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Proposta di legge per divorzio ‘lampo’: i coniugi potrebbero saltare il procedimento di separazione

È stata presentata alla Camera una proposta di legge del Movimento Cinque Stelle per introdurre in Italia il divorzio diretto: dopo il divorzio breve, approvato nel 2015, per interrompere il matrimonio non sarebbe dunque più necessario avviare la procedura burocratica passando prima per lo step della separazione.
A cura di Annalisa Cangemi
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È stato presentato ieri alla Camera un progetto di legge per chiedere di accelerare ulteriormente i tempi del divorzio dopo l'introduzione nell'ordinamento del divorzio breve, approvato nel 2015. A firmare la proposta che introdurrebbe il ‘divorzio diretto' – analogo provvedimento era stato già depositato in Senato – è un un gruppo di deputati pentastellati, tra cui il vice ministro Cancelleri e i parlamentari D'orso, Ascari, Penna e Saitta.

Il divorzio breve riduce a 6 o 12 mesi (a seconda dei casi) il tempo di separazione necessario per poter poi chiedere il divorzio. La legge in vigore prevede che per le richieste di divorzio "consensuale" (ossia con un accordo dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e deve essere omologato dal giudice) servono 6 mesi, mentre lo scioglimento del matrimonio (ossia in contraddittorio tra le parti, e quindi con una vera e propria causa) con ricorso al giudice necessita di un anno. È stato ridotto il termine del cosiddetto "ripensamento", cioè l'arco di tempo che intercorre tra la prima udienza della separazione e il giorno in cui ci si può divorziare. Ma durante l'esame l'Aula del Senato, con votazione per alzata di mano, venne stralciata dal testo la norma sul divorzio lampo, ovvero senza il passaggio per la separazione.

In Italia, ricorda Agi, per ora non è previsto il divorzio immediato, nemmeno se contenuto in un accordo di negoziazione assistita, la convenzione stipulata in presenza di almeno un avvocato per parte con cui si possono risolvere bonariamente procedimenti per separazione personale. Se il divorzio diretto dovesse entrare in vigore in Italia, per interrompere il matrimonio non sarebbe dunque più necessario avviare la procedura burocratica passando prima per lo step della separazione.

In questo modo si arriverebbe più rapidamente all'annullamento del vincolo nuziale, senza attendere i 12 mesi che servono per la separazione giudiziale o i 6 mesi della separazione consensuale.

La principale obiezione alla modifica della legge n. 898 del 1970 era che l'abbreviazione dei tempi di divorzio avrebbe indebolito l'istituto del matrimonio e della famiglia. I sostenitori del progetto ritengono invece che i tempi lunghi dello scioglimento del matrimonio alimenterebbero piuttosto il conflitto tra i coniugi.

"La necessità di una riforma si presenta oggi anche – si spiega nella premessa della proposta di legge – per dare risposta ad alcune problematiche e distorsioni sorte proprio con l'introduzione del divorzio breve". Per i parlamentari M5s che hanno sottoscritto la pdl i coniugi devono poter scegliere qual è soluzione più adatta al loro caso.

In particolare, "il divorzio diretto diverrebbe sempre esperibile in base al mero accordo dei coniugi, in assenza di figli di minore età o di figli maggiorenni incapaci o disabili gravi; mentre – aggiungono i deputati firmatari – diverrebbe esperibile, ma esclusivamente in via giudiziale, su ricorso congiunto ovvero a istanza di un solo coniuge, anche in presenza di prole di minore età o di figli maggiorenni incapaci o disabili gravi, solo ove intervenissero circostanze oggettive tali da impedire il mantenimento o la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi o la riconciliazione tra gli stessi ovvero tali da recare grave pregiudizio all'integrità fisica e psichica dell'altro coniuge o della prole". Il procedimento di separazione risulta solo "un inutile e soprattutto doloroso impiego di energie, di tempo e di denaro e finirebbe per alimentare la conflittualità". 

Due articoli per la proposta di legge

"L'articolo 1 introduce – si spiega nella pdl – gli articoli 3-bis e 3-ter della legge n. 898 del 1970, i quali prevedono la possibilità per i coniugi di avvalersi dello strumento del divorzio cosiddetto diretto o immediato, ossia di addivenire direttamente al divorzio in assenza della separazione legale sancita da un provvedimento giurisdizionale (ai sensi dell'articolo 3, numero 2), lettera b), della stessa legge), in presenza delle seguenti condizioni: a) nella prima ipotesi di cui all'articolo 3-bis, si può ottenere il divorzio immediato a condizione che la domanda di scioglimento sia avanzata da entrambi i coniugi e non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o disabili gravi; b) nella seconda ipotesi di cui all'articolo 3-ter, il divorzio immediato si può conseguire, previa domanda congiunta dei coniugi o ricorso di uno dei due, anche in presenza di prole di minore età o di figli maggiorenni incapaci o disabili gravi, ma solo quando, dopo la celebrazione del matrimonio, sono – conclude – intervenute circostanze oggettive tali da impedire il mantenimento o la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi o la riconciliazione tra gli stessi ovvero tali da recare grave pregiudizio all'integrità fisica e psichica dell'altro coniuge o della prole". 

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