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“Non occorre il consenso del lavoratore per passare da part time a full time”

Secondo la Corte di Giustizia UE non occorre il consenso del lavoratore per tramutare un contratto da part time a full time.
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A cura di D. F.
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Una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha deliberato che un contratto di lavoro può passare da part time a tempo pieno anche senza il consenso del lavoratore interessato. I giudici hanno preso in esame il caso di una dipendente del Tribunale di Trento – la signora Mascellani – che aveva fatto ricorso contro la fine del suo part time, trasformato in un contratto a tempo pieno senza chiederle neppure un parere. Per la Corte di Giustizia UE "l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale ammette una normativa che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni obiettive, la trasformazione del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato". I giudici europei hanno citati la legge 183/2010 del 4 novembre 2010, che recita: "Tutte le amministrazioni pubbliche possono (entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa), nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati".

La signora Mascellani, ovvero la funzionaria che ha fatto causa (perdendola), lavorava part time al Tribunale di Trento dal 2000. Nel 2011 il Ministero della Giustiziale aveva imposto il tempo pieno. A quel punto la dipendente ha intrapreso il contenzioso fin quando il tribunale di Trento non ha deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia UE, che nella sua sentenza ha affermato: "La direttiva 97/81 e l’accordo quadro sono diretti a promuovere il lavoro a tempo parziale – su basi accettabili sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori – e a eliminare le discriminazioni tra i lavoratori a tempo parziale e quelli a tempo pieno". L'accordo quadro, spiega la Corte, "rimette agli Stati membri e alle parti sociali la definizione delle modalità di applicazione dei principi generali, prescrizioni minime e disposizioni, al fine di tener conto della situazione in ogni Stato membro ed esclude che l’opposizione di un lavoratore a una trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno possa costituire l’unico motivo del suo licenziamento, in assenza di altre ragioni obiettive".

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