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Il caso del 52enne assolto dopo i rapporti sessuali con una 15enne: cos’è il consenso e cosa dice la legge in Italia

Fa discutere la sentenza che ha assolto il 52enne che nel 2020 aveva avuto rapporti sessuali con una 15enne, definita dai giudici “consenziente”. Ne abbiamo parlato con l’avvocato penalista ed esperto in diritto penale minorile Daniele Bocciolini.
Intervista a Daniele Bocciolini
Avvocato penalista, esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, Consigliere Pari Opportunità e Commissione Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma
A cura di Gabriella Mazzeo
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Nonostante fosse minorenne all'epoca dei fatti, è stata ritenuta "consenziente" la 15enne che nel 2020 aveva avuto rapporti sessuale con un 52enne. L'uomo è stato assolto perché, secondo il giudice, non sussiste l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età. Alla base dell'assoluzione, sempre secondo i giudici, alcuni messaggi inviati dalla minore all'uomo. Il dubbio è che quel consenso mostrato dalla 15enne a un uomo molto più grande, sia in realtà stato viziato proprio dalla minore età dell'adolescente, che la renderebbe più facilmente influenzabile e raggirabile.

Lo scrupolo, spiega a Fanpage.it l'avvocato penalista ed esperto in diritto penale minorile Daniele Bocciolini, è legittimo. "Il sì di una minore può essere frutto di una manipolazione mentale. A quell'età è molto più facile che il consenso sia viziato e in qualche modo indotto. Per questo è necessario in dibattimento valutare attentamente le circostanze".

Avvocato, la ragazza è stata definita dai giudici consenziente sulla base di alcuni messaggi tra lei e il 52enne imputato. È possibile per la giustizia anteporre la "volontà" di una ragazzina comunque minorenne al fatto che la persona con la quale aveva rapporti era un uomo adulto di 52 anni?

All’imputato era contestato il reato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. La violenza sessuale nel nostro ordinamento è provata se commessa per costrizione realizzata per mezzo della violenza, minaccia, abuso di autorità o induzione attuata tramite abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima. C'è violenza sessuale anche se il rapporto avviene tramite inganno o sostituzione di persona.

Nel caso di specie, la motivazione sarà incentrata sul fatto che, secondo i giudici e a differenza di quanto sostenuto dall'accusa, è mancato sia il costringimento che l'induzione. La persona offesa in sostanza avrebbe liberamente manifestato il consenso agli atti sessuali.

Come possiamo considerare del tutto consenziente e cosciente delle proprie azioni una ragazzina di 15 anni? 

In Italia la legge stabilisce che l'età minima per avere rapporti  sessuali, ossia l'età del consenso, è 14 anni. A partire dai 14 anni si ritiene che un soggetto possa prestare validamente il consenso, al di sotto di quell'età è sempre considerato viziato. In questo caso la differenza di età non è stata considerata sufficiente per ritenere non valido il consenso. Ritengo ad ogni modo che serva una modifica della legge che definisca il consenso e incentri tutta la condotta su questo.

Cioè? Cosa intende nello specifico?

Le direttive sovranazionali e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota come “Convenzione di Istanbul” del 2011, definisce la violenza sessuale come un atto compiuto senza il consenso della vittima. Più volte sono stati richiamati gli Stati europei tra cui l’Italia, evidenziando la necessità di recepire esplicitamente il principio del “consenso” nelle rispettive leggi.

Si tratta di un passo in avanti perché anche se la nozione di “consenso” è presente da anni nell’interpretazione che i giudici danno all’articolo 609-bis del codice penale, quest’articolo non sottolinea in maniera esplicita che la mancanza di un sì da parte della vittima serve a definire il reato di violenza sessuale. Il punto è che non c'è abuso solo quando c'è costringimento fisico in senso stretto o induzione, ma anche quando manca il consenso libero e attuale.

Tornando al caso specifico, dal punto di vista legale non è contemplato che il sì di una minore possa essere frutto di una manipolazione mentale, in qualche modo?

Assolutamente. A quell’età è molto più facile che il consenso possa essere viziato e in qualche modo “indotto”. Per questo è necessario in dibattimento valutare attentamente tutte le circostanze. I giudici hanno ricostruito il contesto partendo dalla denuncia dei genitori della ragazza che si erano accorti di quanto stava accadendo. In quella fase, l'adolescente aveva attribuito all’uomo la responsabilità. Per arrivare all'assoluzione, sono stati ascoltati dei testimoni e analizzati i messaggi delle chat tra persona offesa e imputato.

La vittima oggi è maggiorenne. Cosa può fare dal di vista legale dopo questa assoluzione? Sempre se volesse continuare la trafila giudiziaria

Contro l'assoluzione potrà fare appello la Procura che aveva chiesto la condanna dell’uomo a una pena molto alta, 8 anni di reclusione. Potrà presentare appello anche la parte civile , ma ai soli fini civili.

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