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Quota 100, Inps più rigido su cumulabilità dell’assegno per i lavoratori autonomi occasionali

L’Inps ha dato nuove comunicazioni più restrittive sulla compatibilità dell’assegno della pensione con quota 100 e i redditi da lavoro autonomo occasionale: l’istituto ha interpretato la norma in modo più restrittivo, contraddicendo quanto è stato previsto per la cumulabilità dei redditi di lavoro dipendente e autonomo con l’Ape sociale.
A cura di Annalisa Cangemi
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Novità dall'Inps sui redditi non cumulabili con Quota 100, che vanno verso una minore compatibilità dell'assegno previdenziale con il lavoro del destinatario del trattamento: con la circolare 117/2019, diramata dall'istituto, sono stati forniti nuovi dettagli. Nella norma vengono menzionate specificamente 3 categorie reddituali del Testo unico delle imposte sui redditi: incumulabilità piena coi redditi di lavoro dipendente e autonomo, parziale (solo oltre 5.000 euro annui) con i redditi da lavoro autonomo occasionale. La prima circolare, la 11/2019, uscita nel giorno in cui è entrata in vigore la norma sulle pensioni, si parlava di un'allargata incumulabilità con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta.

La stretta dell'Inps, illustrata dal Sole 24 Ore, limita di molto la libertà d'azione del beneficiario: secondo l'istituto di previdenza infatti i 5.000 euro lordi annui compatibili con l'assegno previdenziale devono essere considerati per l’intero anno d'imposta in cui è erogata la pensione, anche se l'articolo 4, comma 3, del Dl 4/2019 spiega che l'efficacia del divieto di cumulo partirebbe "dal primo giorno di decorrenza della pensione". Quest'interpretazione più rigida tra l'altro stride con quella fornita due anni fa a proposito della cumulabilità dei redditi di lavoro dipendente e autonomo con l'Ape sociale. In quel caso, con la circolare 100/2017, Inps ha, ai fini del conteggio degli 8.000 e 4.800 euro di limite di cumulabilità, ha preso in considerazione quanto percepito in ciascun anno d'imposta nei mesi successivi alla decorrenza della pensione, così come avveniva per la Naspi.

Come ha spiegato il Sole 24 Ore le norme delle due misure sono molto simili: per l'Ape sociale l'articolo 1, comma 183, della legge 232/2016 parla di 8.000 e 4.800 euro annui, esattamente come l'articolo 14, comma 3, del Dl 4/2019 parla di 5.000 euro lordi annui.

L'Inps specifica inoltre che la pensione in quota 100, così come prescrive la legge 153/1969, richiede la cessazione del solo rapporto di lavoro dipendente, ma può decorrere nel caso di soggetti che mantengano attive le proprie partite Iva o attività imprenditoriali. Nel caso di redditi di impresa spetta ai beneficiari presentare una dichiarazione di responsabilità.

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