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Dpcm novembre, cosa cambierà per le Regioni dichiarate zona arancione o zona rossa

Il nuovo Dpcm dovrebbe dividere l’Italia in tre zone, in base al livello di diffusione e circolazione del Covid-19: gialle, arancioni e rosse, con misure via via più stringenti. Per le zone arancioni coprifuoco e divieto di uscita dal proprio comune, per quelle rosse un vero e proprio lockdown, quasi come a marzo.
A cura di Tommaso Coluzzi
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Un'Italia divisa in tre zone: gialle, arancioni e rosse. Sono queste le ultime novità sul nuovo Dpcm in arrivo, che dovrebbe essere firmato questa sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche se manca ancora l'accordo tra governo e regioni. Tre scenari che prevedono restrizioni sempre più stringenti in base al livello di rischio, deciso dall'andamento dei contagi da Covid-19, dall'indice Rt e non solo. Dovrebbero essere presenti anche restrizioni a livello nazionale, come il coprifuoco notturno annunciato ieri da Giuseppe Conte alle camere, ma senza dare un orario preciso – anche se l'ipotesi più accreditata è quella delle 21. Seguendo i ventuno indicatori dell'Istituto superiore della sanità, le regioni più a rischio sono Lombardia, Piemonte e Calabria, dove potrebbero scattare misure da "zona rossa" dopo la firma del nuovo Dpcm. Ma il Comitato tecnico scientifico segue attentamente anche Campania, Liguria, Valle D'Aosta, Puglia e la provincia autonoma di Bolzano.

Cosa succede nelle zone gialle

Nelle zone gialle, quindi dove la diffusione del virus è bassa, la situazione resterà simile a quella attuale, con le restrizioni già presenti: utilizzo della mascherina, distanziamento fisico, lavaggio frequente delle mani e sanificazione degli ambienti. Andrà comunque in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

Le zone arancioni: chiusura delle attività

Le zone arancioni sono quelle caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto e il nuovo Dpcm impone misure più nette:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Le zone rosse: lockdown

Le zone rosse sono quelle con uno scenario di rischio molto alto, dove scatterebbero almeno due settimane di misure molto restrittive, visto che sono caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Anche qui saranno possibili interventi a livello provinciale e comunale. Ma soprattutto:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato XX, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;;

d) tutte le attività previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;

f) ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

g) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell’allegato X;

h) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

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