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Scuola e Covid, il Tar boccia De Luca: domani quarte e quinte elementari in classe, le medie dal 25

Il Tar Campania boccia le ordinanze del governatore Vincenzo De Luca sulla sospensione delle lezioni in classe a causa del Coronavirus. Da domani quarte e quinte elementari rientreranno in aula e da lunedì toccherà alle scuole medie. Il tribunale amministrativo, V Sezione presieduta da Maria Abruzzese, ha accolto il ricorso di alcuni genitori.
A cura di Pierluigi Frattasi
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Il Tar Campania boccia le ordinanze del governatore Vincenzo De Luca sulla sospensione delle lezioni in classe a causa del Coronavirus. Da domani quarte e quinte elementari rientreranno in aula e da lunedì toccherà alle scuole medie. Il tribunale amministrativo, V Sezione presieduta da Maria Abruzzese, ha accolto il ricorso di alcuni genitori, rappresentati dagli avvocati Luciano Butti, Giovanni Taddei Elmi, Silvia Brizzi, Attilio Balestreri, ed emanato un decreto cautelare, fissando l'udienza collegiale per il 2 febbraio prossimo. Rispetto alle precedenti pronunce favorevoli alla Regione Campania, infatti, i giudici amministrativi hanno evidenziato che "la perdurante e perpetuata sospensione dell’attività didattica in presenza impone una rivalutazione dell’intero quadro". La Regione Campania, spiegano i giudici, ha emanato l'ordinanza quasi contemporaneamente al Dpcm del 14 gennaio del Governo, con misure più restrittive sulla scuola, senza però dimostrare che "l'insufficienza o l'inidoneità" delle norme nazionali. La Campania, peraltro, sottolineano i magistrati, è in fascia gialla.

L'unità di crisi: "Da domani si rientra in classe"

In merito alla decisione del Tar è intervenuta anche l'Unità di Crisi per l'emergenza Covid della Campania: "Il Tar della Campania si è pronunciato sull'ordinanza relativa all'attività scolastica nella nostra regione, stabilendo l'adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola Primaria. Si ricorda che la Regione aveva già consentito l'attività didattica in presenza fino alla terza classe elementare, cui si aggiungono ora anche la quarta e la quinta, a partire da domani, 21 gennaio 2021. Rimangono in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attività in presenza restano pertanto sospese fino al 23 gennaio. Per la Secondaria di II grado si deciderà, come previsto nell'ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio alla luce delle verifiche dell'Unità di Crisi. A breve sarà emanata un'ordinanza che riassumerà l'insieme delle decisioni relative all'attività scolastica, coerenti con quanto stabilito. Sarà consentito ai sindaci e alle autorità sanitarie locali di assumere decisioni connesse ai contesti locali".

"Con riferimento alla scuola Secondaria di I° Grado (scuola media) – aggiunge l'Unità di Crisi – si chiarisce che fino al 23 gennaio restano efficaci le decisioni contenute nell'ordinanza regionale n.2/2021, quindi resta sospesa ogni attività in presenza, salve le ipotesi già previste dalla stessa ordinanza regionale (alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità).

Le ordinanze di De Luca sospese

Nello specifico, i giudici si sono pronunciati per la sospensione dell’ordinanza numero 1/2021, nella parte in cui dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola secondaria di primo e secondo grado fino al 24 gennaio 2021, e dell’ordinanza numero 2/2021, nella parte in cui dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza per le IV e V classe delle elementari, e, ancora per la scuola secondaria di primo e secondo grado fino al 23 gennaio 2021, che sono gli unici tuttora efficaci.

"Il Dpcm del 14 gennaio consente le lezioni in aula"

A fare ricorso un gruppo di genitori di studenti iscritti a classi del primo e secondo ciclo di istruzione (rispettivamente, prima media, terza elementare e terza media), che hanno lamentato il persistere della sospensione delle attività didattiche in presenza, da diversi mesi, a causa del Coronavirus, in Campania, nonostante le leggi nazionali dispongano diversamente. In particolare, il Dpcm del 14 gennaio 2021 ha previsto che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – ossia le scuole superiori – adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza”.

Mentre “l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione – elementari e medie – continua a svolgersi integralmente in presenza per le classi del primo ciclo successive alla terza (quarta e quinta elementare, prima, seconda e terza media), per le quali invece il DPCM, come detto, esclude la didattica a distanza (se non, limitatamente alla seconda e terza media, nell’ipotesi di accertato scenario di alto rischio, che non ricorre nella specie, risultando, la Regione Campania, classificata in cosiddetta “fascia arancione” fino all’11 gennaio 2021, e, attualmente in “fascia gialla”.

Tutti i rilievi del Tar

"Emerge – scrive il Tar – anzitutto, il dato della sostanziale contemporaneità del D.P.C.M. e dell’ordinanza regionale. Quest’ultima si basa sull’avviso dell’Unità di crisi regionale, difforme da quello degli organi tecnici che hanno suggerito il contenuto delle misure individuate nel D.P.C.M., che, secondo quanto chiarito dalla relazione dell’Unità di crisi, sarebbe fondato su dati più vecchi di circa una settimana; ma i dati parzialmente diversi non modificano la classificazione della Regione nella fascia attribuita e soprattutto non modificano la valutazione di idoneità e sufficienza operata a livello centrale delle misure di contenimento del contagio applicate alla frequenza scolastica (che la regione Campania non ha finora contestato); e non valgono dunque a modificare il già operato bilanciamento tra misure volte a contenere il contagio e situazioni contrapposte, non essendone peraltro dimostrata, ma neppure vagamente prospettata, l’insufficienza o l’inidoneità".

"I dati utilizzati dall’Unità regionale – ribadiscono i giudici -ù in ragione della sostanziale contemporaneità (sfalsata di una sola settimana), non sono, nella sostanza, significativamente diversi da quelli posti a base della valutazione degli organi centrali e non è dimostrato che determinino la ricorrenza di una situazione “contingibile e urgente” di gravità tale da radicare il potere di ordinanza regionale".

"Il contagio diffuso anche con le scuole chiuse"

"Non si è dato conto di un’attività di rilevazione sul territorio che desse conto dell’effettiva utilità della misura restrittiva, incidente sul diritto all’istruzione, sul contenimento del contagio, che ha, nonostante le disposte sospensioni della frequenza scolastica (anche per effetto della chiusura natalizia), continuato a diffondersi; i dati acquisiti, anche quelli “aggiornati”, dimostrano invece che il contagio si sviluppa anche quando le scuole sono chiuse (appunto, durante le vacanze natalizie); il che fa sorgere il legittimo dubbio sull’effettiva idoneità della misura restrittiva dell’attività scolastica".

"Posta la scarsa incidenza delle problematiche relative al trasporto pubblico per gli alunni delle scuole elementari e medie, non vi è motivo alcuno di perpetuare la sospensione per tali classi, non essendo la sospensione ulteriormente giustificata ed incidendo la stessa sulla piena fruizione del servizio scolastico nella ordinaria modalità in presenza, che garantisce anche il pieno sviluppo della personalità dei minori".

Le prescrizioni

"La sospensione delle ordinanze impugnate – scuole elementari e medie – è da intendersi auto-esecutiva quanto alle classi della scuola elementare, che sono allo stato già aperte sia pure per un numero più limitato di studenti e che non richiedono misure ulteriori ai fini della riapertura totale".

"Quanto alle scuole medie, essendo invece necessarie attività propedeutiche alla materiale riapertura, di competenza dei singoli Dirigenti scolastici, l’accoglimento deve intendersi nel senso che non possa essere reiterata analoga ordinanza soprassessoria disponente ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza oltre il 24 gennaio 2021, e che incomba agli organi regionali impartire ogni disposizione necessaria o opportuna per consentire la riapertura delle scuole medie entro il 25 gennaio 2021, fatte salve le competenze dei Sindaci e del Dirigenti scolastici".

"In ogni caso – conclude il Tar – l’eventuale ulteriore dilazione, purché di ragionevole e certa durata, potrebbe essere presa in considerazione solo quale misura determinata da specifiche e peculiari difficoltà operative locali, ma non potrebbe comunque essere giustificata come misura generalizzata su tutto il territorio regionale".

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