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Esame avvocato 2012: domani al via gli scritti. Ecco le possibili tracce

Torna puntuale come ogni anno, l’esame per l’abilitazione alla professione dell’avvocato. Tre le prove scritte da superare (una sul parere civile; una sul parere penale e un atto a scelta tra civile, penale e amministrativo), per arrivare agli orali a settembre. Ecco quali potrebbero essere.
A cura di Biagio Chiariello
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Toghe-avvocati

Tra 24 ore migliaia di aspiranti avvocati si cimenteranno con le prove dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione che permetterà loro di vestire la toga in Tribunale. Non sarà semplice. Anzitutto perché ci sono tre prove scritte (alle quali può accedere chi ha terminato i 18 mesi della pratica forense prescritta) da superare in altrettanti giorni: la prima (domani 11 dicembre) prova scritta, incentrata sul parere civile; la seconda (mercoledì 12), sul parere penale; quindi la terza (giovedì 13) che sarà un atto a scelta tra civile, penale e amministrativo. Ci sono poi i dati statistici che non fanno sorridere i futuri esperti forensi: l’Italia ha infatti più avvocati di tutti gli altri Paesi europei. 

Per tutte e tre le prove  gli esaminandi avranno 7 ore di tempo dal momento in cui verranno lette le tracce. A gestire le prove saranno commissioni d’esame, formate tutte da avvocati, magistrati e docenti universitari di diritto. Ma sarà il Ministero della Giustizia a decidere quale sarà la commissione di Corte d’Appello che dovrà correggere gli scritti. «Di solito – afferma l’avvocato Flascassovitti al Quotidiano di Puglia– è la commissione di una Corte d’appello in cui c’è lo stesso numero di esaminandi. L’anno scorso, per esempio, toccò a Salerno correggere gli elaborati di Lecce, quest’anno potrebbe essere una fra le Corti d’Appello di Torino, Trieste o Reggio Calabria. Vedremo». La correzione comunque avverrà entro maggio o giugno prossimi, in modo che, chi avrà superato gli scritti, possa poi sostenere le prove orali dal mese di settembre.

E intanto i giovani laureandi in Giurisprudenza cercano di saperne di più sulle possibili tracce alle quali saranno sottoposti. Tra le papabili c'è sicuramente la sentenza numero 947/2012 in tema di transazione ma anche la sentenza numero 1480/2012 (vendita con dolo), così come la sentenza numero 4184/2012 riguardante il matrimonio con persone del medesimo sesso.
A seguire le massime delle sentenze più importanti che potrebbero essere le prove dell’esame di Avvocato 2012:

Cassazione Civile 4184/2012 (matrimonio tra persone dello stesso sesso
Massima: I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazione italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre il matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'esterno, tuttavia – a prescindere dal'intervento del legislatore in materia -, quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza.

Cassazione civile 1480/2012 (vendita con dolo)
Massima: È annullabile per dolo la vendita di un’autovettura il cui contachilometri sia stato manomesso e il venditore, benché a conoscenza della manomissione, non abbia informato l’acquirente potendo il dolo, quale causa di annullamento del contratto, consistere tanto nell’ingan nare la controparte con notizie false, con parole o con fatti (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo).

Cassazione civile 1675/2012 (patto commissorio)
Massima: La convenzione intercorsa tra due parti, avente ad oggetto un primo contratto di vendita di un immobile di proprietà, con versamento di una parte del prezzo pattuito in denaro e di altra parte mediante accollo di mutui ipotecari contratti dal venditore, un contestuale contratto di locazione, per mezzo del quale l’acquirente loca lo stesso immobile al venditore, ed una successiva scrittura privata avente ad oggetto un patto di opzione con riconoscimento in favore dell’alienante della facoltà di riacquistare la proprietà dell’immobile oggetto di alienazione dietro versamento di un prezzo di poco superiore a quello pattuito per la vendita, non integra gli estremi del patto commissorio vietato ai sensi dell’art. 2744 c.c. Nella descritta ipotesi, invero, non è ravvisabile il presupposto fondamentale della fattispecie contemplata dalla richiamata norma, ovvero la esistenza di una situazione di debito del venditore nei confronti dell’acquirente, preesistente o coeva alla vendita, in quanto elemento imprescindibile affinché la vendita realizzi una forma di garanzia impropria, sanzionata con la nullità per violazione del divieto del patto commissorio posto dall’art. 2744 c.c.

Cassazione civile 4367/2012 (locazione)
Massima: Il recesso esercitato in modo malizioso dal locatore, preordinando uno stato di necessità, costituisce l’unica ipotesi di violazione delle disposizioni in tema di locazione potendo altrimenti quest’ultimo paventare esigenze di carattere personale idonee e meritevoli di tutela.

Cassazione penale, SS.UU., 4694/2012 (reati informatici)
Massima: Sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto di cui all’art. 615 ter c.p. allorché la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto agente, nonostante a ciò abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema in parola onde delimitarne oggettivamente l’accesso. Ne deriva che, ai fini della configurabilità della citata fattispecie delittuosa, risultano irrilevanti gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno indotto e motivato l’ingresso al sistema.

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