene privatamente per iniziativa dell'adolescente, non si configura un reato automatico per il genitore biologico che risponde.