Corte Costituzionale: no alle super sanzioni per chi affitta in nero

A cura di D. F.
Immagine
La Consulta ha abrogato anche la possibilità, per chi denuncia il padrone che non emette un regolare contratto, di ottenere un canone scontato.

La Corte Costituzionale ha cancellato la norma che prevedeva sanzioni salatissime per i proprietari di casa che affittano in nero: è stata abrogata la possibilità, per chi denuncia il padrone che non emette un regolare contratto, di ottenere un canone scontato. La sentenza 50/2014 dichiara dunque illegittimo l'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011, che consentiva a un inquilino di registrare, in prima persona, il contratto d'affitto presso un qualsiasi ufficio delle Entrate, beneficiando di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale (importo che in genere è del 70-80% inferiore ai valori di mercato), con una durata di quattro anni rinnovabili di altri quattro.

Le disposizioni, bocciate dalla Consulta, permettevano la registrazione del contratto da parte dell'inquilino dell'abitazione, o da funzionari del Fisco e della Guardia di Finanza, in tutti quei casi in cui il contratto di affitto non era stato registrato entro il termine previsto dalla legge. La stessa cosa accadeva quando il contratto registrato indicava un importo da pagare inferiore a quello reale.

L'abrogazione del provvedimento da parte della Corte Costituzionale ha effetto anche retroattivo, quindi non saranno più validi i contratti registrati da inquilini o funzionari pubblici a partire dal 7 aprile 2011. I proprietari, quindi, potranno arrivare a chiedere agli inquilini di andarsene di cada visto che il contratto non avrà più nessuna validità. Restano ferme, invece, le regole fiscali: chi ha affittato una casa in nero dovrà pagare le imposte non versate, le sanzioni e gli interessi.

64 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views