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Il pentito di mafia Giuffrè: “Appoggiammo Forza Italia perché avevamo avuto garanzie”

Il collaboratore di giustizia: “Siamo sì abili a capire chi è il vincitore, ma prima di salire ci sono state garanzie di persone vicine alla mafia. Dell’Utri aveva dato garanzie e per questo si è deciso di saltare sul carretto di Forza Italia”.
A cura di D. F.
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Deponendo al processo sulla trattativa Stato-Mafia il collaboratore di giustizia Nino Giuffrè ha spiegato: "Non è che la mafia sale su un carro qualunque. Scegliemmo di appoggiare Forza Italia perché avevamo avuto delle garanzie". Il pentito, rispondendo alle domande degli avvocati difensori degli imputati, ha detto che la mafia ha deciso di salire sul "carretto dei vincitori" (riferendosi a Forza Italia, che nel 1994 vinse le elezioni) perché "c'era un atteggiamento generale di favore dell'opinione pubblica verso la nuova formazione politica, ma anche perché ci fu un accordo interno alla nostra organizzazione di votare per FI. Però – ha precisato l'ex boss – è vero che siamo saliti su questo carretto, ma non è che Cosa Nostra sale sul primo carretto che passa. Siamo sì abili a capire chi è il vincitore, ma prima di salire ci sono state garanzie di persone vicine alla mafia. Dell'Utri aveva dato garanzie e per questo si è deciso di saltare sul carretto di Forza Italia".

Per finire Giuffrè ha citato due momenti nella strategia di Cosa Nostra: il progetto dell'eliminazione di politici ritenuti inaffidabili, come Craxi e Martelli, e quello dell'assassinio di magistrati nemici. Inoltre ha parlato del ricatto della Mafia allo Stato successivo alle stragi del '93. Il pentito ha però negato di essere stato a conoscenza del "papello", ovvero la lista di richieste di Antonio Riina allo Stato.

Ieri intanto, sempre nell'ambito del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, Napolitano ha fatto sapere di essere disposto a testimoniare, ma solo se strettamente necessario: "“Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano – si legge in una nota – nel manifestare la propria disponibilità a testimoniare, chiede che si valuti ulteriormente, anche in applicazione della previsione di cui all’articolo 495 comma 4 del codice di procedura penale, l’utilità del reale contributo che tale testimonianza potrebbe dare, tenuto conto delle limitate conoscenze sui fatti di cui al capitolato di prova, che nella medesima lettera vengono dettagliatamente riferite” .

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