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Corte Ue: rimborso per treni in ritardo anche con causa di forza maggiore

Per la Corte europea un’impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo.
A cura di Antonio Palma
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I rimborsi dei biglietti per i treni che arrivano in ritardo sono sempre dovuti  anche se provocati da causa di forza maggiore. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue che si è pronunciata su un contenzioso presentato dalla Corte amministrativa austriaca. La sentenza potrebbe rappresentare una vera e propria  rivoluzione nel mondo del trasporto ferroviario perché potrebbe dare vita a numerosi casi di contenzioso tra i consumatori e le società di trasporto. Secondo i giudici europei infatti non esiste alcun motivo di causa di forza maggiore come spesso sostengono le compagnie, il viaggiatore ha comunque sempre diritto ad un rimborso parziale del costo del biglietto.

Secondo i giudici la clausola della forza maggiore non vale neanche se inserita nelle condizioni generali di trasporto. Nella sentenza infatti i giudici hanno affermato che "un'impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall'obbligo d'indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore". Nella stessa sentenza la Corte europea di Lussemburgo ha confermato anche che il limite per chiedere il rimborso parziale del biglietto resta fissato in un'ora o più, ma ha anche stabilito i valori minimi per i rimborsi. Secondo le cosiddette "regole uniformi" infatti l'indennizzo deve corrispondere come minimo al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore.

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