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Treno in ritardo? Sì al rimborso del biglietto, anche per cause di “forza maggiore”

Una sentenza della Corte di Giustizia UE stabilisce che il rimborso del biglietto debba essere previsto anche se il ritardo è stato causato da cause di forza maggiore.
A cura di D. F.
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Buone notizie per gli utenti di Trenitalia: se il treno arriva in ritardo la "causa di forza maggiore" non potrà più essere accampata come scusa dalla società di trasporti. Il viaggiatore ha comunque diritto a un rimborso parziale del biglietto. A stabilirlo è stata una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che si è pronunciata su un contenzioso presentato dalla corte amministrativa austriaca. La normativa vigente sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, prevede infatti che un passeggero che abbia subito un ritardo pari o superiore a un'ora può chiedere all'impresa ferroviaria il rimborso parziale del prezzo del biglietto. Tale indennizzo corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo del biglietto nel caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore. Il regolamento, si spiega in una nota, "non prevede alcuna eccezione a tale diritto all'indennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore".

L'indennizzo previsto dal regolamento, calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, ha "una finalità del tutto diversa, ossia quella di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto. Si tratta inoltre di una forma di compensazione finanziaria di tipo forfettario e standardizzata, a differenza del regime di responsabilità previsto dalle regole uniformi che implica una valutazione individuale del danno subito. Peraltro, poiché questi due regimi di responsabilità sono completamente diversi, oltre all'indennizzo forfettario i viaggiatori possono anche proporre azioni di risarcimento danni a titolo delle regole uniformi. La Corte conclude che le cause di esonero della responsabilità del trasportatore previste dalle regole uniformi non sono applicabili nell'ambito del sistema d'indennizzo stabilito dal regolamento".

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