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“Non ho pagato l’Imu: ora che succede?”

Ieri, 17 dicembre, è scaduto il termine per pagare la nuova tassa sugli immobili: non hai pagato? Se lo fai entro tempi brevi, puoi cavartela con una “mora”, il cosiddetto “ravvedimento spontaneo”: a seconda del ritardo pagherai sanzioni ridotte ed interessi diversi.
A cura di Biagio Chiariello
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Tempo scaduto per il pagamento dell'Imu. Ieri, 17 dicembre, era il termine ultimo per saldare la seconda rata della nuova tassa sugli immobili, che da quest’anno sostituisce la vecchia. A cosa andranno incontro i ritardatari? Chiariamo subito che chi non ha ancora versato quanto dovuto, può farlo nei prossimi giorni pagando una sorta di "mora": il ravvedimento spontaneo. Come spiega oggi il Sole 24 Ore, le sanzioni dovranno essere versate unitamente all'imposta dovuta. Chi non ha pagato sarà soggetto a diverse "opzioni" di multa, in base al periodo di ritardo nel pagamento. C'è da dire che oltre alle somme dovute e alle sanzioni, sono anche dovuti gli interessi legali del 2,5% annuo.

Ci sono tre tipologie di ravvedimento che consento di sanare gli omessi o tardivi versamenti del tributo:

  • Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di versare l'Imu dovuta entro 14 giorni dalla scadenza del termine con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell'imposta, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%. Il tasso di interesse può essere modificato dal Comune.
  • Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 3% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%.
  •  Ravvedimento Lungo o Annuale: può essere effettuato dopo il 30° giorno di ritardo e fino ad un anno di scadenza, o meglio entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa ai 365 giorni in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione è del 3,75% rispetto alla somma da versare (più gli interessi giornalieri).

Ravvedimento senza sanzioni – Il ravvedimento spontaneo può però riguardare anche chi ha sbagliato i calcoli, magari per colpa dei Comuni e della loro mancanza di chiarezza in merito alle aliquote da imporre sull'ultima rata. Comunque, in casi di errori commessi nella determinazione dell'importo dovuto a titolo di prima rata, non saranno applicate sanzioni e nemmeno interessi. Il rischio, però, è anche all'incontrario, nel senso che – chiarisce il Sole 24 Ore – in caso di delibere comunali, alcune volte incomprensibili, che hanno ridotto aliquote o hanno concesso agevolazioni, i cittadini hanno pagato più di quanto dovuto. In questo caso, ai cittadini spetta il rimborso delle somme pagate in più, rimborso che, però, molti comuni faranno con «notevoli difficoltà».

Altro problema rilevante si verifica nel caso si sia indicato il codice ente errato. Per quest'eventualità i Comuni hanno deliberato che «restano validi e non sanzionabili i versamenti eseguiti (…) a concessionario e/o ad altro Comune». Ma per evitare ogni dubbio, è sufficiente che il contribuente presenti istanza per chiedere al Comune, che non aveva diritto a incassare l'Imu, di riversare la somma al Comune di competenza. Un'alternativa più "burocratica" è quella che porterebbe a pagare di nuovo la somma già versata al proprio Comune, chiedendo il rimborso del versamento al Comune "sbagliato".

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