Le violenze sull’amante sono “maltrattamenti in famiglia”, Bocciolini: “Conta il legame, non la coabitazione”
Il reato di maltrattamenti in famiglia vale anche nel caso di violenze sull'amante poiché anche una relazione extraconiugale può essere considerata una forma di "convivenza".
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 34013/2026, emessa in relazione al caso di un uomo accusato di comportamenti violenti contro la moglie e contro l'amante.
Fanpage.it ha intervistato Daniele Bocciolini, penalista, esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, Consigliere Pari Opportunità e Commissione Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per fare chiarezza sulla decisione e sugli elementi presi in considerazione dalla Suprema Corte.
Le violenze nei confronti di un/una amante in quale fattispecie sono solitamente fatti rientrare?
Solitamente, per le condotte poste in essere ai danni dell’amante, si fa riferimento alle singole condotte di reato a seconda del fatto commesso: lesioni, percosse, stalking, ecc.
Perché in questo caso sono stati riconosciuti i "maltrattamenti in famiglia"?
Il reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 codice penale) punisce con la reclusione da 3 a 7 anni "chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte".
In questo caso, è stata riconosciuta perché si è dato risalto al valore del legame tra i due. Secondo la Cassazione, la natura extraconiugale della relazione tra l’indagato e la persona offesa non può di per sé escludere la configurabilità della “convivenza”.
Quali elementi devono essere presenti perché una relazione sentimentale possa essere considerata una “convivenza” dal punto di vista giuridico?
Non serve la coabitazione. Pur potendo costituire un indice fattuale rilevante della convivenza, non ne è elemento costitutivo necessario. Il reato previsto dall’art. 572 c.p. si configura quando tra l’agente e la vittima ricorra un rapporto stabile e duraturo, assimilabile alle consuetudini familiari, il quale determina l’insorgenza di una serie di reciproci doveri di assistenza e di solidarietà la cui violazione integra gli estremi del reato in questione.
È proprio sulla base di tale ricostruzione della fattispecie penale che, peraltro, si è condivisa nel tempo la pacifica configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia anche quando l’azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio, in quanto il richiamo contenuto nell’art. 572 c.p. alla "famiglia" deve intendersi riferito "ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la famiglia di fatto".
Per questo motivo la Cassazione fa un passo in più, ritenendo pienamente equiparabile la situazione della moglie con quella dell’amante.
La Cassazione indica tra gli elementi da valutare anche il controllo coercitivo: quanto può essere determinante questo aspetto?
Nel reato di maltrattamenti è fondamentale perché il controllo è un elemento identificativo proprio della volontà di annientare la libertà e la volontà altrui. Nel caso di specie, era emerso un rapporto di dominio e di limitazione di atti di libertà quotidiani per esempio sull’abbigliamento, sulle frequentazioni, sullo stile di vita o sugli orari, sia ai danni della moglie che dell’amante.
In assenza di una casa condivisa, quali prove possono dimostrare l’esistenza di una relazione assimilabile a una convivenza?
Il giudice dovrà valutare la stabilità del legame, l’intimità condivisa, l’eventuale assistenza reciproca, la condivisione di beni o attività quotidiane e anche il tipo di controllo esercitato dall’uomo sulla donna.
Che conseguenze può avere questa decisione? Ci sono, secondo lei, dei rischi nell’interpretazione troppo ampia del concetto di “convivenza”?
No, la trovo corretta come interpretazione analogica. Anche se a mio avviso occorrerebbe modificare la norma per renderla più chiara. Il concetto di “famiglia” sta cambiando e la violenza, purtroppo, è in crescente aumento.