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Cutro, la memoria che i parenti delle vittime hanno depositato in Procura: le richieste agli inquirenti

Gli avvocati dei familiari delle vittime del naufragio di Cutro hanno depositato questa mattina in Procura a Crotone una memoria, di una trentina di pagine, con alcuni spunti investigativi per i magistrati.
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A cura di Annalisa Cangemi
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Gli avvocati del pool che assiste, a titolo gratuito, alcuni familiari delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro hanno depositato questa mattina alla Procura di Crotone una memoria, articolata in tre macro capitoli: i fatti notte del 26 febbraio, in cui viene ricostruita la cronologia degli eventi che hanno portato alla strage e alla morte di almeno 81 persone; una lunga analisi della normativa nazionale e internazionale sui soccorsi in mare, in cui vengono elencati una serie di casi analoghi; la richiesta agli inquirenti guidati dal procuratore Giuseppe Capoccia di svolgere alcune specifiche indagini e accertamenti istruttori.

I legali, nella memoria di una trentina di pagine, chiedono di rispondere a queste tre domande:

  • quali obblighi impongono le norme nazionali e internazionali vigenti e il diritto vivente alle autorità competenti in casi del genere?
  •  in base a tali norme e al diritto vivente, a seguito della segnalazione di “mayday” ricevuta dalla Capitaneria di Porto di
    Roccella Ionica il 24 febbraio 2023 alle 20:51, del messaggio di “distress” (emergenza o pericolo) diramato dall’IMRCC a tutte le navi in transito nel Mar Ionio sabato 25 febbraio 2023 alle ore 04:57 (caso SAR 384) e dell’avvistamento della barca poi naufragata da parte di Frontex sabato 25 febbraio alle ore 23:03, è sorto un dovere di intervento e, in specie, di ricerca e soccorso (SAR) in capo alle autorità competenti?
  •  quando hanno appreso da Frontex la notizia che una barca con persone a bordo si dirigeva verso le coste e autorità hanno operato in conformità?

"Abbiamo indicato i fatti noti – ha spiegato l'avvocato Verri – a cominciare dalla segnalazione Frontex, abbinandoli a norme e procedure e anche a casi precedenti. Non sarebbe stata la prima volta per Guardia di finanza e Guardia costiera uscire insieme in mare. Era già successo il 9 settembre 2020 quando andarono a recuperare un barcone con 97 persone a bordo, conducendolo in porto. Era era una situazione paragonabile, in periodo estivo con mare forza 5. Invece, a febbraio, con mare forza 4 e acque gelide non è stato fatto lo stesso intervento. Adesso restiamo in attesa degli accertamenti che la Procura deciderà di svolgere e di eventuali sviluppi".

Le norme internazionali per i salvataggi in mare

Quindi viene richiamato il quadro normativo di riferimento, tra cui: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay (Convenzione Unclos); la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (Solas); la Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare di Amburgo (Convenzione Sar); il regolamento Ue n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne; il Regolamento 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Si legge nella memoria:

Le fonti richiamate stabiliscono in maniera univoca il primato assoluto dell’obbligo di salvaguardare la vita umana in mare, rispetto a tutte le altre finalità connesse alla sorveglianza delle frontiere marittime: l’obbligo di ricerca e soccorso in mare è disposizione di diritto consuetudinario chiara, precisa e incondizionata. Sulla scorta di tale previsione di diritto internazionale generalmente riconosciuta, quando si tratta di azioni di salvataggio della vita umana in mare, è improprio parlare di «immigrazione clandestina». L’articolo 98 della Convenzione UNCLOS fa infatti riferimento ad «ogni persona» e le previsioni più importanti delle Convenzioni SAR e SOLAS vietano qualsiasi discriminazione sulla base dello status delle persone da soccorrere in mare. La Convenzione di Amburgo SAR (1979) impone un preciso obbligo di soccorso e assistenza delle persone in mare senza distinguere a seconda della nazionalità o dello stato giuridico.

E ancora:

A questo complesso di norme occorre aggiungere che il Consiglio d’Europa, nella Raccomandazione a firma della Commissaria per i diritti umani dal titolo “Vite salvate. Diritti protetti” pubblicata nel mese di giugno del 2019, ha precisato che “le imbarcazioni che trasportano rifugiati, richiedenti asilo e migranti sono invariabilmente sovraffollate, inadatte a lunghi viaggi, soprattutto in caso di mare mosso, e non hanno generalmente un equipaggio competente né attrezzature per la navigazione. Di conseguenza, tali imbarcazioni dovrebbero essere considerate in pericolo dal momento stesso in cui iniziano il loro viaggio. di conseguenza, risulta chiara la necessità di una maggiore capacità di soccorso per affrontare simili sfide.

Le domande dei legali ai magistrati e i punti oscuri

Nel testo i legali del pool propongono ai magistrati alcune direttrici su cui muoversi nell'ambito del secondo filone d'indagine – al momento senza ipotesi di reato e contro ignoti – relativo a eventuali lacune nella catena dei soccorsi. Si chiede di approfondire:

1. l’eventuale riferibilità all’imbarcazione naufragata della richiesta di aiuto (mayday), ricevuto dalla Capitaneria di Porto di Roccella Ionica, alle ore 20.51 del 24 febbraio.;
2. l’eventuale riferibilità all’imbarcazione naufragata del messaggio di distress (emergenza e pericolo) a tutte le navi in transito nel mare Ionio, con apertura di "SAR case 384"; (Punto 2 della memoria);
3. l'eventuale rintraccio del natante da cui è partito il "mayday" di cui sopra;
4. L'individuazione delle coordinate della posizione del natante da cui è partito il “mayday”;
5. l'esclusione del naufragio di un natante nel tratto di mare antistante la costa ionica centro meridionale della Calabria;
6. chi abbia ricevuto e valutato la segnalazione di Frontex delle ore 23.03 del 25 febbraio, pervenuta al Centro di Coordinamento Nazionale presso il Ministero dell'Interno con indicazione di una sola persona sopracoperta, gli oblò di prua aperti, mare forza 4, la presenza di persone sottocoperta con la risposta termica proveniente dagli stessi oblò, l'assenza di salvagenti a bordo;
7. se, a chi e con quale contenuto, sia stata diramata la segnalazione di Frontex, dal Centro di Coordinamento Nazionale di cui sopra;
8. se vi siano state, da chi a chi e a che ora, altre segnalazioni o disposizioni circa la comunicazione pervenuta da Frontex, alle 23.03 del 25 febbraio;
9. se sulle decisioni assunte a ogni livello abbiano influito l’Accordo operativo del Ministero dell’Interno del 14.9.2005 e/o qualsiasi altra direttiva, in qualunque modo impartita, di interpretazione del (e, in caso, in contrasto con il) diritto del mare quale risulta dalle norme nazionali e internazionali e dalla giurisprudenza sopra richiamate;
10. se la Guardia di Finanza, preso atto che le condizioni meteomarine rendevano impossibile la navigazione della motovedetta V.5006 della Sezione Operativa Navale GDF di Crotone e del Pattugliatore Veloce P.V. 6 “Barbarisi” del Gruppo Aeronavale GDF Taranto abbia segnalato la circostanza alla Capitaneria di porto di Crotone e come, nel caso, abbia
risposto quest’ultima;
11. perché il 9 settembre 2020 (e in molti altri casi) la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera abbiano soccorso un’imbarcazione con 97 persone a bordo in balia delle onde con mare forza 5 diretta sullo stesso tratto di costa, a differenza della notte del 26 febbraio 2023.

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