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Covid 19

Campania da oggi zona arancione Covid per 15 giorni, cosa si può fare e cosa no

La Campania è da oggi, domenica 21 febbraio 2021, ufficialmente in zona arancione per i prossimi 15 giorni. La decisione è stata assunta con l’ordinanza del Ministero della Salute, firmata dal ministro Roberto Speranza, pubblicata ieri, che riguarda anche le regioni Molise ed Emilia Romagna. Ecco cosa cambia per spostamenti, ristoranti, bar, musei, scuole e università.
A cura di Pierluigi Frattasi
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La Campania è da oggi, domenica 21 febbraio 2021, ufficialmente in zona arancione per i prossimi 15 giorni. La decisione è stata assunta con l'ordinanza del Ministero della Salute, firmata dal ministro Roberto Speranza, pubblicata ieri, che riguarda anche le regioni Molise ed Emilia Romagna. La motivazione è stata determinata dall'aumento dei contagi e dell'indice Rt, ossia l'indice che calcola la trasmissibilità del virus, che è salito a 1,16 (dopo l'Rt a 1,25 scatta la zona rossa). "Allo scopo – è precisato nel documento – di contrastare e contenere il diffondesti del virus Covid19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e fatta salva la possibilità di una nuova classificazione, alla Regioni Campani, Molise ed Emilia Romagna si applicano di cui all'articolo 2 del citato decreto".

"La presente ordinanza– si legge ancora nel documento – è efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e per un periodo di 15 giorni. La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

Cosa cambia in zona arancione

Il coprifuoco è naturalmente ancora in vigore dalle 22 alle 5 del mattino successivo. A partire da oggi, domenica 21 febbraio, dunque in Campania zona arancione, le norme per contrastare la diffusione del Coronavirus diventano più stringenti:

Spostamenti

  • Vietati gli spostamenti al di fuori della propria Regione e anche al di fuori del Comune di residenza, fatta eccezione per comprovate esigenze (salute, lavoro e necessità).
  • È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
  • le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
  • A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Bar, ristoranti e altri locali come pasticcerie chiusi

  • È consentita sempre e senza limiti di orario la consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti;
  • Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
    – dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
    – dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
  • È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Matrimoni e funerali

  • Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
  • Tumulazione e sepolture sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

Centri commerciali

I centri commerciali sono aperti. Nelle giornate festive e prefestive, però, devono rimanere chiusi tutti gli esercizi presenti all’interno, ad a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Musei chiusi

  • Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Scuole nel caos: molti sindaci optano per la chiusura

In zona arancione, le scuole fino alle medie restano aperte alla didattica in presenza, mentre per le superiori il DPCM del 14 gennaio 2021 non sancisce cambiamenti rispetto alle zone gialle e dunque è prevista didattica in presenza in percentuale ridotta (50%-75%).

Le Università possono fare didattica mista e in presenza. Queste, come detto, sono le regole generali per la zona arancione, che potranno essere modificate da apposite ordinanze delle singole amministrazioni comunali. E molti sindaci stanno optando proprio per le chiusure di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, a seconda della gravità dell'ondata pandemica nei propri comuni.

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