389 CONDIVISIONI
Covid 19

Tar boccia ordinanza di Musumeci: hotspot e gestione flussi migratori sono competenze statali

Il Tar di Palermo ha dato torto a Musumeci, perché l’immigrazione è “una competenza legislativa esclusiva statale” e “sia gli hotspot sia i centri di prima accoglienza rientrano nella competenza del ministro dell’Interno”. Il presidente della Regione Sicilia: “I siciliani sanno bene che senza la mia azione, Roma non si sarebbe mai svegliata sul tema migranti”.
A cura di Annalisa Cangemi
389 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Questa mattina il Tar di Palermo ha bocciato l'ordinanza regionale dello scorso 22 agosto, con cui il presidente della Regione Nello Musumeci ordinava lo sgombero immediato degli hotspot e dei centri di accoglienza dei migranti entro le ore 24 del 24 agosto 2020, disponendo inoltre il trasferimento in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, e il divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio siciliano per tutti i migranti, anche quelli che giungano con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni o con le ong.

La terza sezione del Tar Sicilia – con sentenza del presidente Maria Cristina Quiligotti, Maria Cappellano, consigliere estensore e Anna Pignataro, consigliere – ha stabilito che l'immigrazione è "una competenza legislativa esclusiva statale" e "sia gli hotspot sia i centri di prima accoglienza rientrano nella competenza del ministro dell'Interno, in quanto si tratta di strutture "la cui finalità è quella di evitare la dispersione sul territorio dei migranti e consentire l'esecuzione di eventuali provvedimenti di espulsione; pertanto, viene in rilievo, quale attività squisitamente di spettanza statale, quella di controllo dell'immigrazione".

Viene quindi bocciato l'orientamento del presidente della Regione siciliana Musumeci. La sentenza riconosce la possibilità di interventi legislativi delle Regioni con riguardo al fenomeno migratorio, ma questi "non possono riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale".

Il potere di disciplinare l'immigrazione "rappresenta un profilo essenziale della sovranità dello Stato, in quanto espressione del controllo del territorio; potere, al quale si correla il controllo giuridico dell'immigrazione di esclusiva competenza dello Stato a presidio di valori di rango costituzionale e, inoltre, per l'adempimento di obblighi internazionali".

Anche sul fronte dell'emergenza sanitaria, ricordano i giudici amministrativi che la normativa attribuisce al presidente del Consiglio il potere di adottare le misure urgenti per contrastare la diffusione del Covid-19, tra cui, le "limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale". Per contro, "il potere extra ordinem astrattamente rientrante nelle competenze regionali in materia sanitaria", così come è stato concretamente esercitato con l'ordinanza, "ha inciso direttamente sulla gestione dei flussi migratori, finendo sostanzialmente per disciplinare gli hotspot e i centri di accoglienza in sovrapposizione alla competenza statale, di natura esclusiva nel campo del controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale".

E ancora: "Ha esorbitato dai limiti correlati alla natura di ente territoriale esponenziale degli interessi della sottostante collettività", in quanto il provvedimento "era destinato a produrre effetti sul territorio di altre regioni, verso le quali il flusso migratorio avrebbe dovuto essere spostato una volta attuati i trasferimenti; incidendo, in ultima analisi, oltre che sull'intero territorio nazionale, anche sulla libertà di circolazione fra le Regioni, materia sottratta alla competenza della singola Regione, la quale puo' esercitare il potere solo nel proprio territorio in quanto elemento costitutivo".

L'ordinanza, vietando l'ingresso, il transito e la sosta nel territorio della Regione siciliana di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle ong, "ha inciso sulla regolamentazione dei flussi migratori e, in particolare, sulla disciplina dell'ingresso e della permanenza dei cittadini stranieri all'interno del territorio nazionale"; e sulla libertà di circolazione delle persone. Infine viene contestata la fondatezza anche della denunciata carenza di istruttoria e della violazione del principio di leale collaborazione: "Non risulta che il presidente della Regione, prima di adottare il provvedimento extra ordinem, abbia formulato un'apposita proposta di decreto; né dalla documentazione depositata in atti risulta una specifica interlocuzione con il presidente del Consiglio".

La replica di Musumeci

"Era già tutto scritto. Solo chi non conosce il rito amministrativo poteva attendersi una pronuncia diversa dal decreto monocratico. O qualcuno pensava che il collegio del Tar avrebbe smentito il suo presidente? I siciliani sanno bene che senza la mia azione, Roma non si sarebbe mai svegliata sul tema migranti. E lo dicono i fatti: tutti i provvedimenti adottati dal governo centrale sono successivi. I fatti, per fortuna, parlano più delle ideologie. E i fatti dicono con chiarezza che in Sicilia gli hotspot continuano a essere fuori legge e non adeguati alle norme Covid. Roma rivendica competenze? Le eserciti davvero, oppure lasci fare alla Regione”, ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

389 CONDIVISIONI
32800 contenuti su questa storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views