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Per i Cpr assegnati alla Difesa 20 mln di euro: come funzioneranno le nuove strutture per migranti

Nel decreto Sud appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale arrivano le nuove norme appena varate dal governo Meloni sui Centri di permanenza per il rimpatrio. Ecco come funzioneranno.
A cura di Annalisa Cangemi
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I Centri di permanenza per il rimpatrio, ma anche gli hotspot e gli ordinari Centri di accoglienza, vengono dichiarate "opere destinate alla difesa ed alla sicurezza nazionale", come le basi missilistiche e navali, le caserme, i poligoni, i depositi munizioni.  E per realizzarle il ministero della Difesa potrà adottare le procedure superveloci previste "in caso di somma urgenza e di protezione civile" dal nuovo Codice degli appalti. È la novità introdotta dal governo Meloni nel decreto legge per il Sud pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha anche allungato a 18 mesiil tempo massimo di trattenimento dei migranti nel Cpr.

20 milioni di euro alla Difesa per i nuovi Cpr

Al ministero della Difesa verrà destinato un fondo di 20 milioni di euro per la realizzazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree che ospiteranno i nuovi Centri di permanenza per i rimpatri. Sarà un decreto del presidente del Consiglio, su proposta dei ministri dell'Interno e della Difesa, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, ad approvare il "piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture". Anche attraverso "la valorizzazione di immobili già esistenti".

Il ministero della Difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi spa, è incaricato della progettazione e della realizzazione delle strutture individuate dal piano. Opere, sottolinea il decreto, "dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale".

È inoltre autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024 come contributo al funzionamento delle strutture e di 400mila euro per il 2023 per "gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza". 

Quando si possono trattenere i migranti nei Cpr fino a 18 mesi

Quando i migranti potranno essere trattenuti all'interno dei Cpr? Il nuovo provvedimento del governo Meloni, oltre a prevedere l'allestimento di nuove strutture (almeno una per Regione) ha stabilito che le persone che non hanno diritto a restare in Italia, e che devono essere rimpatriati – quindi non coloro che richiedono la protezione internazionale che hanno diritto a essere accolti e a ottenere l'esame e una pronuncia definitiva sulla domanda di protezione da parte delle commissioni territoriali  – possono essere trattenuti all'interno delle strutture fino a 18 mesi.

Fino a oggi il tempo di permanenza nei Cpr era di 3 mesi, prorogabile di altri 45 giorni per i cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi con l'Italia sui rimpatri. Il limite massimo dei sei mesi era raggiungibile solo nei casi di persone che avessero scontato almeno 90 giorni di detenzione in carcere. Ora i tempi di permanenza si allungheranno.

Nel decreto Sud, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono specificati in due articoli le novità appena introdotte. La persona da espellere può rimanere nel Cpr fino a 18 mesi se, "nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi", si legge nel testo.

La ratio dell'allungamento dei tempi di trattenimento è quella evitare che il migrante da espellere, che in molti casi non ha un documento di identità, si rifiuti di collaborare all'identificazione sperando in una breve permanenza nella struttura al termine della quale verrebbe rilasciato con un semplice foglio di via. La procedura di rimpatrio non può essere infatti completata senza l'identificazione dello straniero.

È il questore che dispone il trattenimento del migrante presso il Cpr quando non è possibile l'espulsione. Il giudice di pace competente per il territorio dovrà convalidare il provvedimento in seguito ad un'udienza. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Se l'accertamento dell'identità e della nazionalità o l'acquisizione di documenti per il viaggio, si legge nel decreto, "presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi". Anche prima di questo termine, "il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice". Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi nei casi evidenziati in precedenza. Lo straniero che sia già stato trattenuto in carcere per sei mesi "può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente".

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