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Covid Campania, ordinanza di De Luca: piazze, parchi e lungomari chiusi fino al 5 aprile

Nuova ordinanza anti-Covid19 del governatore della Campania Vincenzo De Luca, prorogate fino al 5 aprile le ordinanze già in vigore, tra queste anche quella che dispone la chiusura di piazze, strade, Lungomari e parchi pubblici in caso di assembramenti. Stop anche a fiere e mercati, ad eccezione dei negozi di alimentari all’interno di questi ultimi, a determinate condizioni. L’ordinanza firmata dal presidente della Regione, la numero 10 del 21 marzo, quindi. conferma le ordinanze precedenti numero 7, 8 e 9, prorogandone le misure al 5 aprile 2021.
A cura di Pierluigi Frattasi
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Nuova ordinanza anti-Covid19 del governatore della Campania Vincenzo De Luca, prorogate fino al 5 aprile le ordinanze già in vigore, tra queste anche quella che dispone la chiusura di piazze, strade, Lungomari e parchi pubblici in caso di assembramenti. Stop anche a fiere e mercati, ad eccezione dei negozi di alimentari all'interno di questi ultimi, a determinate condizioni. L'ordinanza firmata dal presidente della Regione, la numero 10 del 21 marzo, quindi. conferma le ordinanze precedenti numero 7, 8 e 9, prorogandone le misure al 5 aprile 2021.

L'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 della Campania ricorda quindi che "con decorrenza dal 22 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021, sono ulteriormente confermate le disposizioni delle Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021, n.8 dell’11 marzo 2021 e n.9 del 15 marzo 2021".

Tra le misure confermate:

– il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio – ivi compresi quelli rionali e settimanali – disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali sono consentite esclusivamente ove svolte in  negozi/box purché sussista la possibilità di contingentare gli accessi  e limitatamente ai singoli negozi/box  provvisti di allaccio diretto  alla rete idrica;

– la chiusura al pubblico – salvo che nella fascia oraria 7,30/8,30 – dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso.​

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