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Caso arbitro Rocchi

Cosa rischia davvero l’Inter davanti alla FIGC dopo l’archiviazione dell’inchiesta arbitri, secondo l’esperto

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione, ma la giustizia sportiva è autonoma. L’avvocato Michele La Francesca spiega a Fanpage.it cosa può accadere e perché l’articolo 30 oggi appare molto indebolito. “Se manca la finalità alterativa, viene meno l’illecito sportivo”.
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La richiesta di archiviazione della Procura di Milano nei confronti di Gianluca Rocchi e dell'Inter nel procedimento ex d.lgs. 231/2001 hanno spostato l’attenzione su ciò che potrà accadere adesso davanti alla giustizia sportiva. Il "vuoto probatorio" sgonfia l’inchiesta penale che si avvia verso una conclusione favorevole ai nerazzurri. Ma il capitolo federale resta ancora aperto e sarà la Procura FIGC a valutare autonomamente gli atti. L'Inter rischia davvero? L'illecito sportivo previsto dall'articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva è ancora configurabile? E quali sono invece gli scenari legati agli articoli 4 e 22? Fanpage.it lo ha chiesto all'avvocato Michele La Francesca, esperto di diritto sportivo, che analizza il peso della richiesta di archiviazione, i margini d'azione della Procura Federale e le differenze giuridiche rispetto a Calciopoli.

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi e la posizione dell’Inter è stata archiviata nel procedimento ex d.lgs. 231/2001. Sul piano sportivo, però, la partita è davvero finita?
"No. La Procura Federale è autonoma rispetto alla magistratura ordinaria e può svolgere una propria valutazione. Tuttavia, la richiesta di archiviazione rappresenta un elemento di grande rilievo perché arriva al termine di un’indagine particolarmente approfondita e conclude nel senso dell’assenza della finalità di alterare le gare. Questo rende ancora più difficile sostenere che ricorrano gli elementi costitutivi dell’illecito sportivo previsto dall’art. 30 CGS, pur senza escludere in astratto la valutazione di eventuali profili disciplinari diversi".

La Procura Federale dovrà valutare gli atti in piena autonomia. Questo significa che potrebbe arrivare a conclusioni completamente diverse rispetto alla magistratura ordinaria?
"In linea teorica sì. La giustizia sportiva è autonoma e applica regole proprie. Tuttavia, autonomia non significa arbitrarietà. Se la Procura Federale dovesse discostarsi dalle conclusioni della Procura di Milano, dovrebbe motivare tale scelta valorizzando elementi che consentano una diversa lettura dei fatti".

Oggi, con gli elementi emersi, l'Inter rischia realmente una sanzione sportiva?
"Ad oggi parlerei di una possibilità astratta, non di un rischio concreto già delineato. Molto dipenderà da ciò che emergerà dall’analisi degli atti da parte della Procura Federale. Per quanto riguarda l’art. 30 CGS, la richiesta di archiviazione sembra indebolire sensibilmente questa ipotesi. Restano invece teoricamente valutabili gli artt. 4 e 22 CGS".

Il punto centrale sembra essere l’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva. Se non viene dimostrata la finalità di alterare una gara o di ottenere un vantaggio in classifica, viene meno anche l’illecito sportivo?
"La finalità alterativa costituisce uno degli elementi essenziali dell’illecito sportivo previsto dall’art. 30 CGS. Se manca questo elemento, viene meno la stessa fattispecie dell’illecito sportivo e, di conseguenza, non può essere contestata quella specifica violazione. Naturalmente sarà la Procura Federale a valutare autonomamente se gli elementi raccolti consentano o meno di ritenere provata tale finalità".

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Secondo quanto emerso finora, i magistrati non avrebbero individuato proprio quella finalità alterativa. Quanto pesa questo elemento anche davanti alla Procura Federale?
"Pesa molto. Non vincola la Procura Federale, ma rappresenta una valutazione compiuta dopo mesi di indagini, intercettazioni e altre acquisizioni probatorie. Se i PM hanno ritenuto non dimostrata la finalità alterativa, la Procura Federale dovrà confrontarsi con questa conclusione".

In molti sostengono che nella giustizia sportiva bastino indizi che non sarebbero sufficienti in sede penale. È davvero così oppure anche davanti alla FIGC servono elementi concreti?
"È vero che lo standard probatorio della giustizia sportiva è meno rigoroso rispetto al processo penale. Tuttavia, anche davanti agli organi federali non bastano semplici sospetti o mere congetture. Gli elementi raccolti devono comunque essere concreti, attendibili e sufficienti a fondare un convincimento serio sulla responsabilità disciplinare".

Il precedente di Calciopoli viene richiamato spesso. È un paragone giuridicamente corretto oppure le due vicende presentano differenze sostanziali?
"Il paragone può essere fatto soltanto sotto un profilo generale, perché entrambe le vicende riguardano il delicato rapporto tra società sportive e settore arbitrale. Tuttavia, ogni caso deve essere valutato sulla base degli elementi concreti emersi. In Calciopoli il quadro probatorio era caratterizzato da una pluralità di rapporti diretti, contatti e condotte che, secondo le decisioni degli organi della giustizia ordinaria e sportiva, furono ritenuti idonei a condizionare il sistema delle designazioni arbitrali".

E invece in questo caso?
"Nel caso oggi in esame, sulla base degli elementi finora conosciuti, il tema centrale riguarda invece la natura delle interlocuzioni con il designatore e la loro eventuale capacità di limitarne l’autonomia decisionale. Si tratta quindi di vicende che presentano un punto di contatto, ma che devono essere valutate separatamente alla luce dei rispettivi elementi probatori".

Se non dovesse reggere la contestazione dell'articolo 30, potrebbero comunque entrare in gioco gli articoli 4 e 22 del Codice di Giustizia Sportiva?
"Sì. È probabilmente il terreno sul quale potrebbe concentrarsi l’attenzione della Procura Federale. Tuttavia, anche sotto questo profilo sarà necessario dimostrare che le interlocuzioni abbiano oltrepassato il limite dei rapporti istituzionali e siano diventate disciplinarmente rilevanti".

L'articolo 22 vieta rapporti con il settore arbitrale finalizzati a ottenere vantaggi. Dove finisce una normale interlocuzione istituzionale e dove inizia una condotta disciplinarmente rilevante?
"Non esiste un criterio puramente quantitativo. Occorre valutare contenuto, modalità e finalità delle interlocuzioni. Se si tratta di normali rapporti istituzionali, non vi è alcuna violazione. Diverso sarebbe il caso di pressioni o richieste dirette a influenzare le designazioni o comunque a ottenere indebiti vantaggi sportivi".

Se un arbitro viene successivamente escluso dalle gare di una determinata squadra, questo può essere considerato automaticamente un indice di condizionamento?
"No. Non si può dedurre automaticamente un condizionamento solo perché, dopo determinati fatti, un arbitro non viene più designato per le gare di una squadra. Quella circostanza, da sola, non prova nulla. Anzi, nella prassi delle designazioni può accadere che un arbitro venga temporaneamente escluso dalle partite di una determinata società proprio per stemperare le polemiche, preservare la serenità dell'ambiente e tutelare lo stesso direttore di gara.

Quindi, nulla che possa avere effettivamente rilievo anche per la giustizia sportiva?
"Del resto, è un aspetto che mi sembra abbia trovato riscontro anche nella richiesta di archiviazione della Procura di Milano. Perché quella mancata designazione possa assumere rilevanza disciplinare occorrono ulteriori elementi concreti che dimostrino un effettivo collegamento tra le interlocuzioni e le successive scelte del designatore".

Dalle ricostruzioni emergono soprattutto conversazioni tra soggetti terzi, ma non dialoghi diretti tra esponenti dell’Inter e appartenenti al mondo arbitrale. È un dettaglio che può fare la differenza?
"Sì, può essere un elemento estremamente significativo. La responsabilità disciplinare della società richiede comunque l’individuazione del soggetto cui attribuire la condotta. È vero che questa identificazione può avvenire anche attraverso elementi indiretti, ma servono riscontri concreti. Il semplice racconto riferito da terzi, se privo di ulteriori conferme, potrebbe non essere sufficiente".

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