L'articolo 268 del Codice di procedura penale parla chiaro: "Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: ‘La conversazione omessa non è utile alle indagini'". E poi, al comma successivo, continua: "Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone".
Ora, che le parole della madre di Andrea Sempio, Daniela Ferri, possano apparire, per come sono state diffuse, sgradevoli e inopportune è fuor di dubbio. Ma quale sarebbe la loro rilevanza all'interno dell'indagine sul figlio Andrea, considerando che non riferiscono di reati commessi, non pongono dubbi sul racconto dell'indagato né forniscono dettagli utili alla ricostruzione dei fatti? Sapere che oggi la madre di Sempio possa utilizzare, in un contesto non meglio precisato ma comunque non giustificabile, imprecazioni nei confronti della vittima e della sua famiglia conferebbe in qualche modo la responsabilità del figlio nel delitto?
Mi pare evidente che non è così. E allora: perchè quelle intercettazioni sono nel fascicolo? Perché sono state trascritte, quando la legge – rivediamolo – dice chiaramente che "il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali". Qui non solo ne è stata fatta menzione, non solo solo sono riportate ma sono perfino trascritte parola per parola. Perché? Come mai il procuratore Fabio Napoleone e il suo aggiunto Stefano Civardi non hanno vigilato affinché nei verbali "non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone", come prevede la stesso articolo 268? E per capire quanto la pubblicazione di quelle frasi sia lesiva della reputazione di Daniela Ferri basta vedere i commenti nelle trasmissioni televisive e sui social network.
Qualcuno indagerà su quella che sembra una violenzione del Codice di procedura penale? E magari anche su chi ha poi passato quelle intercettazioni ai giornali? Ed è anche abbastanza facile scoprirlo: al fascicolo, infatti, non hanno accesso proprio tutti. Oltre ai pm stessi e ai carabinieri, sicuramente possono ritirarlo le parti e quindi gli avvocati di Sempio, ma dubito che avessero interessere a diffondere quelle frasi, gli avvocati della parte lesa, e anche qui – vista la loro posizione pubblica nei confronti di questa nuova indagine – mi parrebbe strano che siano stati loro a diffonderlo. Restano solo gli avvocati dell'altra parte, qualla di Stasi, che però sanno bene i rischi della mostrificazione dell'indagato.
E forse è proprio questo il punto: nel caos di Garlasco screditare una parte a livello mediatico sembra essere diventato più importante perfino di affermare le proprie ragioni sul piano giudiziario.