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Autista di bus dice “lesbica” a collega davanti ai passeggeri. La Cassazione: “Giusto licenziarlo”

Un dipendente di Tper, società emiliana di trasporti pubblici, disse a una collega: “Ma perché sei uscita incinta pure tu? E come, non sei lesbica?”.
A cura di Davide Falcioni
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Un dipendente di Tper, società emiliana di trasporti pubblici, è stato licenziato per giusta causa e senza diritto ad indennità per alcune frasi discriminatorie pronunciate nei confronti di una collega. L'uomo, che lavorava come autista, alla fermata dei pullman, e indossando la divisa, aveva rivolto a una collega, che aveva da poco partorito due gemelli, alcune due domande evidentemente offensive: "Ma perché sei uscita incinta pure tu? E come, non sei lesbica?".

L'iter giudiziario: il licenziamento e la "riabilitazione"

La donna, anche lei autista, aveva immediatamente presentato un esposto all’azienda datrice di lavoro che, a sua volta, aveva contestato al lavoratore il comportamento "gravemente lesivo dei principi del Codice etico aziendale e delle regole di civile convivenza" licenziandolo in tronco per giusta causa. La massima sanzione era stata però considerata eccessiva dai giudici della Corte d’Appello. Per la Corte territoriale il licenziamento era una "sanzione" esagerata per un comportamento considerato solo "inurbano". Per i giudici di secondo grado la decisione di Tper andava considerata un recesso unilaterale per cui la Tper era stata condannata a versare all’autista venti mensilità.

La Cassazione: "Frasi gravemente discriminatorie"

La Cassazione ha tuttavia ribaltato la decisione della Corte d'Appello. Per la Suprema Corte definire semplicemente come inurbano il comportamento del lavoratore "non è conforme ai valori presenti nella realtà sociale ed ai principi dell'ordinamento". L’espressione inurbano "rimanda infatti – si legge nell’ordinanza – ad un comportamento contrario soltanto alle regole della buona educazione e degli aspetti formali del vivere civile, laddove il contenuto delle espressioni usate, e le ulteriori circostanze di fatto nel quale il comportamento del dipendente deve essere contestualizzato, si pongono in contrasto con valori ben più pregnanti, ormai radicati nella coscienza generale ed espressione di principi generali dell’ordinamento".

La Cassazione ha ricordato che il Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna (Dlgs n. 198/2006) considera “discriminazioni” anche le “molestie”, ovvero "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo". Soprattutto in merito alla posizione "di chi si trovi a subire nell'ambito del rapporto di lavoro comportamenti indesiderati per ragioni connesse al sesso". La suprema corte ha dunque annullato con rinvio il verdetto della Corte d’Appello, che è ora chiamata a riesaminare la sua decisione per valutare "la sussistenza della giusta causa di licenziamento alla luce della corretta scala valoriale di riferimento".

La Cassazione invita infine a tenere nella giusta considerazione i cambiamenti di costume "Costituisce innegabile portato della evoluzione della società negli ultimi decenni – scrivono i giudici – la acquisizione della consapevolezza del rispetto che merita qualunque scelta di orientamento sessuale e del fatto che essa attiene ad una sfera intima e assolutamente riservata della persona". Per questo l’intrusione in tale sfera "effettuata peraltro con modalità di scherno e senza curarsi della presenza di terze persone non può essere considerata secondo il modesto standard della violazione di regole formali di buona educazione".

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