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In Campania una legge per i rider: compenso orario e tutele. Multate le App che violano le regole

Proposta di legge per i riders in Regione Campania: stop al lavoro a cottimo, introdotti tutele e diritti. Dal compenso orario alle assicurazioni per infortuni.
A cura di Pierluigi Frattasi
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Stop al lavoro a cottimo e allo sfruttamento dei rider, in Campania arriva la proposta di legge che introduce tutele e diritti per la categoria: il compenso orario, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, congedo di maternità/paternità e manutenzione degli scooter o altri mezzi a carico delle App. Per le piattaforme digitali di consegne a domicilio che non rispetteranno le regole sono previste multe fino a 2mila euro. La proposta di legge, dal titolo "Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali", è stata depositata in consiglio regionale dalla consigliera Pd Bruna Fiola, il 26 febbraio scorso, e dovrebbe essere discussa entro la fine del 2021. La proposta di legge, tra le altre cose, assegna all’Osservatorio regionale del mercato del lavoro il compito di elaborare la Carta dei diritti dei lavoratori digitali, così come già fatto a Bologna con “la Carta dei Diritti Fondamentali de Lavoratori Digitali nel contesto urbano”, a Milano con “la carta dei Valori del Food Delivery” e dalla Regione Lazio con la legge regionale sulla gig economy. E istituisce il registro e l'anagrafe dei rider. Si prevede uno stanziamento iniziale di 330mila euro per il 2021-22.

Chi sono i rider

La proposta di legge si applicherà ai riders, definiti come i "nuovi lavoratori digitali", "indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro". Si tratta di coloro che offrono "la disponibilità della propria attività di servizio all’impresa, denominata piattaforma digitale, che organizza l’attività al fine di offrire un servizio e/o la vendita di un bene a terzi mediante l’utilizzo di un’applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo". In pratica, "adoperano un proprio mezzo di trasporto per effettuare consegne a domicilio".

Fino a poco tempo fa questa categoria di lavoratori veniva identificata come “fattorini” oggi, questa tipologia di attività lavorativa, riscontra una larga diffusione ed ha assunto grande importanza dal punto di vista sociale. Con la pandemia del Covid19 sempre più persone usano i servizi di consegne a domicilio e il numero dei riders a Napoli è cresciuto a dismisura. Si tratta di una professione non più solo per giovani, ma anche per persone in età più avanzata rimaste improvvisamente senza lavoro a causa della perdurante crisi economica, aggravata dall’emergenza COVID-19. Ma spesso sono costrette a lavorare in condizioni difficili e la figura è assurta a simbolo del lavoro precario del Coronavirus, spesso vittime di incidenti, furti e rapine.

Le norme attuali

Nonostante il numero dei riders sia molto grande, la professione sconta grosse problematiche: la prima riguardante la sfera contrattuale, in bilico tra lavoro autonomo e dipendente, e la seconda relativa alle tutele dei diritti del lavoratore. Negli ultimi anni si contano vari tentativi di normare la professione. Ci sono interventi dei tribunali, il decreto legge 101 del 2019, convertito nella legge 128 del 2019, la circolare 17 del 2020 del Ministero del Lavoro che, anche in mancanza di contratto collettivo, ha introdotto tutele minime riguardanti la forma del contratto e le informazioni obbligatorie, il compenso, il divieto di discriminazione, la protezione dei dati personali, l’assicurazione contro gli infortuni, la sicurezza sul lavoro del lavoratore digitale, l’indennità per lavoro notturno e festivo, riconosciute le tutela del lavoro subordinato, mentre a coloro che lavorano in maniera occasionale sarà assicurato un pacchetto minimo di diritti inderogabili, dal divieto di cottimo alla paga minima oraria, dal diritto alla salute al diritto alla sicurezza, oltre che la tutela previdenziale.

Compenso e indennità speciali

Il compenso e le indennità speciali sono stabiliti dall'articolo 5, che stabilisce:

1. Il compenso è a tempo, fatto salvo il mancato svolgimento dell’attività di servizio, e non può essere inferiore alla misura oraria minima determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Nel caso in cui il mancato svolgimento dell’attività di servizio non dipenda da causa imputabile alla volontà del lavoratore digitale, quest’ultimo ha diritto a un’indennità di prenotazione nella misura determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Il lavoratore digitale ha diritto alla corresponsione di una maggiorazione del compenso orario nei casi, nella misura e secondo le modalità determinate dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

3. Al fine di promuovere la sicurezza sul lavoro, il compenso non può in ogni caso essere stabilito a cottimo.

Tutela contro gli infortuni

L'articolo 3 comma 2 prescrive la "tutela piena e integrale contro gli infortuni nell’attività di servizio, la piattaforma digitale adotta interventi e misure per la formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro del lavoratore digitale e, in particolare, sui rischi e danni derivanti dall’esercizio dell’attività di servizio e sulle procedure di prevenzione e di protezione".

Maternità e paternità

Nell'articolo 4 sono disciplinate le "Tutele assistenziale e previdenziale" e al comma 1 si specifica che "la piattaforma digitale attiva, senza oneri per il lavoratore digitale, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del lavoratore digitale, per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell’attività di servizio, nonché quella per la tutela della maternità e della paternità". Mentre il comma 4 prevede che "il lavoratore digitale ha diritto alla tutela previdenziale obbligatoria secondo quanto disposto dalla normativa nazionale".

Manutenzione dei mezzi a carico delle App

Nell'articolo 3 comma 4, invece, viene detto che "La piattaforma digitale, con oneri a proprio carico, fornisce al lavoratore digitale dispositivi di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e provvede alle spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti utilizzati per l’attività di servizio".

Multe e sanzioni

L'articolo 8, al comma 1, dispone che "la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 comporta una sanzione amministrativa a carico della piattaforma digitale da 500,00 a 2.000,00 euro".

Registro e anagrafe dei rider

L'articolo 9 prevede che "nel portale informatico SILF-Campania è istituita una sezione denominata “Portale del lavoro digitale della Regione”. Il Comma 2 aggiunge che "il Portale di cui al comma 1, si compone dell’anagrafe regionale dei lavoratori digitali, di seguito denominata anagrafe, e del registro regionale delle piattaforme digitali, di seguito denominato registro".

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