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A 89 anni sposa la badante, nipoti si oppongono: “Lui sordo e lei ha un altro”. Il giudice: non è ostacolo

Il caso è finito davanti al Tribunale di Perugia che, con una sentenza emessa nel gennaio scorso, ha rigettato il ricorso dei parenti dell’uomo dando il via libera al matrimonio tra il pensionato 89enne e la signora di 56 anni ex badante della moglie defunta.
A cura di Antonio Palma
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“Lui è sordo e non ci ha detto nulla e lei ha già un altro uomo”, con queste motivazioni i parenti di un pensionato perugino si erano opposti al matrimonio dell’89enne in seconde nozze con la badante della defunta moglie, ma il giudice ha dato ragione all’uomo stabilendo che nessuna delle ragioni addotte dalla famiglia dell’uomo sono motivo sufficiente di ostacolo alle nozze. Il caso infatti era finito davanti alla Prima Sezione persone e famiglia del Tribunale di Perugia che, con una sentenza emessa nel gennaio scorso, ha rigettato il ricorso dei parenti dando il via libera al matrimonio tra il pensionato e la signora di 56 anni.

Il procedimento, che come riporta il Messaggero è stato discusso nei mesi scorsi e poi pubblicato sul Notiziario penale della Corte d'appello di Perugia, vedeva contrapposti un pensionato di 89 anni e la badante da un lato e le sorelle dell’uomo e i figli di queste dall’altro. Dopo aver perso la moglie circa un anno fa, il pensionato rimasto vedovo infatti aveva deciso di convolare a nozze con la badante che si era occupata della moglie negli ultimi anni ma questo non è piaciuto ai parenti più prossimi.

Sorelle e nipoti, infatti, ritengono che l’uomo sia stato in qualche modo convinto dalla badante per interesse e, ritenendo che vi fossero diversi motivi di ostacolo alle nozze, avevano fatto ricorso al giudice. In particolare, nell’atto di opposizione al matrimonio, i congiunti del pensionato sottolineavano che l’uomo fosse sordo e invalido, che la futura sposa fosse sentimentalmente legata a un altro uomo e che entrambi li avessero tenuti all’oscuro delle nozze fino alla pubblicazione delle partecipazioni. Per i parenti dell’uomo quest’ultima circostanza in particolare era sintomo che il tutto fosse un escamotage della donna per raggiungere scopi personali non contemplati dal vincolo coniugale.

Il giudice però ha dato ragione al pensionato che, ascoltato dal giudice, in realtà è apparso perfettamente consapevole della propria decisione e delle conseguenze patrimoniali che tale scelta provocherà nella famiglia. Inoltre la corte ha sottolineato che la sordità da cui è affetto l’uomo non è una condizione impeditiva del matrimonio a differenza di un interdizione per infermità di mente. Allo stesso modo la scelta di non comunicare in anticipo ai parenti l’intenzione di contrarre matrimonio fa parte di scelte personali. Infine nemmeno la presunta circostanza che la donna abbia un altro, comunque non certa, non è una condizione impeditiva del matrimonio, potendo eventualmente avere solo risvolti etici.

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